Regolamento pesca province di Perugia e Terni

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FABRIZIO S…….
view post Posted on 3/5/2011, 23:10




Regolamento Regionale n.2 del 15/2/2011
“Disciplina dell’attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne”
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca professionale e sportiva
nelle acque interne della Regione ai sensi degli articoli 28 e 38 della legge
regionale 22 ottobre 2008 n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio
ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca
professionale e sportiva e dell’acquacoltura).
Art. 2
(Classificazione delle acque pubbliche)
1. Ai fini della pesca professionale e sportiva sono considerate acque principali
ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 15/2008 i seguenti corpi idrici:
a) lago Trasimeno;
b) lago di Piediluco fino al ponte per la stazione di Piediluco;
c) bacino idroelettrico di Alviano, dalla località La Perezzetta alla diga;
d) bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.
2. Appartengono alle acque secondarie di categoria A i corsi d'acqua indicati
nella tabella 1 allegata al presente regolamento.
3. I rimanenti corsi d’acqua appartengono alle acqua secondarie di categoria B.
Art. 3
(Esercizio della pesca professionale nelle acque principali)
1. Ai fini del presente regolamento costituisce esercizio di pesca professionale
ogni atto diretto alla cattura e prelievo della fauna ittica, esercitato a fini
economici, secondo quanto indicato al comma 8.
2. Gli attrezzi di pesca professionale vanno segnalati e contrassegnati con
specifiche targhe in modo tale che possa essere agevolmente riconosciuto il
proprietario.
3. Ai fini del comma 2 ad ogni attrezzo o fila di attrezzi va applicata una targa
con evidenziato in modo indelebile un codice identificativo, che indichi, con
modalità determinate dalle province, il proprietario ed il tipo di attrezzo.
4. Gli attrezzi privi di contrassegno vengono rimossi a cura degli organi
preposti alla vigilanza ovvero nel rispetto delle norme vigenti sequestrati e
consegnati all’ufficio competente della provincia.
5. Nelle zone destinate a campi di gara, nei giorni festivi e prefestivi, gli
attrezzi mobili di larga cattura vanno installati a non meno di centocinquanta metri
dalla riva e gli attrezzi fissi di larga cattura vanno installati a non meno di cento
metri dalla riva.
6. Per la pesca notturna alla carpa, nelle zone individuate dalle province, è
vietato installare e utilizzare attrezzi per la pesca professionale a meno di
duecento metri dalla riva.
7. Nel lago di Piediluco, qualora sia ritenuto necessario, la provincia
competente può ridurre il limite di cui al comma 6.
8. Gli attrezzi consentiti e le modalità per l’esercizio della pesca professionale
ed i divieti di pesca nelle singole acque principali sono indicati nella Tabella 2
allegata al presente regolamento.
9. Il pescatore professionale è tenuto a effettuare una costante gestione e
manutenzione degli attrezzi di pesca fissi al fine di evitare la morte del pesce
pescato di taglia inferiore a quella minima consentita o in periodo di divieto.
Art. 4
(Esercizio della pesca sportiva)
1. Ai fini del presente regolamento costituisce esercizio di pesca sportiva ogni
atto diretto alla cattura e prelievo, ovvero al richiamo a fini di cattura della fauna
ittica esercitati senza scopo di lucro, secondo quanto indicato al comma 3.
2. E’ considerato altresì esercizio di pesca sportiva il soffermarsi in prossimità
di acque superficiali, con i mezzi destinati a tale scopo pronti per essere utilizzati,
o in attitudine di attesa o ricerca della fauna ittica per catturarla.
3. Gli attrezzi consentiti per esercitare la pesca sportiva sono indicati nella
Tabella 3 allegata al presente regolamento.
Art. 5
(Modalità di pesca sportiva)
1. Nelle acque principali e in quelle secondarie di categoria B a ciascun
pescatore è consentito l'uso di non più di tre canne contemporaneamente, con o
senza mulinello, ognuna armata con non più di due ami, con l'uso di esche
naturali, e non più di cinque ami, con l'uso di esche artificiali.
2. Nelle acque secondarie di categoria A a ciascun pescatore è consentito l'uso
di non più di una canna con o senza mulinello armata con un solo amo, con l'uso di
esche naturali, e non più di tre ami o una ancoretta, con l'uso di esche artificiali.
3. Nelle acque secondarie di categoria A sono vietati l’uso e la detenzione di
uova di salmonidi.
4. Nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria è consentita la
pesca con due canne.
5. Ad ogni pescatore è consentito occupare uno spazio complessivo a terra non
superiore a quindici metri.
6. Nei casi in cui è previsto il rilascio del pesce, qualora si tratti di esemplari
che abbiano ingoiato l’esca, e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno
al pesce, è fatto obbligo di recidere immediatamente la lenza.
7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il
recupero del pesce catturato e per la cattura del gamberetto (Palaemonetes
antennarius) per i fini di cui all’articolo 9, comma 1.
Art. 6
(Tesserini di pesca sportiva)
1. Ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca sportiva, nei
corsi d'acqua indicati dal Servizio regionale competente, la pesca è consentita solo
ai titolari di licenza di pesca di cui all’articolo 33 della l.r. 15/2008 muniti di
apposito tesserino previsto dall’articolo 35 della l.r. 15/2008, se adottato, rilasciato
dalla provincia competente e distribuito dalla provincia stessa o da soggetti da
questa delegati secondo le modalità stabilite dal Servizio regionale competente.
2. I minori di 14 anni devono dotarsi di tesserino di pesca gratuito.
3. Nel tesserino per le specie previste, sono registrati immediatamente ed in
maniera indelebile:
a) la specie pescata;
b) la data di uscita di pesca;
c) gli esemplari catturati;
d) il corso d'acqua in cui è effettuata la cattura;
e) eventuali altre informazioni che vanno annotate alla fine della giornata di
pesca;
f) la lunghezza del pesce pescato.
4. Il tesserino può prevedere un limite massimo di giornate di pesca.
5. Il tesserino è rilasciato previo versamento alla provincia di euro 5,00 (euro
cinque) a titolo di contributo per le spese di gestione connesse al tesserino stesso.
L’utilizzo dei proventi del tesserino è stabilito dalla provincia, di intesa con le
associazioni piscatorie.
6. Il pescatore che abbia esaurito le giornate di pesca previste nel tesserino
può richiederne uno nuovo, a titolo gratuito, previa consegna del tesserino
completato.
7. In caso di smarrimento o deterioramento del tesserino all’interessato è
rilasciato un nuovo tesserino previo versamento dell’importo di euro 5,00 (euro
cinque). Il rilascio del nuovo tesserino è subordinato ad una dichiarazione
sostitutiva presentata dal Servizio competente della provincia, ove risultano
indicate le circostanze dello smarrimento, ovvero lo stato del deterioramento del
documento da sostituire.
Art. 7
(Orario di pesca sportiva)
1. I possessori di licenza di pesca sportiva, in tutte le acque della regione,
possono pescare dall'alba ad un'ora dopo il tramonto. Nelle acque elencate nella
Tabella 4 allegata al presente regolamento la pesca all'anguilla, al siluro ed al
pesce gatto è consentita dall’alba fino alle ore ventiquattro, purché esercitata dalla
riva e con l'uso della canna.
2. Fermo restando quanto disposto dalla Tabella 5 allegata al presente
regolamento, nelle zone e con le modalità individuate dalle province competenti, è
consentita la pesca alla carpa senza limiti di orario, purché esercitata dalla riva e
con l'uso della canna.
Art. 8
(Divieti)
1. Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca alle seguenti
specie:
a) gambero di fiume italiano (Austropotamobius pallipes italicus);
b) scazzone (Cottus gobio);
c) lampreda (Lampetra planeri);
d) ghiozzo di ruscello (Padogobius nigricans);
e) spinarello (Gasterosteus aculeatus);
f) granchio di fiume (Potamon edule);
g) anfibi (tutte le specie).
