Regolamento di pesca in provincia di Viterbo

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FABRIZIO S…….
view post Posted on 7/4/2011, 20:16




PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO AGRICOLTURA CACCIA E PESCA
L’esercizio della pesca sportiva
nelle acque interne
della provincia di Viterbo
NORME E DISPOSIZIONI
La lettura di questa brochure sulla pesca consentirà di migliorare
la conservazione del nostro patrimonio ittico, nel rispetto dell’ambiente
e dell’intero territorio.
Licenza di pesca
L’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne presuppone il conseguimento
dell’apposita licenza di pesca categoria “B”.
Tale licenza, che ha validità 6 anni subordinatamente al pagamento delle
tasse e soprattasse concessioni regionali, viene rilasciata dalla Provincia di
Viterbo - Via Saffi 49 - tel. 0761/313256.
L’orario dello sportello al pubblico è il seguente:
Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 10/12
Martedì-Giovedì ore 10/12 e 15/17
Per il rilascio della licenza di pesca occorre presentare la seguente documentazione:
a) domanda in bollo del valore corrente indirizzata alla Provincia di Viterbo
con l’indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e
dichiarazione esplicita di non aver riportato condanne per reati in materia
di pesca e le eventuali sanzioni amministrative subite per violazioni in materia
di pesca;
b) certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.
2 legge 4 gennaio 1968 n. 15;
c) due fotografie formato tessere, uguali e recenti, di cui una autenticata ovvero
autodichiarazione come da modello predisposto in Provincia;
d) attestazione del versamento effettuato sul c/c postale n. 11416013 intestato
a: Provincia di Viterbo - Servizio Tesoreria per l’importo di:
1) Euro 13,43 per i pescatori di età inferiore ai 18 anni e superiore a 65 anni,
nonché i disabili con certificazione ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92;
2) Euro 21,28 per i residenti nei seguenti comuni della Provincia di Viterbo:
Acquapendente - Carbognano - Gradoli - Grotte di Castro - Latera - Onano
- Proceno - San Lorenzo Nuovo - Valentano - Canepina - Capranica -
Caprarola - Ronciglione - Soriano nel Cimino - Vallerano - Vetralla - Vignanello
- Vitorchiano. Ai suddetti comuni vanno aggiunti i territori montani del
Comune di Viterbo che sono quelli della circoscrizione 8° “San Martino Tobia”
e parzialmente quelli della 6° Bagnaia” e cioè la zona alta al di sopra
della ferrovia;
3) Euro 29,13 per tutti i restanti residenti della Provincia di Viterbo non compresi
nei comma 1 e 2.
e) attestazione del versamento effettuato sul c/c postale 11416013 intestato
a: Provincia di Viterbo - Servizio Tesoreria per l’importo di Euro 2,58 per il libretto
di pesca;
f) una marca da bollo del valore corrente in corso.
Per il rilascio della licenza ai minori di anni 18 che abbiano compiuti il quattordicesimo
anno di età è necessario l’assenso di chi esercita la potestà genitoriale
o la tutela con firma debitamente autenticata.
Il rinnovo annuale della licenza si effettua mediante versamento delle tasse e
soprattasse concessioni regionali per l’importo previsto sul c/c postale n.
11416013. La relativa attestazione va allegata alla licenza stessa. Qualora
durante un anno intero di validità di licenza di pesca non si eserciti la pesca,
la tassa e soprattassa annuale non sono dovute.
Non sono tenuti all’obbligo della licenza i minori di età inferiore a 14 anni che
esercitano la pesca con l’uso di una sola canna, con o senza mulinello, purché
accompagnati da persona maggiorenne con licenza da pesca che sarà ritenuta
responsabile in solido del comportamento del minore negli atti di pesca.
I cittadini stranieri ed italiani residenti all’estero possono esercitare la pesca
previo il solo versamento del seguente importo di Euro 29,13 da versare sul
c/c postale n. 11416013 intestato a Provincia di Viterbo - Servizio Tesoreria.
N.B. Nel caso di smarrimento o di distruzione della licenza non può rilasciarsi
un duplicato del documento, bensì una nuova licenza dietro pagamento
dei relativi tributi.
Nel caso in cui la licenza, resa logora per l’uso o per altri motivi, non risponda
più agli scopi per i quali detto documento fu voluto dalla legge, è obbligatorio
munirsi di una nuova licenza.
Per maggiori informazioni il sito della Provincia di Viterbo
www.provincia.vt.it alla voce “uffici” e sottovoce “pesca
Classificazione delle acque
Agli effetti della pesca, le acque interne della Provincia di Viterbo sono così
considerate:
ACQUE PRINCIPALI
• Lago di Bolsena
• Lago di Vico
• Fiume Marta nel tratto della foce fino a due Km. a monte
• Fiume Fiora nel tratto della foce fino a due Km. a monte
• Fiume Arrone nel tratto della foce fino a due Km. a monte
• Fiume Mignone nel tratto della foce fino al ponte sulla S.S. Aurelia
• Fosso Chiarone nel tratto della foce fino a due Km. a monte
