Regolamento pesca provincia di Ferrara

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FABRIZIO S…….
view post Posted on 19/4/2011, 09:08




REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA E PER LA DISCIPLINA DEI CAPANNI DA PESCA NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO ED AREE LIMITROFE DELLA PROVINCIA DI FERRARA
Deliberazione Consiglio Provinciale nn.48/28274 del 24-5-2001 (C.R.C.n.5380 del 6-6-01)
INDICE
Art. 1 Finalità
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Zone ittiche del parco
Art. 3.4 Foci
Art. 3.5 Corsi d'acqua di collegamento tra il mare e le valli salmastre
Art. 3.6 Valli salmastre interne
Art. 3.7 Lagune di collegamento con il mare
Art. 3.8 Stagni salmastri costieri e saline
Art. 3.9 Paludi interne d'acqua dolce o debolmente salmastre
Art. 3.10 Corsi d'acqua che alimentano direttamente le paludi di acqua dolce
Art. 3.11 Lanche e paludi marginali ai corsi d'acqua fluviali
Art. 4 Norme generali
Art. 4.10 Norme particolari di tutela
Art. 5 Interventi ammessi a norme di tutela
Art. 6 Parametri dimensionali e modalità costruttive dei capanni
Art. 7 Tutela naturalistica delle aree di pertinenza dei capanni da pesca
Art. 8 Domande di autorizzazione all'uso del bilancione ai fini di pesca
Art. 9 Norme finali - Sanzioni

Art. 1 - FINALITA'
1.1 - Il presente Regolamento intende recepire i criteri e gli indirizzi approvati dal Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 10/02/1999, per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel territorio del Parco Regionale del Delta del Po ed aree limitrofe ricadente nella provincia di Ferrara.
1.2 - Il presente regolamento intende, altresì, perseguire finalità di pubblico interesse nell'ambito della disciplina della pesca sportiva e ricreativa, nonché per la tutela della fauna ittica nelle acque interne del Parco Regionale del Delta del Po - provincia di Ferrara.
Art. 2 -AMBITO DI APPLICAZIONE
2.1 -La presente disciplina ha validità nelle acque interne ferraresi poste ad Est del confine occidentale del "Parco Regionale del Delta del Po" così come definito dalla L.R. istitutiva n. 27/88 e meglio individuato nell'allegato cartografico "B" alla presente deliberazione.
2.2 -Le presenti disposizioni si riferiscono alle "acque interne", (ad esclusione della Sacca di Goro, per la quale varranno le disposizioni impartite dal Demanio Marittimo) così come definite dall'art. 2 * della L.R. 11/'93 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna" oltre che alle aree costiere ricomprese nel perimetro del Parco Regionale del Delta del Po, così come definito dal comma precedente.
* Si considerano acque interne tutte quelle "dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi delle lagune, dei canali e dei fiumi" (art. 2, comma 2°).
Art. 3 - ZONE ITTICHE DEL PARCO
3.1 - Nel territorio del Parco, così come definito dal precedente art. 2 , vengono individuate zone a diversa regolamentazione, ovvero ambiti fisico morfologici che richiedono comportamenti antropici differenziati.
I toponimi utilizzati per i corsi d'acqua naturali e artificiali sono tratti dalla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), scala 1:25000
3.2- Per la definizione di "Attrezzi, bilance, bilancioni, ecc." si rimanda all'art. 3 del Regolamento Regionale 16 agosto 1993, n. 29 "Attrezzi e modalità d'uso consentiti per la pesca, periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna".
3.3 - L'individuazione cartografica delle successive zone ittiche (foci, corsi d'acqua, zone umide) è esplicitata nell’ allegato "B" .
