| Regolamento Regionale n.2 del 15/2/2011 “Disciplina dell’attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne” Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne della Regione ai sensi degli articoli 28 e 38 della legge regionale 22 ottobre 2008 n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacoltura). Art. 2 (Classificazione delle acque pubbliche) 1. Ai fini della pesca professionale e sportiva sono considerate acque principali ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 15/2008 i seguenti corpi idrici: a) lago Trasimeno; b) lago di Piediluco fino al ponte per la stazione di Piediluco; c) bacino idroelettrico di Alviano, dalla località La Perezzetta alla diga; d) bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga. 2. Appartengono alle acque secondarie di categoria A i corsi d'acqua indicati nella tabella 1 allegata al presente regolamento. 3. I rimanenti corsi d’acqua appartengono alle acqua secondarie di categoria B. Art. 3 (Esercizio della pesca professionale nelle acque principali) 1. Ai fini del presente regolamento costituisce esercizio di pesca professionale ogni atto diretto alla cattura e prelievo della fauna ittica, esercitato a fini economici, secondo quanto indicato al comma 8. 2. Gli attrezzi di pesca professionale vanno segnalati e contrassegnati con specifiche targhe in modo tale che possa essere agevolmente riconosciuto il proprietario. 3. Ai fini del comma 2 ad ogni attrezzo o fila di attrezzi va applicata una targa con evidenziato in modo indelebile un codice identificativo, che indichi, con modalità determinate dalle province, il proprietario ed il tipo di attrezzo. 4. Gli attrezzi privi di contrassegno vengono rimossi a cura degli organi preposti alla vigilanza ovvero nel rispetto delle norme vigenti sequestrati e consegnati all’ufficio competente della provincia. 5. Nelle zone destinate a campi di gara, nei giorni festivi e prefestivi, gli attrezzi mobili di larga cattura vanno installati a non meno di centocinquanta metri dalla riva e gli attrezzi fissi di larga cattura vanno installati a non meno di cento metri dalla riva. 6. Per la pesca notturna alla carpa, nelle zone individuate dalle province, è vietato installare e utilizzare attrezzi per la pesca professionale a meno di duecento metri dalla riva. 7. Nel lago di Piediluco, qualora sia ritenuto necessario, la provincia competente può ridurre il limite di cui al comma 6. 8. Gli attrezzi consentiti e le modalità per l’esercizio della pesca professionale ed i divieti di pesca nelle singole acque principali sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente regolamento. 9. Il pescatore professionale è tenuto a effettuare una costante gestione e manutenzione degli attrezzi di pesca fissi al fine di evitare la morte del pesce pescato di taglia inferiore a quella minima consentita o in periodo di divieto. Art. 4 (Esercizio della pesca sportiva) 1. Ai fini del presente regolamento costituisce esercizio di pesca sportiva ogni atto diretto alla cattura e prelievo, ovvero al richiamo a fini di cattura della fauna ittica esercitati senza scopo di lucro, secondo quanto indicato al comma 3. 2. E’ considerato altresì esercizio di pesca sportiva il soffermarsi in prossimità di acque superficiali, con i mezzi destinati a tale scopo pronti per essere utilizzati, o in attitudine di attesa o ricerca della fauna ittica per catturarla. 3. Gli attrezzi consentiti per esercitare la pesca sportiva sono indicati nella Tabella 3 allegata al presente regolamento. Art. 5 (Modalità di pesca sportiva) 1. Nelle acque principali e in quelle secondarie di categoria B a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di tre canne contemporaneamente, con o senza mulinello, ognuna armata con non più di due ami, con l'uso di esche naturali, e non più di cinque ami, con l'uso di esche artificiali. 2. Nelle acque secondarie di categoria A a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di una canna con o senza mulinello armata con un solo amo, con l'uso di esche naturali, e non più di tre ami o una ancoretta, con l'uso di esche artificiali. 3. Nelle acque secondarie di categoria A sono vietati l’uso e la detenzione di uova di salmonidi. 4. Nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria è consentita la pesca con due canne. 