• Torrente Tafone nel tratto della foce fino a due Km. a monte.
ACQUE SECONDARIE DI CATEGORIA “A”
• Fosso Stridolone in agro Comuni di Acquapendente e Proceno
• Fosso Timone dal mulino di Cellere alla Cascata di Canino
• Torrente Vionica in agro Comune di Castiglione in Teverina
• Rio Fabrica in agro Comune Fabrica di Roma
• Rio Paranza in agro Comune di Orte
• Fosso Valdano in agro Comune di Sutri
• Fosso Tinozzà in agro Comune di Capranica
• Torrente Rigomero a monte dal ponte sulla strada Tuscanese e termina a
valle sull’incrocio tra il torrente Biedano ed il torrente
Leia (agro Comune di Vetralla)
• Fosso Cenciano a monte della sorgente del fosso Cenciano e termina
a valle alla confluenza con il fosso Ferriere loc. Madonna
del Soccorso (agro Comune di Corchiano).
ACQUE SECONDARIE DI CATEGORIA “B”
• Tutti i corsi d’acqua, i laghi e gli stagni della provincia non compresi nei precedenti
elenchi.
Attrezzi da pesca consentiti
Bilancia: il lato della rete non deve essere superiore a m. 1,50. Il lato dele maglie
non deve essere inferiore a mm. 10.
Canna con uno o più ami con o senza mulinello: è consentito l’uso di un massimo
di tre canne per pescatore entro il raggio di 10 metri. È consentito usare
l’ancoretta ed esche artificiali munite di ancoretta.
Tirlindana (lenza a mano): l’uso di detto attrezzo per l’esercizio della pesca
sportiva è consentito nei seguenti casi: - sulle sole acque del lago di Bolsena; -
per la pesca sportiva del luccio (Exos lucius), nel limite di 5 (cinque) esemplari
fissato dal comma 5° dell’art. 14 della L.R. 87/90 e nella misura minima di cui all’art.
12 della suddetta legge regionale cioè 30 cm; - è ammessa anche la pesca
sportiva del persico trota (black bass-micropterus salmoides); - il natante può
essere trainato da motori di potenza non superiore ai 9 (nove) cavalli fiscali.
Guadino: l’uso di detto attrezzo consentito per il recupero del pesce allamato.
Norme per l’esercizio della pesca
• Nelle acque secondarie di categoria A è vietato utilizzare la larva di mosca o
carnaria o bigattino;
• è vietata la pesca con il sangue, usato come esca, come pasturazione o come
additivo ad altri componenti;
• è vietata la pesca subacquea, la pesca con le mani e la pesca a strappo;
• è vietata l’uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d’acqua
dolce (austropotamobius pallipes italicus) e dei granchi d’acqua dolce
(potamon fluviatile) non provenienti d’allevamento;
• l’uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per la
raccolta del pesce catturato;
• la pesca sportiva è vietata nelle ore notturne e precisamente da un’ora dopo
il tramonto del sole ad un’ora prima dell’alba;
• nei corpi idrici adiacenti al mare e dove comunque è prevalente la presenza
di specie marine, la pesca è consentita senza limitazioni di orario;
• la pesca dei salmonidi (trote) è limitata a non più di sei esemplari a giornata
per pescatore sportivo;
• la pesca dei lucci è limitata a non più di cinque esemplari a giornata per pescatore
sportivo;
• la pesca del pesce re è limitata a non più di otto esemplari a giornata per pescatore
• la pesca dei barbi, dei cavedani, delle carpe e delle tinche è limitata a non più
di dieci esemplari per ciascuna specie, a giornata, per pescatore sportivo;
• per le altre specie il quantitativo giornaliero pescato non può superare cinque
chilogrammi per ciascun pescatore sportivo;
• nelle acque pubbliche, il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il
tempo in cui questi esercita la pesca;
• salvo motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse o tutela di produzioni
agricole e dell’acquacoltura, è sempre consentito l’accesso agli argini per l’esercizio
della pesca, seguento i sentieri e passi esistenti o camminando
quando necessario lungo i margini dei territori coltivati, comunque mai attraversando
campi di attualità di coltura;
• i pescatori in esercizio di pesca con la canna debbono stare ad una distanza
di rispetto di almeno dieci metri l’uno dall’altro, salvo consenso del pescatore
primo occupante;
• l’esercizio della pesca nei laghetti sportivi può essere effettuata senza licenza.
In detti laghi non possono essere pescati esemplari di misura inferiore a
quella ammessa dall’art. 12 della L.R. 87/90;
• la distanza tra due bilance collocate in un corso o bacino d’acqua non deve
essere inferiore al doppio della lunghezza della più grande;
• l’uso del motore è consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca;
• è vietata la pesca con la dinamite o con altre materie esplosive e con l’uso
della corrente elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento
dei pesci;
• è vietato gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorpidire le acque
stesse ed a stordire od uccidere i pesci. È vietata la raccolta di pesci così
storditi ed uccisi;