3.4 - FOCI
LOCALITA'
Toponimo PESCA VIETATA PESCA REGOLAMENTATA dall'art. 4,2
Zone di Foce del Po di Goro(FE) (1) X
Zone di Foce del Po di Volano(FE) (2) X
1. Dal ponte di chiatte nei pressi di Gorino e lo sbocco a mare
2. Dalla Torre della Finanza allo sbocco in Sacca di Goro
3.5 - CORSI D'ACQUA DI COLLEGAMENTO TRA IL MARE E LE VALLI SALMASTRE
LOCALITA'
Toponimo PESCA VIETATA PESCA REGOLAMENTATA
dall'art. 4.3
Stazione Volano – Mesola – Goro
Gorgadello Con tutti i tipi di reti a bilancia Con tre canne
Stazione Valli di Comacchio
Valletta Con tutti i tipi di reti a bilancia Con tre canne
Foce Con tutti i tipi di reti a bilancia Con tre canne
Baion- (*) Con tutti i tipi di reti a bilancia Con tre canne
Logonovo Con tutti i tipi di reti a bilancia Con tre canne*
Delle Vene -tratto 1 fuori Parco- Con tutti i tipi di reti a bilancia Con tre canne
Delle Vene - tratto 2 Con tutti i tipi di reti a bilancia Con tre canne
Confina Con tutti i tipi di reti a bilancia Con tre canne
Bellocchio Con tutti i tipi di reti a bilancia Con tre canne
Stazione Comacchio
Centro Storico
Relitto Pallotta X
Canale Navigabile (dall'angolo Ovest di valle Fattibello al ponte sulla Romea)* X
(*)esclusivamente per il tratto al di fuori della perimetrazione della "Salina di Comacchio"4449 del 03/05/'93 - D.M. "Salina"
3.6 - VALLI SALMASTRE INTERNE
LOCALITA'
Toponimo PESCA VIETATA PESCA REGOLAMENTATA
dall'art. 4.3
Valli Porticino-Canneviè
Tra S.C.chiavica Falce e S.P. Passo di Pomposa-Lido Volano(FE) Proprietà della Provincia Pesca sportiva e ricreativa vietata
Valli di Comacchio (FE-)
Ambito territoriale in gestione Azienda Valli Con qualsiasi attrezzo
Valle Spavola Con tutti i tipi di reti a bilancia Con tre canne
Valle Capre Con tutti i tipi di reti a bilancia Con tre canne
Vene di Bellocchio (FE-) R.N. Con qualsiasi attrezzo
3.7 - LAGUNE IN COLLEGAMENTO CON IL MARE
LOCALITA'
Toponimo PESCA VIETATA PESCA REGOLAMENTATA
dall'art. 4.5
Sacca di Goro X
Fattibello (FE)* X
Molino (FE)** X
*Compreso tratto Canale Fosse-Foce dal ponte Baily verso Valle Spavola
**Compreso il Canale retrostante Guagnino
3.8 - STAGNI SALMASTRI COSTIERI E SALINE
LOCALITA'
Toponimi PESCA VIETATA PESCA REGOLAMENTATA
Stagni di Foce Volano (FE) Con qualsiasi attrezzo
Sacca di Bellocchio (FE-) Con qualsiasi attrezzo
Saline di Comacchio (FE) Con qualsiasi attrezzo
3.9 - PALUDI INTERNE D'ACQUA DOLCE O DEBOLMENTE SALMASTRE
LOCALITA'
Toponimo PESCA VIETATA PESCA REGOLAMENTATA
dall'art. 4.6
Valle Zavelea(FE) Con qualsiasi attrezzo
Valle Campotto(FE)
Compresi canale emissario Lorgana da S.P. a Reno e sussidiario Valle Santa da str.Valle Santa a Reno) Con qualsiasi attrezzo
Bassarone (FE) Con qualsiasi attrezzo
Valle Santa (FE) Con tutti i tipi di reti a bilancia Con tre canne
3.10 - CORSI D'ACQUA CHE ALIMENTANO DIRETTAMENTE LE PALUDI DI ACQUA DOLCE
LOCALITA'
Toponimo PESCA VIETATA PESCA REGOLAMENTATA
Dall'art. 4.7
Torrente Idice tra la S.P. Cardinala e la Confluenza con il Reno (FE) Con qualsiasi attrezzo
Riva sx Torrente Sillaro tra confine Parco e la confluenza con il Reno (FE) Con tutti i tipi di reti a bilancia Con tre canne
Riva dx fiume Reno tra confine Parco e la confluenza con Idice e Sillaro + Canale della Botte (FE) Con qualsiasi attrezzo