5. Ad ogni pescatore è consentito occupare uno spazio complessivo a terra non superiore a quindici metri. 6. Nei casi in cui è previsto il rilascio del pesce, qualora si tratti di esemplari che abbiano ingoiato l’esca, e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di recidere immediatamente la lenza. 7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato e per la cattura del gamberetto (Palaemonetes antennarius) per i fini di cui all’articolo 9, comma 1. Art. 6 (Tesserini di pesca sportiva) 1. Ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca sportiva, nei corsi d'acqua indicati dal Servizio regionale competente, la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca di cui all’articolo 33 della l.r. 15/2008 muniti di apposito tesserino previsto dall’articolo 35 della l.r. 15/2008, se adottato, rilasciato dalla provincia competente e distribuito dalla provincia stessa o da soggetti da questa delegati secondo le modalità stabilite dal Servizio regionale competente. 2. I minori di 14 anni devono dotarsi di tesserino di pesca gratuito. 3. Nel tesserino per le specie previste, sono registrati immediatamente ed in maniera indelebile: a) la specie pescata; b) la data di uscita di pesca; c) gli esemplari catturati; d) il corso d'acqua in cui è effettuata la cattura; e) eventuali altre informazioni che vanno annotate alla fine della giornata di pesca; f) la lunghezza del pesce pescato. 4. Il tesserino può prevedere un limite massimo di giornate di pesca. 5. Il tesserino è rilasciato previo versamento alla provincia di euro 5,00 (euro cinque) a titolo di contributo per le spese di gestione connesse al tesserino stesso. L’utilizzo dei proventi del tesserino è stabilito dalla provincia, di intesa con le associazioni piscatorie. 6. Il pescatore che abbia esaurito le giornate di pesca previste nel tesserino può richiederne uno nuovo, a titolo gratuito, previa consegna del tesserino completato. 7. In caso di smarrimento o deterioramento del tesserino all’interessato è rilasciato un nuovo tesserino previo versamento dell’importo di euro 5,00 (euro cinque). Il rilascio del nuovo tesserino è subordinato ad una dichiarazione sostitutiva presentata dal Servizio competente della provincia, ove risultano indicate le circostanze dello smarrimento, ovvero lo stato del deterioramento del documento da sostituire. Art. 7 (Orario di pesca sportiva) 1. I possessori di licenza di pesca sportiva, in tutte le acque della regione, possono pescare dall'alba ad un'ora dopo il tramonto. Nelle acque elencate nella Tabella 4 allegata al presente regolamento la pesca all'anguilla, al siluro ed al pesce gatto è consentita dall’alba fino alle ore ventiquattro, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna. 2. Fermo restando quanto disposto dalla Tabella 5 allegata al presente regolamento, nelle zone e con le modalità individuate dalle province competenti, è consentita la pesca alla carpa senza limiti di orario, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna. Art. 8 (Divieti) 1. Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca alle seguenti specie: a) gambero di fiume italiano (Austropotamobius pallipes italicus); b) scazzone (Cottus gobio); c) lampreda (Lampetra planeri); d) ghiozzo di ruscello (Padogobius nigricans); e) spinarello (Gasterosteus aculeatus); f) granchio di fiume (Potamon edule); g) anfibi (tutte le specie). 2. È vietata la reimmissione nei corpi idrici degli individui pescati appartenenti alla specie siluro (Silurus glanis). 3. E’ vietato il trasporto in vivo del siluro (Silurus glanis). 4. E’ vietata la immissione nei corpi idrici del pesce vivo detenuto come esca e non utilizzato. 5. Ai fini della tutela della fauna ittica la pesca è vietata in vasche e canali artificiali a servizio di centraline idroelettriche, molini e impianti industriali individuati e tabellati a cura delle province. 6. La pesca con il sistema della "bottata" o "a scaccio" è vietata. Art. 9 (Limitazioni all’attività di pesca professionale e sportiva) 1. È consentita la pesca del gamberetto (Palaemonetes antennarius) per i soli fini dell'innesco sia per la pesca professionale che sportiva. 2. E’ consentita la pesca con uso di pescetto vivo o morto esclusivamente appartenente alle specie scardola, rovella e alborella. Nel lago di Piediluco è consentito anche l’uso della specie carassio; nei laghi Trasimeno, Alviano e Corbara e nel Fiume Tevere a valle della confluenza con il Nestore, è consentito l’uso delle specie carassio e pseudorasbora. 