2. È vietata la reimmissione nei corpi idrici degli individui pescati appartenenti
alla specie siluro (Silurus glanis).
3. E’ vietato il trasporto in vivo del siluro (Silurus glanis).
4. E’ vietata la immissione nei corpi idrici del pesce vivo detenuto come esca e
non utilizzato.
5. Ai fini della tutela della fauna ittica la pesca è vietata in vasche e canali
artificiali a servizio di centraline idroelettriche, molini e impianti industriali
individuati e tabellati a cura delle province.
6. La pesca con il sistema della "bottata" o "a scaccio" è vietata.
Art. 9
(Limitazioni all’attività di pesca professionale e sportiva)
1. È consentita la pesca del gamberetto (Palaemonetes antennarius) per i soli
fini dell'innesco sia per la pesca professionale che sportiva.
2. E’ consentita la pesca con uso di pescetto vivo o morto esclusivamente
appartenente alle specie scardola, rovella e alborella. Nel lago di Piediluco è
consentito anche l’uso della specie carassio; nei laghi Trasimeno, Alviano e
Corbara e nel Fiume Tevere a valle della confluenza con il Nestore, è consentito
l’uso delle specie carassio e pseudorasbora.
3. Nel lago di Corbara, nel bacino di Alviano, nel Tevere a valle di Alviano e nel
cosiddetto “Tevere morto” che va dalla diga di Corbara fino alla confluenza con il
fiume Paglia, nel periodo 15 marzo 30 aprile non è consentita la detenzione e l’uso
del pescetto vivo o morto come esca.
4. Le province possono disporre variazioni delle epoche di divieto per
determinate specie, in relazione a particolari condizioni climatiche che spostino i
periodi di riproduzione, nonché divieti temporanei di pesca su singoli corpi idrici o
parti di essi, per eventi eccezionali, in riferimento alla tutela del patrimonio ittico.
Art. 10
(Limitazione all’attività di pesca sportiva)
1. Le epoche dei divieti di pesca, la lunghezza minima nonché i limiti di cattura
giornalieri dei pesci sono indicati nella Tabella 5 allegata al presente regolamento.
2. I limiti di cattura giornalieri valgono per la pesca nelle acque secondarie e,
per i possessori di licenza di tipo sportiva, anche nelle acque principali.
3. Le specie ittiche pescate sotto la misura minima di prelievo indicata nella
Tabella 5 e le specie pescate in periodo di divieto vanno rilasciate
immediatamente, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
4. La detenzione del pesce sotto misura e in epoca di divieto è consentita solo
durante le manifestazioni, gare e prove autorizzate di pesca agonistica.
5. Nelle acque secondarie di categoria A, al raggiungimento dei limiti di
detenzione previsti dalla Tabella 5, è fatto obbligo di cessare l’attività di pesca,
oppure la pesca può proseguire solo con tecniche che prevedono l’uso di esche
artificiali, con amo singolo privo di ardiglione e il conseguente rilascio immediato
del pesce catturato.
Art. 11
(Modalità di misura)
1. La misura del pesce si effettua considerando l'intervallo compreso tra
l’estremità del muso a bocca chiusa e l’estremità della pinna caudale.
2. La misura della maglia si effettua a reti bagnate dividendo per dieci la
distanza fra undici nodi consecutivi.
Art. 12
(Disciplina della pesca a pagamento nei laghetti, cave e specchi d'acqua)
1. Per l’esercizio della pesca sportiva a pagamento nei laghetti situati
all’interno di proprietà privata, l’interessato presenta domanda di autorizzazione
alla provincia competente dichiarando le generalità del titolare, la località in cui è
ubicato lo specchio d'acqua e la superficie dello specchio d'acqua. Alla domanda
allega:
a) la planimetria in scala 1:25.000 e la stampa catastale in scala 1:2000, con
l'indicazione delle particelle e dello specchio d'acqua;
b) la concessione di derivazione idrica, se prevista;
c) le specie che si intendono immettere o allevare;
d) l’idoneità delle acque all'uso richiesto, sotto l’aspetto igienico sanitario, con
riferimento ai parametri e rispettivi valori di cui alla Tabella 6 allegata al presente
regolamento.
2. In sede di rilascio della autorizzazione la provincia ne dà comunicazione
all'ASL competente.
Art. 13
(Modalità di pesca agonistica)
1. Nei campi di gara di cui all’articolo 36 della l.r. 15/2008, durante le
manifestazioni, gare e prove di pesca agonistica autorizzate, non valgono le
disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero di esemplari
catturabili.
2. Durante le manifestazioni, gare e prove di pesca agonistica autorizzate è
fatto obbligo di tenere in vita il pesce pescato, detenendolo in cestini mantenuti
aperti, con almeno cinque anelli del diametro minimo di ventotto centimetri e di
reimmettere il pesce catturato al termine dell’attività piscatoria, fatto salvo quanto
previsto all’articolo 8, comma 2. L’obbligo non vige nei confronti degli individui
appartenenti alle specie trota fario e trota iridea, la cui lunghezza supera il limite
minimo di cattura di cui alla tabella A, durante lo svolgimento di gare di pesca
agonistica ad essa dedicate.
Art. 14
(Pasture)
1. Ai fini del presente regolamento è considerata pastura qualsiasi sostanza
utilizzata ai fini di attirare il pesce, comprese le esche.
2. È vietato usare come esca il sangue, le uova di pesce o loro imitazioni.
3. È vietata ogni forma di pasturazione col sangue o con interiora di animali.
4. Nelle acque secondarie di categoria B il pescatore sportivo può detenere ed
usare, sul luogo di pesca, per ogni giornata di pesca non più di cinque chilogrammi
di pastura asciutta, comprese le esche. Tale limite non vige durante le
manifestazioni, gare e prove di pesca agonistica nazionali ed internazionali
autorizzate.
5. Nelle zone istituite dalle Province per il carp fishing il limite giornaliero di
pastura che ogni pescatore sportivo può detenere ed usare è fissato in dieci
chilogrammi.
6. E’ vietato il rilascio nei corpi idrici delle pasture non utilizzate.
Art. 15
(Pesca con apparecchi elettrici)
1. La provincia può effettuare o autorizzare la cattura anche di specie
ittiche per motivi scientifici con apparecchi elettrici, al fine di ripopolamento,
per la riproduzione artificiale o per il contenimento di specie alloctone. Nell'atto
di autorizzazione vengono indicate la durata della stessa nonché le cautele da
osservare per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ittiofauna.
Art. 16
(Modifiche al r.r. 3/2009)
1. Il comma 3 dell’articolo 3 del regolamento regionale 1 aprile 2009 n.
3 (Disciplina per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche), è
sostituito dal seguente:
“ 3. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, nei corsi
d’acqua demaniali, ad eccezione del fiume Velino e del fiume Tevere nel tratto da
Valle Montanara in Comune di Narni a Rio San Vittore in Comune di Otricoli, non è
consentito il transito con mezzi a motore.”.
Art. 17
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle prescrizioni e divieti del presente regolamento si
applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 della l.r. 15/2008.
Art. 18
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2011.
Tabella 1
Elenco delle acque secondarie di categoria A
Provincia di Perugia Fiume Nera e affluenti e sub affluenti relativi, torrente Tescio: dalle sorgenti fino a località Ponte Grande
(Assisi), torrente la Pescia, fiume Menotre, rio Vaccara, fosso Rumore, fosso Sciola, rio Fergia, torrente
Vertola, fiume Chiascio: dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Rasina, fiume Topino: dalle
sorgenti fino al fosso della Ghianda, rio di Capodacqua, fiume Clitunno e derivazioni: dalla sorgente fino
alla località Casco dell'Acqua di Foligno, torrente Caldognola, torrente Sentino, fosso Vetorno, torrente
Fersinone, fosso Campodonico, torrente Aggia: dalle sorgenti a Marcignano, torrente Assino: dalle sorgenti
fino a Camporeggiano, torrente Vaschi, torrente Regnano, torrente Lama, torrente Carpina dalle sorgenti
fino al ponte in località vocabolo Gamba, torrente Passano, torrente Minima.