3.11 - LANCHE E PALUDI MARGINALI AI CORSI D'ACQUA FLUVIALI
LOCALITA'
Toponimi PESCA VIETATA PESCA REGOLAMENTATA
Dall’art.4.8
Valle Dindona (FE) Con tutti i tipi di reti a bilancia Con tre canne
Lanche del Po di Goro (FE) Con tutti i tipi di reti a bilancia Con tre canne
Art. 4
NORME GENERALI
4.1 - Nell'ambito del perimetro del Parco, così come definito all'art. 2, la dimensione massima del "bilancione", ove ammissibile, non dovrà superare i 12.00 x 12.00 m. (o superficie equivalente), mentre la "bilancia" non dovrà superare i 4.00 x 4.00 m. (o superficie equivalente).
4.2 - Alla foce del Po di Goro è ammessa la pesca con tre canne rimanendo vietata anche con le canne, sino ad 800 m. dallo sbocco a mare, nei mesi di aprile, maggio e giugno, a tutela del periodo di nidificazione dell'avifauna e di cova della fauna ittica; nel rispetto del D.P.R. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica non sono ammissibili capanni da pesca di nuovo insediamento.
Alla foce del Po di Volano (*) la pesca è ammessa secondo le modalità della L.R. 11/'93, (acque classificate di "Cat. A") rimanendo vietata con tutti i tipi di attrezzi nei mesi di aprile, maggio e giugno, a tutela del periodo di nidificazione dell'avifauna e di cova della fauna ittica; non sono ammissibili capanni da pesca di nuovo insediamento:
In tutti i tratti navigabili, secondo le vigenti leggi, le postazioni da pesca non devono essere di impedimento alla "navigabilità" né collocarsi sulle opere idrauliche di difesa del suolo ed essere di ostacolo alla loro manutenzione.
4.3 - Nei corsi d'acqua di collegamento tra il mare e le valli salmastre la Provincia di Ferrara, in riferimento all'andamento climatico e ai flussi migratori della fauna ittica, stabilirà di anno in anno i periodi di "fermo pesca temporaneo" per la tutela del novellame.
4.4 - A Valle Capre e a Valle Spavola è ammessa la pesca con tre canne, rimanendo vietata anche con la canna nei mesi di aprile, maggio e giugno, a tutela del periodo di nidificazione dell'avifauna e di cova della fauna ittica.
4.5 - Per la pesca con reti a bilancia è fatto obbligo di effettuare il rilascio immediato del pesce pescato non detenibile, in particolare Nono (Aphanius fasciatus) e Ghiozzetti di dimensioni inferiori ai tre cm., tra cui Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini) e Ghiozzetto di laguna (Knipowitachia panizzae). Periodi di fermo pesca, per la tutela della rimonta delle specie ittiche marine, potranno essere proposti dal Parco e le relative ordinanze emanate dalla Provincia competente, analogamente a quanto previsto al precedente comma 4.3.
4.6 - In Valle Santa è permessa l'attività di pesca da appostamento lungo la riva settentrionale del bacino, mentre lungo le rive occidentali è permessa la sola pesca a "spinning" con esche artificiali.
4.7 - Nel tratto di Riva sinistra del torrente Sillaro, tra la S.P. Cardinala e la Confluenza con il fiume Reno (FE), è ammessa la pesca con tre canne, rimanendo vietata anche con la canna nei mesi di aprile, maggio e giugno, a tutela del periodo di nidificazione dell'avifauna e di cova della fauna ittica.
