Regolamento pesca provincia di Pisa

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FABRIZIO S…….
view post Posted on 19/4/2011, 09:03




CALENDARIO PESCA DILETTANTISTICA NELLE ACQUE
INTERNE DELLA PROVINCIA DI PISA
LICENZA DI PESCA
L’esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza di tipo A di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica
con gli attrezzi di cui alla letteras b) del costo di €.50,00;
b) licenza di tipo B di durata annuale, autorizza l’esercizio della pesca dilettantistica con canna
anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia del costo di €.35,00;
c) licenza di tipo C della durata di 15 giorni autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b)
del costo di €.10,00;
d) licenza di tipo D di durata giornaliera autorizza la pesca sportiva nell’ambito di manifestazioni
agonistiche del costo di €.1.
La licenza di pesca è costituita dall’attestazione del versamento sul bollettino postale c/c n°26730507 intestato
a Regione Toscana - Tesoreria Regionale – Tassa per l’esercizio della pesca.
Sul bollettino postale devono essere riportati in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del titolare.
Gli effetti della licenza di pesca decorrono dalla data di effettuazione del versamento.
Per l’esercizio della pesca, il titolare, dovrà essere munito del bollettino di versamento e di un documento di identità
in corso di validità.
I minori di 12 anni non sono tenuti all’obbligo della licenza se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del
comportamento dei minori negli atti di pesca.
Le licenze di pesca in corso all’8 settembre 2005 data di entrata in vigore della legge regionale n.7 del 3/01/05
mantengono la validità fino alla scadenza annuale.
POSTO DI PESCA
Il posto di pesca spetta al primo occupante, il quale ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si ponga ad una
distanza di rispetto di almeno 15 metri.
Nel caso che la pesca venga esercitata da natante o con la bilancella, la distanza di rispetto viene raddoppiata.
La pesca sportiva da natante è consentita nelle acque di zone di foce e ad acque salmastre, ovvero specchi
lacustri naturali e artificiali individuati dalla Provincia
MEZZI CONSENTITI
All’interno delle zone ittiche, l’esercizio della pesca è così regolamentato.
Acque a salmonidi:
· una sola canna munita di un solo amo
· l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli;
· la pesca con moschera o camolera è consentita con non più di tre ami.
· è vietato l’uso della larva di mosca carnaria e delle uova di pesce, nonché qualsiasi forma di pasturazione Delle
larve di mosca è vietata altresì la detenzione sul luogo di pesca.
Acque a ciprinidi:
· L’uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi.
· Tre canne collocate entro uno spazio massimo di 10 metri, con non più di due ami semplici o multipli.
· Bilancina con il lato massimo della rete di mt. 1,50 anche montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non
deve essere inferiore a 1 cm; l’uso della bilancina è consentito esclusivamente dalla riva ed è vietato nei corsi
d’acqua di larghezza inferiore a mt. 6. È vietato l’uso della bilancina a scorrere.
· Mazzacchera.
Zone di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie:
· Gli attrezzi di cui alle acque a salmonidi e ciprinidi.
· Tirlindana con non più di tre ami semplici o multipli
· Bilancia non superiore a mt. 5 di lato. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a cm 1.
· Bilance fisse con lato superiore a mt. 1,50 esistenti al 30 settembre 1992, il lato delle maglie non deve essere
inferiore a cm.1.
Per la pesca al crognolo o latterino con bilancia è ammesso l’uso di una toppa centrale con maglie di mm 6 che non
superi un terzo del lato della rete e comunque non superiore a 3 mt. di lato. Per latterino non deve intendersi il “lattaino” o
novellame di cheppia.
L’uso delle toppe, di cui al precedente comma, è consentito, fino all’approvazione del piano ittico regionale, dal 1
giugno al 31 agosto e dal 1 novembre al 31 marzo
Fermo restando quanto sopra, non è ammessa l’istallazione di nuove bilance fisse, fino a quando non sarà approvato
il piano ittico provinciale
L’esercizio della pesca con bilance con lato superiore a mt. 1,50, è consentito esclusivamente ai possessori di licenza
di tipo “B”.
ORARIO DI PESCA
- La pesca è consentita da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto.
- L’esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali e artificiali di
rilevante superficie, non è soggetto a limitazione di orario.
- Sono consentite senza limiti di tempo, fuorchè nelle acque a salmonidi, la pesca dell’anguilla, e la pesca del
pesce gatto. Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di altre specie ittiche diverse da quelle per cui è autorizzata
la pesca ad eccezione di quelle usate come esca durante l’attività di pesca.