3. Nel lago di Corbara, nel bacino di Alviano, nel Tevere a valle di Alviano e nel cosiddetto “Tevere morto” che va dalla diga di Corbara fino alla confluenza con il fiume Paglia, nel periodo 15 marzo 30 aprile non è consentita la detenzione e l’uso del pescetto vivo o morto come esca. 4. Le province possono disporre variazioni delle epoche di divieto per determinate specie, in relazione a particolari condizioni climatiche che spostino i periodi di riproduzione, nonché divieti temporanei di pesca su singoli corpi idrici o parti di essi, per eventi eccezionali, in riferimento alla tutela del patrimonio ittico. Art. 10 (Limitazione all’attività di pesca sportiva) 1. Le epoche dei divieti di pesca, la lunghezza minima nonché i limiti di cattura giornalieri dei pesci sono indicati nella Tabella 5 allegata al presente regolamento. 2. I limiti di cattura giornalieri valgono per la pesca nelle acque secondarie e, per i possessori di licenza di tipo sportiva, anche nelle acque principali. 3. Le specie ittiche pescate sotto la misura minima di prelievo indicata nella Tabella 5 e le specie pescate in periodo di divieto vanno rilasciate immediatamente, fatto salvo quanto disposto dal comma 4. 4. La detenzione del pesce sotto misura e in epoca di divieto è consentita solo durante le manifestazioni, gare e prove autorizzate di pesca agonistica. 5. Nelle acque secondarie di categoria A, al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti dalla Tabella 5, è fatto obbligo di cessare l’attività di pesca, oppure la pesca può proseguire solo con tecniche che prevedono l’uso di esche artificiali, con amo singolo privo di ardiglione e il conseguente rilascio immediato del pesce catturato. Art. 11 (Modalità di misura) 1. La misura del pesce si effettua considerando l'intervallo compreso tra l’estremità del muso a bocca chiusa e l’estremità della pinna caudale. 2. La misura della maglia si effettua a reti bagnate dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi. Art. 12 (Disciplina della pesca a pagamento nei laghetti, cave e specchi d'acqua) 1. Per l’esercizio della pesca sportiva a pagamento nei laghetti situati all’interno di proprietà privata, l’interessato presenta domanda di autorizzazione alla provincia competente dichiarando le generalità del titolare, la località in cui è ubicato lo specchio d'acqua e la superficie dello specchio d'acqua. Alla domanda allega: a) la planimetria in scala 1:25.000 e la stampa catastale in scala 1:2000, con l'indicazione delle particelle e dello specchio d'acqua; b) la concessione di derivazione idrica, se prevista; c) le specie che si intendono immettere o allevare; d) l’idoneità delle acque all'uso richiesto, sotto l’aspetto igienico sanitario, con riferimento ai parametri e rispettivi valori di cui alla Tabella 6 allegata al presente regolamento. 2. In sede di rilascio della autorizzazione la provincia ne dà comunicazione all'ASL competente. Art. 13 (Modalità di pesca agonistica) 1. Nei campi di gara di cui all’articolo 36 della l.r. 15/2008, durante le manifestazioni, gare e prove di pesca agonistica autorizzate, non valgono le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero di esemplari catturabili. 2. Durante le manifestazioni, gare e prove di pesca agonistica autorizzate è fatto obbligo di tenere in vita il pesce pescato, detenendolo in cestini mantenuti aperti, con almeno cinque anelli del diametro minimo di ventotto centimetri e di reimmettere il pesce catturato al termine dell’attività piscatoria, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, comma 2. L’obbligo non vige nei confronti degli individui appartenenti alle specie trota fario e trota iridea, la cui lunghezza supera il limite minimo di cattura di cui alla tabella A, durante lo svolgimento di gare di pesca agonistica ad essa dedicate. Art. 14 (Pasture) 1. Ai fini del presente regolamento è considerata pastura qualsiasi sostanza utilizzata ai fini di attirare il pesce, comprese le esche. 2. È vietato usare come esca il sangue, le uova di pesce o loro imitazioni. 3. È vietata ogni forma di pasturazione col sangue o con interiora di animali. 