4.8 - A Valle Dindona e nelle Lanche del Po di Goro è ammessa la pesca
con tre canne, rimanendo vietata anche con la canna nei mesi di aprile, maggio e giugno a tutela del periodo di nidificazione dell'avifauna e di cova della fauna ittica.
4.9 - Nei canali di bonifica con acque salmastre e con acque dolci, ove non diversamente indicato dalla presente disciplina è ammessa la pesca secondo le modalità previste dalla L.R. n. 11/'93.
4.10
NORME PARTICOLARI DI TUTELA
4.10.1 - Nell'unico corso d'acqua (Po di Goro) con risalita degli Storioni (Acipenser sturio, Acipenser naccarii, Huso huso) è vietata la pesca a fondo con amo di numero inferiore a 2/0, innescato con fiocco di lombrichi, budella, uova di pesce, gamberi, carne e con lenza di diametro superiore a 30 micron.
4.10.2 - Nei corsi d'acqua salmastra con risalita di specie ittiche marine in genere corrispondenti a tutti i tratti terminali dei corsi d'acqua con sbocco al mare individuati in zona A ai sensi della L.R. n. 11/'93, è prevista la possibilità di emanare ordinanze straordinarie di fermo pesca, da parte della Provincia, anche su segnalazione del Parco, nei casi eccezionali di fioriture algali che determinino un grave peggioramento delle acque marine e, conseguentemente, lo spostamento in massa della fauna ittica marina in difficoltà verso le acque interne.
4.10.3 - Nelle acque di categoria "B" e "C" di cui alla L.R. 11/'93 ricadenti entro il perimetro individuato dal presente regolamento, così come definito all'art. 2.1, è introdotto il divieto dell'uso dell'amo con ardiglione e del bilancino con lato superiore a m. 1,50.
4.10.4 - E' obbligatorio attivare le seguenti misure di tutela:
a) divieto di utilizzare esche vive ad eccezione del lombrico;.
b) divieto di pasturare al di fuori dei campi di gara permanenti, durante le manifestazioni sportive (1), dove il limite di pastura, pronta all’uso, ammissibile è fissato in 3 kg. (di cui 1/2 kg. al massimo costituito da larve di mosca carnaria );
c) immediato rilascio del pesce non detenibile (specie protette stabilmente o temporaneamente, esemplari sotto misura) ad eccezione delle gare di pesca, alla fine delle quali le specie non detenibili andranno rilasciate;
d) divieto di pesca tra le ore 00,00 e il sorgere del sole;
e) limiti di pescato per la pesca con la bilancella:
- massimo quantitativo consentito kg. 4;
f) limiti di pescato per la pesca con bilancia e bilancione:
- massimo quantitativo consentito kg. 10.
4.10.5 - Sono vietate la pesca, la detenzione, l'uso come esca viva o morte, e in caso di pesca, è obbligo il rilascio immediato delle seguenti specie:
Lampreda di mare (Petromyzon marinus)
Storione comune (Acipenser sturio)
Storione del Po (Acipenser naccarii)
Storione ladano (Huso huso)
Cheppia (Alosa fallax)
Triotto (Rutilus erythrophthalmus)
Savetta (Chondrostoma soetta)
Cobite comune (Cobitis taenia)
Nono (Aphanius fasciatus)
Spinarello (Gasterosteus aculeatus)
Ghiozzo padano (Padogobius martensii)
Ghiozzo cinerino (Pomatoschistus canestrini)
Ghiozzo di laguna (Knipowitschia panizzae)
Luccio (Esox lucius)
Barbo (Barbus plebejus)
Pigo (Rutilus pigus)
4.10.6 - Per le specie non menzionate rimangono le limitazioni temporali e le misure minime previste dalla normativa Regionale, ad eccezione della specie Persico trota (Micropterus salmoides) che, essendo specie alloctona, non può avere una misura minima di cattura, ma deve obbligatoriamente essere in ogni caso trattenuta:
4.10.7 - Viene stabilito il :
a. divieto di remissione per tutte le specie alloctone, ad eccezione della Carpa erbivora con dimensione inferiore a cm. 60;
b. divieto di cattura di tutte le specie del genere "Rana" ad eccezione della cattura per scopi scientifici, autorizzata dalla Provincia;
4.10.8 - Nel caso di cattura di Testuggine palustre (Emys orbicularis) è istituito l'obbligo:
a. di immediato rilascio in libertà di eventuali esemplari catturati nel caso di cattura con reti a bilancia;
b. nel caso di cattura con la canna da pesca, occorre tagliare la lenza appena fuori dalla cavità boccale e procedere in ogni caso al rilascio immediato;
c. in caso di cattura di esemplari di Testuggine palustre della Florida (Trachemys scripta), è tassativamente vietata la remissione.