- L’uso del guadino o presacchio è consentito esclusivamente quale ausiliario per l’esercizio della pesca con la
canna, con la tirlindana, con la bilancia.
- È consentito l’uso del raffio.
TEMPI DI DIVIETO E LIMITI DI CATTURA
Per ogni giornata di pesca non è consentito a ciascun titolare della licenza la cattura di un numero di capi superiore a
quelli sotto elencati:
· Salmonidi 6 capi
· Persico trota 6 capi
· Persico reale 5 capi
· Luccio 5 capi
· Orata 5 capi
· Spigola 5 capi
· Ombrina 5 capi
· Cheppia 3 capi
È vietata la pesca di esemplari delle specie ittiche sotto elencate, aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata
dall’apice del muso fino alla estremità della pinna caudale e nei periodi a fianco riportati:
· Salmonidi cm. 22
dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l’ultima domenica di febbraio.
· Luccio cm. 40
dal 1° gennaio al 1° aprile
· Tinca cm. 30
dal 15 maggio al 30 giugno
Carpa cm. 35
dal 15 maggio al 30 giugno
· Persico trota cm. 30
dal 1° maggio al 30 giugno
· Persico reale cm. 20
dal 1° aprile al 30 giugno
· Anguilla cm. 30
· Barbo cm. 18
· Storione cm. 60
· Cefalo o muggine cm. 20
· Passera o rombo cm. 25
· Spigola cm. 30
· Cheppia o alosa
dal 1° maggio al 30 giugno
· Orata/ombrina cm. 25
E’ vietata la pesca del gambero italico, del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, dello spinarello, del cobite e
del nono.
Per le specie non indicate comprese le specie ittiche marine temporaneamente presenti nelle acque interne,
valgono le misure minime ed i periodi di divieto previsti dalle leggi nazionali.
LIMITAZIONI E DIVIETI
È fatto divieto di disporre reti da pesca ad una distanza inferiore a mt. 30 da scale di monta, griglie o similari di macchine
idrauliche, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti temporanei o permanenti
dei corsi d’acqua.
È vietato utilizzare, per la pesca, qualunque strumento o attrezzo non elencato nella presente legge.
Sono altresì vietati:
· la pesca con le mani;
· la pesca subacquea;
· l’uso di sorgenti luminose quando utilizzate come mezzo per attirare la fauna ittica;
· il prosciugamento dei corsi o specchi d’acqua;
· la pesca con materiale esplodente;
· la pesca con la corrente elettrica o generatori autonomi di corrente elettrica;
· la pesca o la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
· la pesca e la pasturazione con sostanze contenenti attivanti chimici;
· l’immissione nelle acque di sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere l’ittiofauna o altri animali acquatici;
sono altresì vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi o uccisi;
· la pesca mediante ancoretta a lancio e strappo.
È fatto divieto di abbandonare esche naturali e pesci lungo le rive di corsi o specchi d’acqua e nelle loro adiacenze.
Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita deve essere liberato e rimesso nell’acqua, si deve procedere alla
slamatura a mano bagnata e a recidere la lenza ove la slamatura risulti pericolosa per il soggetto catturato.
CAMPI GARA
FIUME ARNO
Confini Campi di gara
1) tratto che va dal Comune di
S.Maria a Monte fino a 400 mt. a
valle delle cateratte dello
Scolmatore in Pontedera entrambe
le sponde
Montecalvoli, tratto di 300 m. in località “La Fattoria” sulla sponda destra.
Pontedera Vecchio, dalla confluenza dell’Era fino alle cateratte dello scolmatore
sulla sponda sinistra. Pontedera Nuovo, dalle cateratte dello scolmatore per circa 300
m. sulla sponda sinistra
2) in loc. Castelfranco di Sotto Castelfranco, dal ponte di Castelfranco verso valle per circa 1 km sulla sponda destra.
3) in loc. Calcinaia Calcinaia Nuovo, dalle cateratte dello scolmatore fino al ponte di Calcinaia sulla
sponda destra.
Calcinaia Vecchio, dal ponte di Calcinaia fino al ponte franato sulla sponda destra.
Sassi, dal confine di Calcinaia a valle per circa 600 m. nel Comune di Vicopisano
sulla sponda destra.
Fornacette, a valle del ponte di S. Giovanni alla Vena, nel Comune di Calcinaia, sulla
sponda sinistra.
4) dal ponte di Fornacette al paese
di Campo entrambe alle sponde
San Casciano, tratto a monte del ponte di Caprona, nel Comune di Cascina, sulla
sponda sinistra.