Provincia di Terni Fiume Nera ed affluenti e sub affluenti relativi: dal confine con la provincia di Perugia (ponte Santiago) alla
confluenza con il torrente Serra, canale la Ferriera (o canale Staino)
Fiume Velino ed affluenti relativi: tutto il tratto che scorre in provincia di Terni, con esclusione del canale
che mette in comunicazione le acque del lago Piediluco con quelle del fiume Velino, limitatamente al tratto
che va dal Lago fino al Ponte sulla strada principale della Stazione di Piediluco;
Torrente Chiani ed affluenti relativi: dallo sbarramento sito in località Morrano fino alla confluenza con il
torrente Paglia;
Torrente Fersinone ed affluenti relativi: dalle sorgenti fino al ponte sulla strada provinciale San Vito-
Migliano.
Tabella 2
ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI E DELLE MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE
ACQUE PRINCIPALI.
a. Lago Trasimeno
Dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno nelle zone antistanti spiagge pubbliche, campeggi e darsene, gli attrezzi per la pesca professionale devono essere installati ad una distanza non inferiore a
centocinquanta metri dalla battigia.
1) Altana: per l'altana la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 22, l'altezza massima consentita è di metri 1,50.
2) Altana per carpe: la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 70, l'altezza massima consentita della rete è di metri4.
3) Altanella da latterino: la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 7; l'altezza massima consentita della rete è di metri 1,80.
4) Retino da gamberetti: la lunghezza massima consentita del diametro o lato maggiore è di cm. 80; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 5.
5) Tofone con ali da latterino: l'uso di questo attrezzo con le caratteristiche di seguito specificate è consentito dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno. La misura consentita del lato delle maglie delle ali
e della guida è rispettivamente di mm.12 e mm.18; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 5; la misura minima consentita delle maglie della sacca è di mm.
5; la lunghezza massima consentita della guida è di metri25; l'altezza massima consentita dell'attrezzo è di metri 4 comprese la guida, le ali e la falda o cappello. Per
ciascun tofone è consentito un numero massimo di 5 inganni.
Questi attrezzi possono essere installati in file disposte ad una distanza di almeno metri 20 l'una dall'altra con interruzioni di almeno metri 15 ogni 5 tofoni,
per lasciare il passaggio per le imbarcazioni.
È fatto obbligo segnalare il passaggio tra 2 tofi mediante apposizione di bandierine bianche sui due pali terminali.
I pali di sostegno dei tofi e delle relative guide devono essere in legno e sporgere dalla superficie dell'acqua almeno metri 1,20.
6) Tofone con ali: la misura minima consentita del lato delle maglie delle ali e della guida è di mm. 18; la lunghezza massima consentita del lato delle ali è di metri 5; la
misura minima consentita del lato delle maglie della sacca è di mm. 8; la lunghezza massima consentita della guida è di metri 25; l'altezza massima
consentita dell'attrezzo è di metri 4, compresa la guida e le ali.
Per ciascun tofone sono consentiti un numero massimo di 5 inganni. Questi attrezzi possono essere installati in file disposte ad una distanza di metri 100
l'una dall'altra con interruzioni di almeno metri 15 ogni 5 tofoni, per lasciare il passaggio per le imbarcazioni.
È fatto obbligo segnalare tale passaggio mediante apposizione di bandierine bianche sui due pali terminali.
I pali di sostegno dei tofoni e delle relative guide devono essere in legno e sporgere dalla superficie dell'acqua almeno metri 1,20.
7) Giacchio o sparviero: la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 5.
8) Bertovello: senza ali e con uno o più inganni; l'apertura massima consentita della rete è di cm. 80; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 18.
9) Bilancella: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10.
10) Palamite o fila
11) Nassa per gambero rosso (Procambarus
clarkii)
la misura minima consentita del lato delle maglie degli inganni è di mm. 10.
b. Lago di Piediluco
1) Arte grossa la lunghezza massima consentita della rete è di metri 80, l'altezza massima consentita della rete è di metri 12; la misura minima consentita del lato delle maglie del sacco è
di mm. 10, delle maglie delle ali è di mm. 40, delle maglie all'imbocco delle ali è di mm. 20.
Nelle acque del lago può essere usata una sola Arte grossa.
2) Rete verticale chiara: (detta anche
retella da posta o altana):
la lunghezza massima consentita della rete è di metri 200; l'altezza massima di metri 8; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 24.
La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle acque del lago non può essere superiore a metri 1.600.
3) Martavellone o Cucullo: l'apertura massima consentita della bocca è di metri 2; la lunghezza massima consentita della mezzerina o longarina è di metri 50, la cui misura minima
consentita del lato delle maglie è di mm. 20; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 20, la cui misura minima consentita del lato delle maglie
è di mm. 30; la misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13. L'altezza massima consentita della rete è di metri 12. L'uso di detto attrezzo
è consentito su tutta la superficie del lago, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre di ogni anno. Il numero massimo di
martavelloni o cuculli che può essere installato nelle acque del lago è di numero 6 unita'.
4) Tramaglio o Tremaglio: la lunghezza massima consentita della rete è di metri 30 e l'altezza di metri 2; la misura minima consentita del lato delle maglie della rete interna è di mm.
18. Nelle acque del lago il numero massimo consentito di tramagli è di 10 unita'.
5) Bertovello o Bertavello: l'apertura massima consentita della bocca è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15. L'attrezzo può essere munito di ali
la cui lunghezza e altezza massima consentita è rispettivamente di metri 8 e di metri 6, le cui maglie abbiano il lato non inferiore a mm. 20. Nelle acque del
lago il numero massimo consentito di bertovelli è di 20 unità.
6) Palamite o fila: il numero massimo di ami consentiti per ciascuna palamite è di n. 100.
Il numero massimo di Palamiti che può essere installato nelle acque del lago è di n. 2 unita'.
7) Bilancella: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10.
Dallo sbocco del canale Medio-Nera fino all'altezza delle tribune del Centro nautico (sponda sottostante il paese) è vietato esercitare la pesca professionale ad una distanza inferiore a metri 50 dalla riva
nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
È vietato esercitare la pesca professionale nel canale che immette in comunicazione le acque del Lago di Piediluco con quelle del fiume Velino.
È vietato esercitare la pesca professionale allo sbocco del Canale Medio Nera per metri 200.
La Provincia competente, ai soli fini della pesca all’anguilla, può prevedere una deroga a quanto disposto dal comma precedente.
c. Bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.
1) Rete verticale chiara (detta anche retella
da posta o altana):
la lunghezza massima consentita della rete è di metri 200 e l'altezza di metri 6; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 30.
L'uso di questa rete è vietato ad una distanza inferiore a metri 70 dalla riva. La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle
acque del lago non può essere superiore a metri 1800.
2) Martavellone o Cucullo: l'apertura massima consentita della bocca è di metri 1,50; la lunghezza massima consentita della mezzerina o longarina è di metri 50, la cui misura
minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 8 la cui misura minima consentita del lato delle
maglie è di mm. 15; la misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13, l'altezza massima consentita della rete è di metri 5.
Nel bacino idroelettrico di Corbara è consentita l'installazione di non più di 15 martavelloni o cuculli per la cattura dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro
nel periodo intercorrente dal 1° settembre al 31 dicembre, e dal 1° gennaio al 30 marzo per la cattura soltanto del pesce gatto e del siluro.
Dal fosso della Pasquarella fino al Fosso della Barca, è consentita l’installazione di non più di n. 8 martavelloni o cuculli nei periodi intercorrenti tra il 1°
settembre ed il 31 dicembre esclusivamente per la cattura dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro e, dal 1° gennaio ed il 30 marzo, esclusivamente per la
cattura del pesce gatto e del siluro.
3) Bilancella: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10.