4.10.9 - La Provincia si riserva la facoltà di consentire deroghe per la cattura e l'eliminazione di specie alloctone in tutti gli ambienti acquatici precedentemente trattati, con tecniche a minimo impatto sull'ecosistema e nell'ambito di appositi progetti approvati dal Parco.
4.10.10 - E' consentita la pesca alla sola specie Siluro d'Europa da natante ancorato nel tratto del Canale Navigabile e del Po di Volano compreso all'interno del perimetro del presente regolamento con gli attrezzi consentiti al precedente punto 4.3.
(1) per manifestazioni sportive si intendono sia le giornate fissate per le gare che la giornata immediatamente precedente (in esse sono comprese le manifestazioni sportive del 25 aprile,- 1° maggio e 15 agosto).
ART. 5
INTERVENTI AMMESSI E NORME DI TUTELA
5.1 - Solo negli ambiti di cui all'art. 3 ove la pesca risulta "regolamentata", possono essere insediate e/o mantenute strutture relative a "capanni da pesca" secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 8.
5.2 - Il capanno da pesca è struttura "in precario" ovvero, correlata, nella durata, alla persistenza del titolo concessorio del terreno, costruita su palafitte o su elementi galleggianti, opportunamente ormeggiati, adibita al ricovero di attrezzi per la pesca e di persone durante l'esercizio della stessa nei termini di cui alla L.R. 11/93 e successive modifiche ed integrazioni: L'uso del capanno è finalizzato all'attività di pesca, specificatamente ne è vietato l'utilizzo a fini abitativi anche a carattere temporaneo.
5.3 - E' esclusa la possibilità di realizzare ex novo strade e parcheggi, salvo quanto prescritto dalla Autorità competenti in sede di piani particolareggiati o piani di recupero di cui al successivo art. 8.
E' altresì vietato realizzare qualsiasi tipo di recinzione.
Linee elettriche e tecnologiche di servizio possono essere realizzate sulla base di progetti approvati dagli Enti competenti, restando comunque esclusa la possibilità di realizzare linee aeree.
5.4 - Gli argini demaniali con funzione di difesa idraulica ( corsi d'acqua, scoli consorziali, valli, ecc.) non possono essere intaccati; gli eventuali passaggi di accesso dovranno essere realizzati in modo da non comprometterne la consistenza ed il profilo; per il passaggio di linee elettriche interrate, dovranno essere concordate le modalità con Enti competenti che definiranno i criteri di esecuzione dei lavori.
5.5 - E' vietato scaricare e/o accumulare nelle zone di pertinenza del capanno, rifiuti di qualsiasi genere e natura: Ogni rifiuto dovrà essere immesso in contenitori all'interno dei capanni e tempestivamente asportato a cura del titolare del capanno stesso.
ART. 6
PARAMETRI DIMENSIONALI E MODALITA' COSTRUTTIVE DEI CAPANNI
Le caratteristiche dimensionali e le modalità costruttive dei capanni da pesca dovranno essere quelle approvate dai Comuni territorialmente competenti nei Piani di cui al punto 8.1.