4. Nelle acque secondarie di categoria B il pescatore sportivo può detenere ed usare, sul luogo di pesca, per ogni giornata di pesca non più di cinque chilogrammi di pastura asciutta, comprese le esche. Tale limite non vige durante le manifestazioni, gare e prove di pesca agonistica nazionali ed internazionali autorizzate. 5. Nelle zone istituite dalle Province per il carp fishing il limite giornaliero di pastura che ogni pescatore sportivo può detenere ed usare è fissato in dieci chilogrammi. 6. E’ vietato il rilascio nei corpi idrici delle pasture non utilizzate. Art. 15 (Pesca con apparecchi elettrici) 1. La provincia può effettuare o autorizzare la cattura anche di specie ittiche per motivi scientifici con apparecchi elettrici, al fine di ripopolamento, per la riproduzione artificiale o per il contenimento di specie alloctone. Nell'atto di autorizzazione vengono indicate la durata della stessa nonché le cautele da osservare per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ittiofauna. Art. 16 (Modifiche al r.r. 3/2009) 1. Il comma 3 dell’articolo 3 del regolamento regionale 1 aprile 2009 n. 3 (Disciplina per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche), è sostituito dal seguente: “ 3. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, nei corsi d’acqua demaniali, ad eccezione del fiume Velino e del fiume Tevere nel tratto da Valle Montanara in Comune di Narni a Rio San Vittore in Comune di Otricoli, non è consentito il transito con mezzi a motore.”. Art. 17 (Sanzioni) 1. Per le violazioni delle prescrizioni e divieti del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 della l.r. 15/2008. Art. 18 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2011. Tabella 1 Elenco delle acque secondarie di categoria A Provincia di Perugia Fiume Nera e affluenti e sub affluenti relativi, torrente Tescio: dalle sorgenti fino a località Ponte Grande (Assisi), torrente la Pescia, fiume Menotre, rio Vaccara, fosso Rumore, fosso Sciola, rio Fergia, torrente Vertola, fiume Chiascio: dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Rasina, fiume Topino: dalle sorgenti fino al fosso della Ghianda, rio di Capodacqua, fiume Clitunno e derivazioni: dalla sorgente fino alla località Casco dell'Acqua di Foligno, torrente Caldognola, torrente Sentino, fosso Vetorno, torrente Fersinone, fosso Campodonico, torrente Aggia: dalle sorgenti a Marcignano, torrente Assino: dalle sorgenti fino a Camporeggiano, torrente Vaschi, torrente Regnano, torrente Lama, torrente Carpina dalle sorgenti fino al ponte in località vocabolo Gamba, torrente Passano, torrente Minima. Provincia di Terni Fiume Nera ed affluenti e sub affluenti relativi: dal confine con la provincia di Perugia (ponte Santiago) alla confluenza con il torrente Serra, canale la Ferriera (o canale Staino) Fiume Velino ed affluenti relativi: tutto il tratto che scorre in provincia di Terni, con esclusione del canale che mette in comunicazione le acque del lago Piediluco con quelle del fiume Velino, limitatamente al tratto che va dal Lago fino al Ponte sulla strada principale della Stazione di Piediluco; Torrente Chiani ed affluenti relativi: dallo sbarramento sito in località Morrano fino alla confluenza con il torrente Paglia; Torrente Fersinone ed affluenti relativi: dalle sorgenti fino al ponte sulla strada provinciale San Vito- Migliano. Tabella 2 ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI E DELLE MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE PRINCIPALI. a. Lago Trasimeno Dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno nelle zone antistanti spiagge pubbliche, campeggi e darsene, gli attrezzi per la pesca professionale devono essere installati ad una distanza non inferiore a centocinquanta metri dalla battigia. 1) Altana: per l'altana la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 22, l'altezza massima consentita è di metri 1,50. 2) Altana per carpe: la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 70, l'altezza massima consentita della rete è di metri4. 3) Altanella da latterino: la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 7; l'altezza massima consentita della rete è di metri 1,80. 4) Retino da gamberetti: la lunghezza massima consentita del diametro o lato maggiore è di cm. 80; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 5. 