• è vietato collocare bilance di pesca attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri
corsi o bacini di acque interne, occupando più di metà dello specchi di acqua
esistente al momento della pesca. La misura dello specchio d’acqua va preso a
riva ad angolo retto. I corsi d’acqua di larghezza inferiore a metri due dovranno
essere lasciati liberi per un tratto di larghezza non inferiore ad un metro;
• è vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi ed i bacini d’acqua, o divergendoli,
ovvero occupandoli con opere stabili di qualsiasi natura, oppure sommovendo
il fondo delle acque. L’esercizio della pesca è altresì vietato durante
la cosidetta “asciutta” completa o incompleta, anche se essa è dovuta al prosciugamento
di bacini o corsi d’acqua legalmente effettuato;
• è vietato adoperare o, comunque, collocare le bilance ad una distanza inferiore
a quaranta metri, a monte e a valle, da scale da monta per i pesci, da griglie
o simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d’acqua, dalle
cascate e da qualsiasi altro tipo di manufatto.
• è vietata la pesca sportiva all’interno dei porti di Capodimonte, Marta e Bolsena.
Corpi idrici adiacenti al mare dove la pesca sportiva è
consentita senza limiti di orario
1) fiume Marta per un tratto di 2 (due) Km. a monte dello sfocio in mare;
2) fiume Fiore per un tratto di 2 (due) Km. a monte dello sfocio in mare;
3) fiume Mignone per il tratto che va dallo sfocio in mare al ponte della
S.S. Aurelia.
La pesca sportiva è consentita senza limiti d’orario purché non esistano
specifici divieti delle Capitanerie di Porto competenti.
Zone di ripopolamento e frega dei pesci
La pesca con qualsiasi attrezzo e con qualsiasi mezzo è vietata dal 1 aprile al
30 giugno di ciascun anno dei seguenti corsi d’acqua individuati come “zone di
frega”, mentre dal 1 luglio al 31 marzo di ciascun anno è consentita esclusivamente
con una canna munita con non più di due ami.
Corsi d’acqua:
Fiume Fiora: a) tratto che si estende dalla località Agnesina al ponte Abadia; b)
nel tratto compreso tra la confluenza del fiume Olpeta ed il Rio Strozzavolpe;
Fiume Marta: a) tratto che esistente da mt. 50 a monte della foce del fosso Leja fino
a mt. 50 a valle dello sbocco del fosso Capeccio; b) dalla centrale della Fioritella
fino alla Cartiera Fornai;
Fiume Mignone: a) tratto che si estende dalla località Farnesiana alla località Montericcio;
b) tratto che si estende, a monte, del laghetto della Mola per un km, a valle;
Fiume Olpeta: nel tratto che si estende dal ponte sulla strada Provinciale al km.
12 in agro del Comune di Farnese fino alle rovine di Castro in agro del Comune di
Ischia di Castro;
Fiume Paglia: tratto che si estende dal fosso Arcamano al fosso Chiavarone;
Fiume Tevere: tratto tratto che si estende dalla foce del Rio Paranza al Ponte di
Amelia;
Fiume Treja: tratto che si estende dalla località Bolmone (ceramica Flaminia) fino
allo sbocco sul fiume Tevere;
Fiume Biedano: tratto che si dalla località Cinelli alla località S. Salvatore (proprietà
Luzi);
Fosso Leja: tratto che si estende dalla foce sul fiume Marta fino alla località Ponte
Fra Cirillo;
Fosso Rio Paranza: tratto che si estende dallo sbocco sul fiume Tevere fino alla
località Torre Amena;
Fosso Capecchio: tratto che si estende dallo sbocco sul fiume Marta fino a 1 km a
monte;
Fosso Maschiolo: tratto che si estende dallo sbocco sul fiume Marta fino a 1 km. a
monte;
Fiume Vezza: tratto che si estende dalla loc. ponte del Gallo fino alla loc. Tre Confini
(2 km circa);
Fosso Val Canale: nel tratto che si estende dal Ponte Val Canale fino al congiungimento
dello stesso con il fosso Rio Paranza;
Fosso Rio Fratta: a) nel tratto che si estende dalla Cascata della Cannara fino al
ponte delle Capracce; b) nel tratto che si estende dalla Vecchia Diga alla confluenza
con il Fiume Tevere;
Rio Vicano: nel tratto compreso dalla proprietà Pietrobono alla loc. Poggio Maggiore.
Zone di pesca notturna solo con tecnica carp-fishing
(DEL. C.P. n. 134 del 20.12.2006):
1) Lago di Bolsena: dal 01/07 al 14/05 di ogni anno:
• tratto che si estende dalla Chiesa di S. Magno al torrente Fiume (confine tra il
Comune di Grotte di Castro e S. Lorenzo Nuovo);
• tratto dal Ristorante “Il Faro” km. 7,100 S.P. lago di Bolsena al km. 22,400 direzione
Nord-Est dell’incrocio posto al km. 5,200 della S.P. lago di Bolsena per
una lunghezza di km. 4,500 al ristorante da “Morano”.
La suddetta pesca è consentita solo da riva, all’interno di piazzole autorizzate e
preventivamente prenotate. Inoltre, è necessario munirsi del tesserino annuale
segna cattura rilasciato dalla Provincia o soggetto all’uopo delegato.
2) Bacino Alviano: riva ricadente nel territorio della Provincia di Viterbo;
3) Fiume Tevere: tratto denominato fiume Morto.
Misure e periodi di divieto
Le lunghezze minime totali che i pesci devono aver raggiunto perché sia consentita la cattura sono le seguenti:

Storione (Acipenser sturio) 60 cm

Trota Comune (Fario) (Salmo trutta trutta) 20 cm la pesca è chiusa dalle ore 19,00 della prima domenica di ottobre alla ore 6,00 dell’ultima domenica di febbraio

Trota Iridea (Oncorhynchus mykiss) 20 cm la pesca è chiusa dalle ore 19,00 della prima domenica di ottobre alla ore 6,00 dell’ultima domenica di febbraio

Trota Pescata in lago 25 cm la pesca è chiusa dalle ore 19,00 della prima domenica di ottobre alla ore 6,00 dell’ultima domenica di febbraio

Salmerino (Salvelinus fontinalis) 20 cm la pesca è chiusa dalle ore 19,00 della prima domenica di ottobre alla ore 6,00 dell’ultima domenica di febbraio

Temolo (Thymallus thymallus) 20 cm la pesca è chiusa dal 1° febbraio al 30 marzo

Coregone (Coregonus lavaretus) 30cm la pesca è chiusa dal 25 dicembre al 31 gennaio

Luccio (Exos lucius) 30 cm la pesca è chiusa dal 15 febbraio al 30 marzo

Tinca (Tinca tinca) 20 cm la pesca è chiusa dal 15 maggio al 30 giugno

Carpa (Cyprinus carpio) 25 cm la pesca è chiusa dal 15 maggio al 30 giugno

Carpe erbivore 25 cm

Anguilla (Anguilla anguilla) 25 cm

Cefali e altre specie Mugilidi (Mugil spp.) 15 cm

Pesce persico (Perca fluviatilis) 18 cm la pesca è chiusa dal 15 aprile al 30 maggio

Persico trota (Black bass), (Micropterus salmoides) 20 cm

Spigola (Dicentrarchus labrax) 25 cm

Pesce Re (odonthestes bonariensis) 20 cm la pesca è chiusa dal 15 marzo al 15 luglio

Barbo (Barbus plebejus) 18 cm la pesca è chiusa dal 15 maggio al 30 giugno

Barbo Canino (Barbus meridionalis) 16 cm la pesca è chiusa dal 15 maggio al 30 giugno

Cavedano (Leuciscus cephalus) 18 cm la pesca è chiusa dal 15 maggio al 30 giugno

Per le specie marine non comprese nell’elenco, oggetto di pesca, catturate in acque interne, valgono le misure stabilite dalle disposizioni in materia di pesca marittima.
Le lunghezze minime totali dei pesci, si misurano dall’apice del muso a bocca chiusa all’estremità del lobo più lungo
della pinna caudale oppure all’estremità della pinna caudale quando questa non presenta 2 lobi.
 
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