ART. 7
TUTELA NATURALISTICA DELLE AREE DI PERTINENZA DEI CAPANNI DA PESCA
7.1 - Per la realizzazione dei capanni come per i manufatti accessori, così come ai fini del loro utilizzo è vietato:
• modificare l'andamento naturale del terreno e/o realizzare pavimentazioni conformate;
• abbattere alberi ad alto fusto ancorché non adulti e/o modificare la flora spontanea esistente con l'impianto di essenze arboree non autoctone o comunque non appartenenti alla flora tipica locale.
7.2 - Per tutelare l'habitat circostante le zone umide e i corsi d'acqua è opportuno adottare i seguenti divieti:
• divieto di allevare, sia allo stato libero che in stie o recinti, polli, anatre, conigli ed altri animali da cortile, i quali alterano la vegetazione dei dossi e delle rive e compromettono le possibilità di nidificazione e sosta agli uccelli selvatici;
• divieto di realizzare nuovi posti di pesca, mediante sfalcio, taglio, potatura e asportazione della vegetazione ripariale e acquatica, in particolare lungo i fiumi.
7.3 - Per garantire la tutela dell'avifauna nidificante, sono vietati tutti i tipi di lavori edili che possano provocare il disturbo dell'avifauna.
ART. 8
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL BILANCIONE A FINI DI PESCA
8.1 - Le autorizzazioni per l'uso del bilancione ai fini di pesca saranno rilasciate dalla Provincia successivamente all'avvenuta approvazione dei Piani particolareggiati e/o Piani di recupero redatti da parte dei Comuni territorialmente competenti.
8.2 - Successivamente all'approvazione da parte dei Comuni dei Piani di cui al punto precedente, con deliberazione della Giunta Provinciale sarà stabilito il numero massimo di bilancioni fissi di cui viene consentito l'impiego in ogni zona ricompresa nel territorio in esame.
Nel caso di accertato sovrannumero, anche limitato a specifiche zone, la Provincia provvede a:
a. programmare il trasferimento di attrezzi in modo da rendere la loro distribuzione complessiva compatibile con le esigenze di tutela della fauna ittica stabilite dal piano ittico di bacino idrografico;
b. programmare l'esaurimento degli attrezzi in eccesso fino a raggiungere il numero massimo previsto.
8.3 - L'uso del bilancione ai fini della pesca è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente, sentita la Commissione Ittica di zona, secondo quanto prescritto dal R. R. n. 29 del 16 agosto 1993.
8.4 - Gli interessati dovranno presentare domanda , in carta resa legale, secondo il modello predisposto dal Servizio competente, corredata dai seguenti documenti:
• 1) - Progetto tecnico, con breve relazione circa il tipo di struttura da pesca (Bilancione fisso) ed eventuali altre strutture di servizio;
• 2) - Mappa di ubicazione del bilancione e l’apposita planimetria in scala 1/10000;
• 3) - Concessione e/o autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune territorialmente competente e verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per la denuncia di inizio attività;
• 4) - Autorizzazione dell’autorità sanitaria per la compatibilità ai fini igienico - sanitari;
• 5) - Autorizzazione dell’autorità idraulica competente;
• 6) - Eventuali altre autorizzazioni – quando necessarie (Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, Autorità Portuali);
• 7) – Copia della licenza di pesca in corso di validità.
8.5 - L'autorizzazione all'uso del bilancione a fini di pesca ricreativa sarà valida per sei anni.
8.6 - L'autorizzazione suddetta sarà rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti gli allegati documenti previsti.
ART.9
NORME FINALI - SANZIONI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alla L.R. 22/02/1993, n. 11 e successivi Regolamenti Regionali attuativi.
Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con sanzioni pecuniarie da Lit. 200.000 Euro 103.29 a Lit. . 1.200.000 Euro 619.74 .


 
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