4) Palamite o fila: il numero massimo consentito di ami per ciascuna palamite è di n. 100.
Il numero massimo di palamiti che può essere installato nelle acque del bacino idroelettrico di Corbara è di n. 2 unita'.
d. Bacino idroelettrico di Alviano
1. Altana: la lunghezza massima consentita della rete è di metri 150 e l'altezza massima è di metri 2,00; la misura minima consentita delle maglie è di mm. 30.
L'uso dell'altana è vietato ad una distanza inferiore a metri 30 dalla riva.
La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano non può superare i metri 1000.
2. Martavellone o Cucullo: l'apertura massima della bocca è di metri 1,50; la lunghezza massima della mezzerina o longarina è di metri 50, la cui misura minima consentita del lato
delle maglie è di mm. 15; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 8 la cui misura minima consentita del lato della maglie è di mm. 15; la
misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13; l'altezza massima consentita della rete è di metri 2.
Nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano è consentita l'installazione di non più di n. 15 martavelloni o cuculli per la cattura dell'anguilla, del pesce
gatto e del siluro nei periodi intercorrenti dal 1° settembre al 31 dicembre, e dal 1° gennaio al 31 maggio per la cattura soltanto del pesce gatto e del
siluro.
3. Bertovello o Bertavello: l'apertura massima consentita della bocca è di cm. 80; la lunghezza minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15. La lunghezza massima
consentita dell'attrezzo è di metri 1,50.
4. Bilancella: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm.10.
5. Palamite: il numero massimo consentito di ami per ciascuna palamite è di n. 40.
Il numero massimo di palamiti che può essere installato nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano è di numero 2 unita'.
Tabella 3
ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI PER ESERCITARE LA PESCA SPORTIVA
Acque principali e acque secondarie di categoria B
1) Canna con o senza mulinello
2) Tirlindana
Acque secondarie di categoria A
1) Canna con o senza mulinello
2) Tirlindana l'uso della tirlindana è consentito esclusivamente nel tratto del fiume Velino che
scorre nella regione Umbria.
Tabella 4
Elenco delle acque in cui è consentita la pesca notturna dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro ai possessori di licenza di
pesca sportiva.
a) Provincia di Perugia Tutte le acque principali e secondarie di categoria B.
b) Provincia di Terni Tutte le acque principali e secondarie di categoria B e fiume Velino dalla diga al
ponte della ferrovia.
Tabella 5
EPOCHE DI DIVIETO DI PESCA E LIMITI DI MISURA E DI CATTURA DEI PESCI
Specie Epoche di divieto di pesca Lunghezza
minima pesci
Limiti cattura giornalieri
per i possessori di
licenza di pesca sportiva
Anguilla
F.Tevere: dal 1 ottobre al 28 febbraio
Lago Trasimeno, lago di Piediluco, lago di Alviano e lago di
Corbara: dal 1° febbraio al 30 aprile
cm. 40 n.5
Barbo dal 1 maggio al 30 giugno cm. 25 n. 10
Carpa dal 1° al 31 maggio cm. 40 n. 3
Coregone da un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all’alba
dell’ultima domenica di febbraio cm. 30 n. 6
Cavedano dal 1 maggio al 30 giugno cm. 25 n. 10
Latterino dal 1° aprile al 30 settembre
Luccio dal 1° gennaio al 15 marzo cm. 60 n. 1
Persico reale dal 15 marzo al 15 aprile cm. 16 n. 20
Persico reale nel lago di
Piediluco dal 15 marzo al 30 aprile cm. 16 n. 20
Sandra o lucioperca dal 15 marzo al 30 aprile n. 15
Persico trota dal 15 aprile al 15 maggio cm 20 n.10
Tinca dal 15 maggio al 15 giugno cm. 25 n. 10
Trota fario
da un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all’alba
dell’ultima domenica di febbraio: durante tale periodo, nelle acque
secondarie di categoria A è vietata la pesca a tutte le specie.
Fino al 31 marzo la pesca è consentita solo da riva e senza
entrare in acqua.
cm 22 n. 5
Tabella 6
VALORI LIMITE DI QUALITA’ DELLE ACQUE PER L’ATTIVITA’ DI PESCA
NEI LAGHETTI, CAVE E SPECCHI D’ACQUA
Valore minimo Valore massimo
Ossigeno disciolto (mg/l) ≥ 5
pH 6 9
Ammoniaca totale (mg/l N) 0,78
Nitriti (mg/l N) 0,54
Fosforo totale (mg/l P) 1
Coliformi totali /100ml 1.000
Coliformi fecali /100ml 300
Streptococchi fecali /100ml 300
Nel referto di esame batteriologico dovrà essere indicato il parere circa l’idoneità delle acque sotto l’aspetto igienico-sanitario.
Note di Riferimento
Nota all’art. 1
gli artt 28 e 38 della l.r. n.15 del 22 ottobre 2008 “Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico
regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e
dell’acquacoltura”.
Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 48 del 29 ottobre 2008
Così recitano:
Art. 28 (Attività di pesca professionale)
1.La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni nel settore della pesca
professionale.
2. L’esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da imprenditori ittici in possesso della
licenza rilasciata dalla Provincia competente.
3. Le Province possono limitare l’esercizio della pesca professionale riconoscendo comunque la priorità dei
residenti che, singoli o associati, traggono la maggior parte del proprio reddito dall’attività di pesca.
4. A far data dal 1° gennaio 2009 l’importo della tassa annuale regionale per il rilascio della licenza di pesca
professionale è determinato in euro 32,00.
5. La Regione adotta norme regolamentari per la disciplina della pesca professionale.
6. Il regolamento prevede in particolare:
a) l’indicazione degli attrezzi, le modalità e i tempi di pesca consentiti;
b) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi prelevabili;
c) la lunghezza minima delle specie prelevabili e commerciabili.
7. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, l’esercizio della
pesca professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di pescatori associati in cooperative o
consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei Comuni rivieraschi. La concessione individua
l’estensione della riserva e ha durata non superiore a dieci anni.
8. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all’esercizio della pesca sportiva senza oneri
aggiuntivi per il pescatore sportivo.
Art. 38 (Regolamento di pesca sportiva)
1. La Regione adotta norme regolamentari per la pesca sportiva.
2. Il regolamento prevede in particolare:
a) l’individuazione dei corpi idrici appartenenti alle acque principali ed a quelle secondarie di
categoria A e B;
b) l’indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca consentiti;
c) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili;
d) la lunghezza minima delle specie detenibili e commerciabili;
e) le prescrizioni generali di comportamento nell’esercizio della pesca e le modalità d’uso dei
tesserini di pesca di cui all’articolo 35;
f) le caratteristiche del tesserino di pesca di cui all’articolo 35 e modalità per il suo rilascio;
g) le modalità di svolgimento delle manifestazioni e delle gare di pesca di cui all’articolo 36;
h) le modalità di svolgimento della pesca nei laghetti di pesca di cui all’articolo 37.
Note all’art. 2
L’art 13 della l.r. n.15 del 22 ottobre 2008“Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale,
la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e
dell’acquacoltura”.
Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 48 del 29 ottobre 2008
così recita:
Art. 13 (Classificazione delle acque)
1.Ai fini della presente legge le acque della regione sono classificate in principali e secondarie.
2.Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche,
consentono la pesca professionale.
3.Le restanti acque sono classificate secondarie.
4.Ai fini gestionali i corsi d’acqua sono classificati in acque secondarie di categoria A e B.
5.Le acque secondarie di categoria A comprendono i corsi d’acqua attribuiti dal dirigente del Servizio
regionale competente alla zona superiore della trota ed alla zona inferiore della trota nonché i corsi d’acqua
che le province intendono gestire con gli stessi principi.
6.I rimanenti corsi d’acqua sono classificati acque secondarie ci categoria B.
7.L’assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l’indicazione degli attrezzi e dei sistemi
di pesca sportiva in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui all’articolo 38.