S. Lorenzo, tratto a valle del ponte di Caprona fino a S. Lorenzo alle Corti nel
Comune di Cascina, sulla sponda sinistra
5) in Pisa dalla loc. La Cella al
ponte della Fortezza sponda sx, dal
P.te della Fortezza al P.te di mezzo
sponda dx e sx, dal P.te Solforino
al P.te della Cittadella sponda sx,
dal P.te sulla Ferrovia al P.te
sull’Aurelia sponda dx
Pisa, Lungarno di Guadalongo, Lungarno Fibonacci, Lungarno Galilei, Lungarno
Sonnino in riva sinistra; Lungarno Pacinotti in riva destra.
FIUME ELSA
Dal ponte dell’abitato di P.te a Elsa al ponte sulla Tosco
Romagnola
Dal ponte di Ponte a Elsa fino al paese Isola d’Elsa.
FIUME ERA
Dalla località Bocca di Cascina
fino allo sbocco in Arno
Dal terzo ponte di Pontedera (la Passerella) fino allo sbocco nel Fiume Arno.
FIUME SERCHIO
Dai confini con la provincia di
Lucca al p.te di Migliarino in Pisa
Da Pontasserchio fino in località Arena Metato.
ELENCO "ZONE DI FREGA"
Fiume Cecina nel tratto compreso tra la Bocca del T. Pavone e la Bocca del T.Possera, è vietata la
pesca con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi specie ittica da un'ora dopo il tramonto del
14/5 ad un'ora prima dell'alba del 15/6
Canali di Bonifica Coltano
(Idrovore Coltano e Biscottino)
è vietata la pesca con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi specie da un'ora dopo il tramonto
del 14/5 ad un'ora prima dell'alba del 15/6.
Fiume Era Dalla foce in Arno al ponte di Peccioli, in località "La Rosa" divieto assoluto da
un'ora dopo il tramonto del 14/4 ad un'ora prima dell'alba del 15/5.
Dal ponte di Peccioli, in località "La Rosa" fino alle sorgenti da un'ora dopo il
tramonto del 14/5 ad un'ora prima dell'alba del 15/6.
Fiume Serchio nel tratto compreso tra il confine con la Provincia di Lucca e la foce dell'Ozzeri
divieto assoluto da un'ora dopo il tramonto del 14/5 ad un'ora prima dell'alba del 15/6.
Fiume Egola nel tratto che va dalla loc. "Ponte del Genovini" alla "Pescaia" di Molino d'Egola è
fatto divieto assoluto di pesca da un'ora dopo il tramonto del 14/5 ad un'ora prima
dell'alba del 15/6.
Torrente Cornia Nell'alto corso, scorrente in Comune di Castelnuovo V/C, è vietata la pesca con tutti
gli attrezzi ed a tutte le specie ittiche dal 1° gennaio all'ultima domenica di
febbraio.
Torrente Pavone nel tratto compreso tra la foce ed il Podere Monna è vietata la pesca con tutti gli
attrezzi ad a tutte le specie ittiche dal 1° gennaio all'ultima domenica di febbraio
Fiume Elsa nel tratto compreso tra il ponte ferroviario della linea Empoli-Pisa e la confluenza con
il Fiume Arno, sul lato del Comune di S.Miniato, la pesca è vietata dal 2/05 al 15/06
DIVIETI PARTICOLARI DI
PESCA
Canali di Bonifica di Coltano
(Idrovore Coltano e Biscottino)
è sempre vietata la pesca nei corsi d'acqua che attraversano la Zona di Ripopolamento
e Cattura denominata Le Rene
Fiume Era è vietata la pesca con tutti gli attrezzi ad eccezione della sola canna nel tratto ubicato
nei Comuni di Ponsacco e Pontedera compreso tra la confluenza con il F. Cascina e lo
sbocco in Arno
Fiume Egola è vietata la pesca con tutti gli attrezzi ad eccezione della sola canna nel tratto che va
dalla loc. "Ponte del Genovini" alla "Pescaia" di Molino d'Egola
Torrente Cornia è sempre vietata la pesca comunque esercitata nel tratto compreso tra la sorgente e la
confluenza con il Borro del Guado
Fiume Arno è vietata la pesca con qualsiasi attrezzo ad eccezione della sola canna nel tratto
compreso nella metà destra del fiume tra la foce in mare fino a Km.2 a monte
ZONA DI PROTEZIONE
Torrente Zambra è vietata la pesca con qualsiasi attrezzo nel Torrente Zambra nel Comune di Calci nel
tratto che va dalla località Castelmaggiore alle Sorgenti di:
Vallebuia, Il Lato, I Pollini, La Fellonia, Fonte del Porco, Il Ghiaccio, Il Forone, I
Fossoni
Deliberazione G.P. n°46 del 13 giugno 2006
 
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