Note all’art. 5
L’art 9 della l.r. n.15 del 22 ottobre 2008“Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la
salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacoltura”.
Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 48 del 29 ottobre 2008
così recita:
Art. 9
(Programmazione provinciale)
1.Le province adottano, entro e non oltre il primo trimestre dell’anno di riferimento il programma triennale
per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, di seguito programma triennale,
in coerenza con la programmazione regionale.
2.Il programma triennale contiene almeno:
a) gli interventi di recupero, di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio ittico anche attraverso
azioni di riqualificazione ambientale;
b) gli eventuali ripopolamenti e le azioni di potenziamento delle presenze ittiche;
c) l’indicazione dei settori di corpi idrici destinati o da destinare a zone di frega, zone di protezione,
zone di pesca regolamentata, i campi da gara, i luoghi dove proibire o limitare la pesca sportiva effettuata
con imbarcazioni;
d) la previsione degli oneri finanziari connessi all’attuazione del programma e delle risorse ivi
comprese le risorse proprie;
e) la disciplina per la cattura delle specie ittiche a scopo scientifico.
3.Il programma triennale è trasmesso dalle Province al Servizio regionale competente entro sessanta giorni
dall’adozione e diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte della Regione.
Note all’art. 6
Gli artt. 33 e 35 della l.r. n.15 del 22 ottobre 2008“Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico
regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e
dell’acquacoltura”.
Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 48 del 29 ottobre 2008
così recitano:
Art. 33 (Licenza di pesca sportiva)
1. Le licenze di pesca sportiva di cui all’articolo 32 sono personali e sono costituite dalla ricevuta di
versamento della tassa regionale. La ricevuta di versamento contiene i dati anagrafici del pescatore, il suo
codice fiscale e la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un
documento di idenntità valido.
2. Non sono tenuti all’obbligo della licenza, oltre a coloro che sono esenti ai sensi della normativa vigente:
a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli
impianti stessi;
b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici
per scopi scientifici o di ripopolamento anche in deroga ai divieti vigenti;
c) i minori di quattordici anni.
Art. 35
(Tesserino di pesca)
1.La Giunta regionale, sentite le Province, ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, può
prescrivere l’utilizzo di un tesserino per la pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno registrati
obbligatoriamente i capi pescati.
2.La Provincia competente rilascia il tesserino previo versamento a titolo di contributo per le spese connesse
al rilascio e alla gestione del tesserino stesso. Parte dei proventi derivanti dal rilascio del tesserino è
utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione ittica.
3.Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile, ha durata annuale e va riconsegnato alla
Provincia competente entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce.
4.La Giunta regionale stabilisce le modalità per il rilascio, e il rinnovo del tesserino.
Note all’art.13
Gli artt. 36 e 8 della l.r. n.15 del 22 ottobre 2008“Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico
regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e
dell’acquacoltura”.
Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 48 del 29 ottobre 2008
così recitano:
Art. 36 (Campi di gara)
1. Le manifestazioni e le gare di pesca possono svolgersi esclusivamente:
a) nei campi di gara istituiti dalla Provincia competente per territorio in tratti di corsi d’acqua
assegnati alla zona del barbo o alla zona della carpa e della tinca, nonché nei laghi;
b) nei laghetti di pesca di cui all’articolo 37.
2. Eventuali deroghe al comma 1, lettera a) possono essere concesse dalle Province in casi eccezionali ed
opportunamente motivati nel programma triennale di cui all’articolo 9.
3. Lo svolgimento di gare o manifestazioni nei Provincia competente per territorio, previa istanza fatta
pervenire almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
4. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati durante le gare, nonché della pulizia e del
ripristino del sito e delle loro immediate adiacenze.
5. È vietata la reimmissione nel corso d’acqua ove si svolge la gara di pesca delle trote prelevate durante la
gara di pesca di salmonidi nonché degli esemplari appartenenti alle specie alloctone indicate dalla Giunta
regionale.
6. Coloro che non sono iscritti alla gara o manifestazione non possono esercitare la pesca da un’ora dopo il
tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione sino al termine delle stesse; nei
casi di immissione di materiale ittico destinato alla gara, il divieto parte dal momento dell’immissione che
deve comunque avvenire entro quarantotto ore dall’inizio della gara o manifestazione.
7. Le Province possono autorizzare saltuariamente e comunque in maniera non continuativa, su richiesta
delle associazioni piscatorie, lo svolgimento di allenamenti ed addestramenti all’esercizio della pesca
sportiva.
8. Le norme regolamentari di cui all’articolo 38 disciplinano le modalità di cattura durante lo svolgimento
delle gare di cui al comma 1.
Art. 8 (Programmazione regionale)
1.La Giunta regionale, sentite la Commissioni di cui all’art. 7, adotta il piano per la pesca professionale e
acquacoltura e il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico per la pesca sportiva e li
sottopone all’approvazione del Consiglio regionale.
2.I piani di cui al comma1:
a) hanno validità di sei anni e possono comunque essere aggiornati;
b) analizzano la situazione in ambito regionale dei settori disciplinati dalla presente legge;
c) definiscono gli indirizzi della programmazione e determinano gli obiettivi che si intendono per
perseguire;
d) definiscono le linee di indirizzo ed il coordinamento delle iniziative da adottare tenendo conto
dell’esigenza di conciliare lo sfruttamento con al valorizzazione per ciò che concerne le specie ittiche a
distribuzione regionale e i corpi d’acqua con bacino idrografico di sviluppo sovra provinciale.
3.Il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva in particolare:
a) detta indirizzi per la conservazione, la valorizzazione ed il riequilibrio biologico delle risorse
ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici e per la pesca sportiva;
b) definisce specifici programmi e progetti di iniziativa regionale con particolare riferimento a quelli di
rilevanza strategica utili ai fini dell’efficacia delle scelte programmatorie;
c) definisce i criteri per l’individuazione dell’elenco della fauna acquatica autoctona con l’indicazione
delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;
d) definisce i criteri per l’individuazione dell’elenco della fauna alloctona con l’indicazione delle specie
che necessitano di interventi di contenimento , riduzione o eradicazione;
e) definisce i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla
produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche
presenti ai fini della regolamentazione dell’attività alieutica;
f) individua i principi di gestione delle zone ittiche di cui all’art. 12;
g) definisce i criteri per la istituzione delle zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 e gli indirizzi per
l’esercizio della pesca sportiva;
h) definisce i contenuti tecnico culturali dei corsi di cui all’art. 43;
i) definisce i criteri di indirizzo per il programma provinciale di cui all’art. 9;
l) ripartisce le risorse finanziarie tra le Province, definendone i criteri di riparto e le procedure di
assegnazione.
4.Il piano per l’acquacoltura in particolare definisce i criteri per la disciplina dei requisiti degli impianti e
degli obblighi degli imprenditori ittici di cui all’articolo 39, comma 9.
5.La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’art. 7, comma 1 adotta annualmente il programma
per la pesca professionale e l’acquacoltura, che contiene almeno:
a) la determinazione delle risorse finanziarie complessive da destinare all’attuazione dei programmi,
ripartendole tra la pesca professionale e acquacoltura;
b) la previsione delle tipologie degli interventi finanziabili tra quelli descritti negli articoli 30 e 40.
Note all’art. 17
Gli artt. 46 e 47 della l.r. 15 del 22 ottobre 2008“Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico
regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e
dell’acquacoltura”.
Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 48 del 29 ottobre 2008
così recitano:
Art. 46 (Sanzioni amministrative)
1.La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la licenza di cui
all’articolo 28;
b) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione
si applica anche al titolare di licenza che non è in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte
degli organi di vigilanza e che comunque non la presenta entro quindici giorni. Il titolare di licenza valida
che non è in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di
scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso;
c) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non
consentiti o in zone protette;
d) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non
congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali;
e) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi e prescrizioni relativamente
all’esercizio della pesca a fini scientifici;
f) da euro 10.000,00 a euro 60.000,00 per chi esercita l’attività di acquacoltura senza le autorizzazioni di
cui all’articolo 39;
g) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni di cui all’articolo
39;
h) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca sportiva senza essere in possesso della
relativa licenza ovvero con licenza scaduta, ovvero, pur essendone in possesso, non la presenta agli organi
competenti entro dieci giorni;
i) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva in periodi o orari di divieto o in acque
nelle quali la pesca è vietata;
l)da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva con attrezzi, esche o altri mezzi in
difformità con le norme vigenti e con le disposizioni provinciali, anche in relazione alla classificazione delle
acque; se la violazione è compiuta con attrezzi consentiti per la pesca professionale si applicano le sanzioni
previste alla lettera a);
m) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi pesca in acque in cui è previsto l’uso del tesserino di pesca senza
esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso;
n) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto sotto misura pescato con gli attrezzi
consentiti per la pesca sportiva;
o) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni canna utilizzata oltre al numero consentito;
p) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5;
q) da euro50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto, pescato al di sopra del numero
consentito con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;
r) da euro 100,00 a euro 900,00 per ogni esemplare detenuto vivo o morto, pescato in zone protette o in
epoca di divieto con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;
s) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca;
t) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi immette pesci, anfibi e crostacei nelle acque regionali senza
l’autorizzazione di cui all’articolo 21;
u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 22, per chi
a valle di una derivazione o attingi mento di qualsivoglia natura, non rispetta le disposizioni in merito alla
portata minima vitale di cui all’articolo 26 comma 2, per chi viola i divieti previsti dall’articolo 15, comma 3,
lettere c) e d);
v) da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni in materia di interventi in
ambito fluviale di cui all’articolo 23, comma 1;
w) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi non ottempera alle prescrizioni di cui all’articolo 26, comma
1;
x) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi effettua attingi menti idrici senza licenza annuale;
z) da euro150,00 a euro 900,00 per ogni natante utilizzato in violazione alle disposizioni previste per gli
sport fluviali;
aa) da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi
inquinanti o uso di sostanze nocive, fermo restando quanto previsto all’articolo 49;
bb) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 5;
cc) da euro 150,00 a euro 900,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 45, comma 1, letteraq);
dd) da euro 20,00 a euro 200,00 per chi non riconsegna il tesserino di pesca di cui all’articolo 35;
ee) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 42, comma 3,
ff) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste
dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia.
2. L’entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e della eventuale reiterazione della
violazione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Provincia competente per
territorio cui spetta la determinazione e l’irrogazione della somma, nel rispetto della normativa vigente. Tali
proventi sono utilizzati per l’esercizio delle funzioni di gestione ittica e per la tutela e il ripristino
dell’ecosistema acquatico e rivierasco nonché per interventi di contenimento di specie ittiche infestanti.
Art. 47 (Sanzioni amministrative accessorie)
1.Per violazioni delle prescrizioni della presente legge si applicano, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 46,
le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato o della produzione ittica per le violazioni di cui all’articolo 45. Qualora il
pescato o la produzione ittica sia rappresentato da animali vivi appartenenti alle specie autoctone individuate
dalla Giunta regionale va immediatamente reimmesso nel corpo idrico se vivo;
b) la confisca degli attrezzi utilizzati o detenuti per commettere la violazione di cui all’articolo 46,
comma 1, lettere a), c), h), e L);
c) l’obbligo di ripristino a carico del trasgressore, entro un termine prestabilito, delle zone in cui
siano stati costruiti opere o impianti di acquacoltura non autorizzati, per le violazioni di cui all’articolo 46,
comma 1, lettere f) e g);
d) l’esclusione degli aiuti di cui agli articoli 30 e 40 per una annualità per le violazioni di cui
all’articolo 46, comma 1, lettere c) e g).

ATTREZZI CONSENTITI E MODALITÀ DI PESCA
Nelle acque secondarie di categoria “A” a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più
di una canna con o senza mulinello armata con un solo amo con l'uso di esche naturali e non
più di tre ami o due ancorette con l'uso di esche artificiali.
Nelle acque principali e in quelle secondarie di categoria “B” a ciascun pescatore è
consentito l'uso di non più di tre canne contemporaneamente, con o senza mulinello, ognuna
armata con non più di due ami con l'uso di esche naturali e non più di cinque ami con l'uso di
esche artificiali. E’ consentito l’uso della Tirlindana.
Ad ogni pescatore è consentito occupare uno spazio complessivo a terra non superiore a
quindici metri.
Nei casi in cui è previsto il rilascio del pesce, qualora si tratti di esemplari che abbiano ingoiato
l’esca e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di
recidere immediatamente la lenza.
L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce
catturato.
Nelle acque secondarie di categoria “A” sono vietati:
• la pesca con uso del pescetto vivo o morto
• l’uso e la detenzione di uova di salmonidi, di larve di mosca carnaria e le pasture in
qualsiasi forma
• l’accesso al posto di pesca fino ad un’ora prima dell’alba
ORARIO DI PESCA
In tutte le acque principali e secondarie ai possessori di licenza di pesca sportiva è consentita
la pesca dall'alba ad un'ora dopo il tramonto.
Nelle acque prinicipali e secondarie della categoria “ B” la pesca all'anguilla ed al pesce gatto è
consentita fino alle ore ventiquattro, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.
PESCA ALLA CARPA SENZA LIMITI DI ORARIO
Nelle seguenti zone è consentita la pesca alla carpa senza limiti di orario, purché esercitata
dalla riva e con l'uso della canna:
FIUME TEVERE
• Comune di Umbertide - tratto che va dalla chiusa della centralina idroelettrica di
Umbertide a risalire fino al ponte della ferrovia
Essendo questo tratto anche un campo gara, rimane in vigore il Regolamento sui campi
gara pesca agonistica approvato con Delibera di C.P. n. 9 del 12.02.2002 durante la
pesca notturna alla carpa.
• Comune di Perugia - tratto che va dalla centralina elettrica di Ponte S. Giovanni a
risalire per Km 2,5 circa
• Comune di Perugia - zona di Bosco - tratto che va dalla chiusa di Villa Pitignano a
risalire per km. 2 circa fino al ponte della ferrovia
Comune di Todi – loc. Montemolino – tratto che va dalla centralina idroelettrica a risalire
per km. 5 circa
Essendo questo tratto anche un campo gara, rimane in vigore il Regolamento sui campi
gara pesca agonistica approvato con Delibera di C.P. n. 9 del 12.02.2002 durante la
pesca notturna alla carpa.
LAGO TRASIMENO
• Comune di Magione - zona di Monte del Lago - tratto che va dall’Istituto di Idrobiologia
per km. 1,5 circa fino al campeggio.
In tale tratto è fatto divieto di installazione e utilizzo di attrezzi per la pesca
professionale a meno di 200 metri dalla riva.
DIGA DI AREZZO
• Comune di Spoleto – tutto il lago

AVVISO
Si comunica che in data odierna il Dirigente del Servizio Gestione Faunistica e
Protezione Ambientale della Provincia di Perugia, con atto n. 1320, ha disposto:
- LA CHIUSURA DELLA PESCA AL LUCCIO (Esox lucius) SU TUTTE LE ACQUE DEL
TERRITORIO PROVINCIALE, CONSENTENDO LA PESCA SPORTIVA CON OBBLIGO DI
RILASCIO IMMEDIATO ED UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE ESCHE ARTIFICIALI CON
AMO O ANCORETTA SINGOLA PRIVI DI ARDIGLIONE;
- IL DIVIETO DELL’USO, SU TUTTE LE ACQUE DEL TERRITORIO PROVINCIALE, DI
PESCE VIVO O MORTO COME ESCA, FATTA ECCEZIONE NEL LAGO TRASIMENO PER
L’INNESCO DELLE FILE (ATTREZZO DA PESCA PROFESSIONALE) E SUL FIUME
TEVERE, DALLA CONFLUENZA CON IL FIUME NESTORE NEL COMUNE DI MARSCIANO
A SCENDERE FINO AL CONFINE TERRITORIALE PROVINCIALE .
IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA E’ INCARICATO DI FAR RISPETTARE LE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AVVISO.

ZONE DI FREGA
(Delibera di G.P. n. 31 del n 14.02.2011)
La pesca vietata dall’alba del 15 aprile ad un’ora dopo il tramonto del 15 giugno
FIUME CHIASCIO
Comune di Bastia Umbra:
- tratto che va dalla “chiusa di Bastiola” a valle per 200 m circa
- tratto che va dalla “chiusa del Ponte di S.Lucia” a valle per 200 m circa
- tratto che va dalla “chiusa del Ponte di Ferro” a valle per 200 m circa
Comune di Torgiano:tratto che va dalla chiusa “Molino di sotto” a valle per 200 m circa
FIUME SOARA
Comune di Città di Castello: tratto che va dalla chiusa “Della ferrovia” fino alla confluenza con
il fiume Tevere
FIUME TOPINO
Comune di Cannara: tratto in corrispondenza della confluenza con il torrente Abis a valle per
circa 1 km fino allo sbocco del fosso Repace
TORRENTE MARROGGIA
Comune di Spoleto: tratto che sul torrente va dalla foce nel Lago di Arezzo a risalire per 300 m
e nel lago per 60 m su entrambi i lati della stessa
FIUME TIMIA
Comune di Cannara: tratto che va dalla cascata denominata “Arcatura” a valle per circa 300 m
fino al passo dei “Carri”
Comune di Bevagna: tratto che va dal ponte delle tavole a risalire per 100 m circa fino alla
briglia dell’ Enel
FIUME TEVERE
Comune di Città di Castello: tratto in corrispondenza della confluenza con il Torrente Cerfone,
100 m a monte, 300 m a valle e 50 m a risalire il torrente stesso
Comune di Umbertide:
- tratto in corrispondenza della confluenza con il torrente Niccone, 50 m a monte, 50 m a valle
e 500 m a risalire il torrente stesso
- tratto in corrispondenza della confluenza con il Torrente Carpina, 50 m a monte , 50 m a
valle e 50 m a risalire il torrente stesso
- tratto in corrispondenza della confluenza con il Torrente Assino, 150 m a monte, 150 m a
valle e 300 m a risalire il torrente stesso
Comune di Perugia:
- tratto in corrispondenza della confluenza con il torrente Ventia, 50 m monte, 50 metri a valle
e 500 m a risalire il torrente stesso
- tratto che va dalla chiusa “della Rivolta” in Villa Pitignano a valle per 200 m circa
- tratto che va 40 m a valle dello scarico della centralina sita in località Ponte San Giovanni fino
al ponte della E45
Comune di Todi: tratto che va dallo sbarramento idroelettrico in loc. Montemolino a valle per
500 m circa

ZONE DI PROTEZIONE E TUTELA TEMPORANEA
(Del. di G.P. n. 32 del14.02.2011)
ZONE DI PROTEZIONE (nelle quali la pesca è vietata)
FIUME CHIASCIO
Comune di Valfabbrica: tratto che va dalla diga a scendere per 500 m circa
FOSSO DI PONTUGLIA
Comune di Scheggino: tratto che va dalla confluenza con il Fiume Nera a risalire per Km 2 circa
TORRENTE MINIMA
Comune di Città di Castello: tratto che va dal confine con la provincia di Arezzo a scendere per
Km 1,5 circa fino al ponte nei pressi del Castello di Petrelle
FOSSO VETORNO
Comune di Fossato di Vico: tratto che va dalla sorgenti a scendere per Km 1,5 fino allo sbarramento
in corrispondenza della SS Flaminia n. 3
FOSSO DI BAGNI
Comune di Nocera Umbra: tratto che va dalla diga di Acciano a scendere per Km 1,5 circa
FIUME TOPINO
Comune di Nocera Umbra: tratto che va da località Ponte Mascionchie a risalire fino a loc. Casa
Saioni per Km 2 circa
FIUME RIO FERGIA
Comune di Nocera Umbra: tratto che va dalle sorgenti a scendere fino alla SS Flaminia
per Km 2 circa
FIUME CLITUNNO
Comune di Trevi:
- tratto che va dalla curva a monte del paese di Casco dell’Acqua fino allo sbarramento
a valle per Km 0,7 circa
FIUME SENTINO
Comune di Scheggia: tratto che va dalla diga del Corno a scendere fino ad Isola Fossara per
Km 2,5 circa
TORRENTE RIO (RIO DI CAPODACQUA)
Comune di Foligno: tratto che va dall’acquedotto a scendere fino al termine dell’area protezione
civile per Km 1 circa
FIUME MENOTRE
Comune di Sellano: tratto che va da località Favoella a scendere per Km 3 circa fino a loc. Molini
Comune di Foligno:
- tratto che va da località ponte di Asolano a scendere per Km 1 circa fino
alla loc. Ponte Croce di Serrone
- tratto che va dalla presa idroelettrica in località Serrone a scendere per 300 m circa
FIUME TEVERE
Comune di Perugia:
- canale artificiale di adduzione della vecchia centralina idroelettrica sita in loc. Ponte Felcino
- tratto che va da 40 m a monte della nuova chiusa sita in località Ponte S.Giovanni a 40 m a valle
dello scarico della centralina, per 400 m circa
Comuni di San Giustino e Città di Castello: tratto che va dal confine con la provincia di Arezzo a
scendere per Km 2 circa fino alla loc. Valle Ranucci
FIUME SORDO
Comune di Norcia:
- tratto che va dalle sorgenti a scendere fino a Molino Lanzi
- tratto che va dall’uscita della galleria per Norcia a risalire fino al casotto ANAS per Km 1,5 circa
FIUME CORNO
Comune di Cascia: tratto che va dal cimitero di Roccaporena a scendere
per Km 1 circa fino alla loc. “Il Molinaccio”
Comune di Norcia: tratto che va dalla confluenza con il fiume Sordo in località Serravalle
a risalire per Km 1 circa
FIUME NERA
Comune di Scheggino: tratto che va dalla località sorgenti di Valcasana per Km 0,8 circa fino alla
confluenza con il fiume Nera
Comune di S. Anatolia di Narco: tratto che va dal ponte di Castel S.Felice a valle per 700 m circa
Comune di Vallo di Nera: tratto che va da 500 m a monte del Ponte di Piedipaterno a
risalire per 500 m circa
FIUMARELLA DELLA PIA
Comune di S. Anatolia di Narco: intero corso
FIUMARELLA DEL MULINO
Comune di Scheggino: intero corso
FOSSO DI PONTUGLIA
Comune di Scheggino: tratto che va dalla confluenza con il Fiume Nera a risalire per Km 2 circa
FIUME VIGI
Comune di Cerreto di Spoleto: tratto che va dal cimitero di Borgo Cerreto fino alla confluenza con il
Fiume Nera per Km 0,7 circa
Comune di Sellano: tratto che va dallo sbarramento dell’Assone a scendere per Km 1 circa fino alla
immissione nel lago di Sellano
FOSSO DELLA GORGA
Comune di Scheggia: tratto che va dalla confluenza con il fiume Sentino a risalire per 400 m circa
fino al confine di provincia
FOSSO ARTINO
Comune di Scheggia: tratto che va dalla confluenza con il fiume Sentino in loc. Isola Fossara a
risalire per Km 3 circa fino a località Badia di Sitria
RIO VACCARA
Comune di Gualdo Tadino: tratto che va dalle sorgenti a scendere per Km 1,5 circa fino
all’attraversamento SS Flaminia n.3
FOSSO SAN LAZZARO
Comune di Gualdo Tadino: tratto che va dalle sorgenti a scendere per Km 1 circa fino alla confluenza
con il Rio Rumore
FOSSO DELLE ROTE
Comune di Sellano: intero tratto del fiume (3 Km circa)
LAGO TRASIMENO
Comune di Magione: zona emissario – canale che porta all’emissario in loc. San Savino e zona
prospiciente ad esso
PALUDE DI COLFIORITO
Comune di Foligno: tutto lo specchio d’acqua, tranne che la zona denominata “Il Fagiolaro”
ZONE DI TUTELA TEMPORANEA
(nelle quali la pesca è vietata dall’alba dell’ ultima domenica di febbraio al tramonto
del 31 marzo di marzo di ogni anno)
Comune di Norcia - Chiusa di Biselli – tratto che va da 40 m a valle della chiusa (opera di
derivazione della troticoltura) fino allo scarico per Km 1,2 circa;
ZONE DI DIVIETO DI PESCA
FIUME CHIASCIO
Comune di Torgiano: tratto che va 40 m a valle della chiusa Molino di Sotto
FIUME TEVERE
Comune di Perugia: tratto che va 40 m a valle della chiusa Villa Pitignano
Comune di Montecastello di Vibio: tratto che va 40 m a valle della chiusa di Montemolino
Comune di Umbertide: tratto che va dalla chiusa di Umbertide a valle per 40 m
FIUME CORNO
Comune di Cerreto di Spoleto:
- tratto che va da 40 m a valle della chiusa di Balza Tagliata o di Mussolini
- tratto che va da 40 m a valle della chiusa Volpetti
- tratto che va da 40 m a valle della chiusa Nortosce
Comune di Norcia: tratto che va da 40 m a monte della chiusa (opera di derivazione della
troticoltura) a 40 m a valle della chiusa Biselli
FIUME NERA
Comune di Cerreto di Spoleto:
-tratto che va 40 m a valle della chiusa Bagni di Triponzo
-tratto che va 40 metri a valle e 40 m a monte della chiusa Borgo Cerreto
Comune di Preci:tratto che va 40 m a valle della chiusa Pontechiusita
FIUME VIGI
Comune di Cerreto di Spoleto: tratto che va da 40 m a valle dello sbocco canale ENEL – loc. Ponte
Sargano
Comune di Sellano: tratto che va 40 m a valle della diga di Sellano

CAMPI GARA
(Del. di G.P. n. 30 del 14-02-2011)
FIUME TOPINO
CAPODACQUA (Comune di Valtopina) - tratto che va dalla strada ferroviaria Pieve
Fanonica-Capodacqua a risalire per Km 2 circa fino allo stabilimento
VESCIA (Comune di Foligno) – tratto che va dalla cascata Pietrella a scendere per Km 1,5
circa
FOLIGNO – tratto che va dal ponte della ferrovia a scendere fino alla cascata di Cave
CANNARA - tratto che va dallo sbarramento mobile a risalire per Km 1,8 circa fino alla
confluenza con il Timia.
In questo campo gara sono in vigore le seguenti prescrizioni:
- obbligo di rilascio del pescato non solo a fine gara, ma anche durante le prove e comunque al
termine di qualsiasi attività di pesca anche non agonistica (anche nel caso -- di semplice
cambiamento di posto)
- utilizzo di cestini con almeno 5 anelli per mantenere in vita il pesce catturato
TORRENTE CALDOGNOLA
NOCERA UMBRA – tratto che va dalla confluenza con il fiume Topino a risalire per Km 0,8
circa
FIUME TIMIA
CANNARA - tratto che va dalla confluenza con il fiume Topino a risalire per Km 0,8 circa fino
alla diga Arcatura.
In questo campo gara sono in vigore le seguenti prescrizioni:
- obbligo di rilascio del pescato non solo a fine gara, ma anche durante le prove e comunque al
termine di qualsiasi attività di pesca anche non agonistica (anche nel caso di semplice
cambiamento di posto)
- utilizzo di cestini con almeno 5 anelli per mantenere in vita il pesce catturato
FIUME ATTONE
BEVAGNA – tratto che va dalla passerella in Loc. Pesciarella a valle fino al Ponte di Torre del
Colle per Km 0,6 circa
FIUME CHIASCIO
GUALDO TADINO - tratto che va dalla confluenza con il torrente Sciola a scendere per Km
1,7 circa fino a valle della terza briglia di Corraduccio
VALFABBRICA - 1° tratto che va dalla chiusa della Barcaccia a risalire per km 1 circa fino
all’inizio della zona di protezione; 2° tratto che va dalla confluenza con il fosso Camerieri per
circa 200 m a scendere fino alla confluenza con il torrente Rio
COSTANO - tratto che va da loc. Villaggio Brodolini a scendere per Km 0,8;
PETRIGNANO D’ASSISI (Comune di Assisi) – tratto che va dal ponte di Petrignano a risalire
per Km 1 circa fino loc. curva del Cimitero
BASTIA UMBRA - tratto che va dal Ponte di S.Lucia a monte fino al ponte della ferrovia e
tratto che va dal ponte di Bastiola a monte per Km 1
In questi campi gara sono in vigore le seguenti prescrizioni:
- obbligo di rilascio del pescato non solo a fine gara, ma anche durante le prove e comunque al
termine di qualsiasi attività di pesca anche non agonistica (anche nel caso di semplice
cambiamento di posto)
- utilizzo di cestini con almeno 5 anelli per mantenere in vita il pesce catturato
FIUME SAMBRO
PASSAGGIO DI BETTONA – tratto che va da loc. Ponte della Molinella a risalire per Km 0,7
circa
FIUME CLITUNNO
CASCO DELL’ACQUA (Comune di Trevi) - tratto in cat. A che va dal Ponte di Borgo Trevi a
scendere per Km 4,5 circa fino a loc. Casco dell’Acqua
CASE VECCHIE (Comune di Trevi) - tratto in cat. B che va da loc. Casco dell’Acqua a
scendere per Km 2,5 circa fino a loc. Case Vecchie
BEVAGNA - tratto che va dall’Accolta (lavatoio di Bevagna) a risalire per Km 1 circa
FIUME TEVERONE
BEVAGNA - tratto che va dal Ponte S. Agostino a risalire per Km 1,5 circa fino alla fornace
In questo campo gara sono in vigore le seguenti prescrizioni:
- obbligo di rilascio del pescato non solo a fine gara, ma anche durante le prove e comunque al
termine di qualsiasi attività di pesca anche non agonistica (anche nel caso di semplice
cambiamento di posto)
- utilizzo di cestini con almeno 5 anelli per mantenere in vita il pesce catturato
FIUME TEVERE
CITTA’ DI CASTELLO - tratto che va dal Ponte della E45 loc. Teverina a scendere per Km 4
circa fino al depuratore di Città di Castello, loc. Canonica
UMBERTIDE - tratto che va dal Ponte della E45 in loc. Montecastelli a scendere fino a
400 m a valle del ponte di Umbertine
PERUGIA - Ponte Valleceppi - tratto che va dal ponte a monte per km 1,5 fino alla vecchia
diga di Pretola
TODI - Loc. Montemolino - tratto che va dalla centralina elettrica a monte per km 5
In questi campi gara sono in vigore le seguenti prescrizioni:
- obbligo di rilascio del pescato non solo a fine gara, ma anche durante le prove e comunque al
termine di qualsiasi attività di pesca anche non agonistica (anche nel caso di semplice
cambiamento di posto)
- utilizzo di cestini con almeno 5 anelli per mantenere in vita il pesce catturato
- divieto di rilascio di specie infestanti alloctone quali pesce gatto, carassio ed altre di cui si
dovesse segnalare la comparsa e la diffusione
LAGO TRASIMENO
PASSIGNANO S.TR. - tratto che va dal pontile dell’A.P.M. fino all’ingresso della darsena del
Club Velico
TUORO S.TR. - tratto che va dall’inizio del canale di bonifica fino al lato sinistro della
darsena
CASTIGLIONE DEL LAGO - tratto che va dal depuratore fino alla scogliera prima dell’inizio
della spiaggia

 
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