5) Tofone con ali da latterino: l'uso di questo attrezzo con le caratteristiche di seguito specificate è consentito dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno. La misura consentita del lato delle maglie delle ali e della guida è rispettivamente di mm.12 e mm.18; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 5; la misura minima consentita delle maglie della sacca è di mm. 5; la lunghezza massima consentita della guida è di metri25; l'altezza massima consentita dell'attrezzo è di metri 4 comprese la guida, le ali e la falda o cappello. Per ciascun tofone è consentito un numero massimo di 5 inganni. Questi attrezzi possono essere installati in file disposte ad una distanza di almeno metri 20 l'una dall'altra con interruzioni di almeno metri 15 ogni 5 tofoni, per lasciare il passaggio per le imbarcazioni. È fatto obbligo segnalare il passaggio tra 2 tofi mediante apposizione di bandierine bianche sui due pali terminali. I pali di sostegno dei tofi e delle relative guide devono essere in legno e sporgere dalla superficie dell'acqua almeno metri 1,20. 6) Tofone con ali: la misura minima consentita del lato delle maglie delle ali e della guida è di mm. 18; la lunghezza massima consentita del lato delle ali è di metri 5; la misura minima consentita del lato delle maglie della sacca è di mm. 8; la lunghezza massima consentita della guida è di metri 25; l'altezza massima consentita dell'attrezzo è di metri 4, compresa la guida e le ali. Per ciascun tofone sono consentiti un numero massimo di 5 inganni. Questi attrezzi possono essere installati in file disposte ad una distanza di metri 100 l'una dall'altra con interruzioni di almeno metri 15 ogni 5 tofoni, per lasciare il passaggio per le imbarcazioni. È fatto obbligo segnalare tale passaggio mediante apposizione di bandierine bianche sui due pali terminali. I pali di sostegno dei tofoni e delle relative guide devono essere in legno e sporgere dalla superficie dell'acqua almeno metri 1,20. 7) Giacchio o sparviero: la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 5. 8) Bertovello: senza ali e con uno o più inganni; l'apertura massima consentita della rete è di cm. 80; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 18. 9) Bilancella: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10. 10) Palamite o fila 11) Nassa per gambero rosso (Procambarus clarkii) la misura minima consentita del lato delle maglie degli inganni è di mm. 10. b. Lago di Piediluco 1) Arte grossa la lunghezza massima consentita della rete è di metri 80, l'altezza massima consentita della rete è di metri 12; la misura minima consentita del lato delle maglie del sacco è di mm. 10, delle maglie delle ali è di mm. 40, delle maglie all'imbocco delle ali è di mm. 20. Nelle acque del lago può essere usata una sola Arte grossa. 2) Rete verticale chiara: (detta anche retella da posta o altana): la lunghezza massima consentita della rete è di metri 200; l'altezza massima di metri 8; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 24. La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle acque del lago non può essere superiore a metri 1.600. 3) Martavellone o Cucullo: l'apertura massima consentita della bocca è di metri 2; la lunghezza massima consentita della mezzerina o longarina è di metri 50, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 20; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 20, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 30; la misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13. L'altezza massima consentita della rete è di metri 12. L'uso di detto attrezzo è consentito su tutta la superficie del lago, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre di ogni anno. Il numero massimo di martavelloni o cuculli che può essere installato nelle acque del lago è di numero 6 unita'. 4) Tramaglio o Tremaglio: la lunghezza massima consentita della rete è di metri 30 e l'altezza di metri 2; la misura minima consentita del lato delle maglie della rete interna è di mm. 18. Nelle acque del lago il numero massimo consentito di tramagli è di 10 unita'. 5) Bertovello o Bertavello: l'apertura massima consentita della bocca è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15. L'attrezzo può essere munito di ali la cui lunghezza e altezza massima consentita è rispettivamente di metri 8 e di metri 6, le cui maglie abbiano il lato non inferiore a mm. 20. Nelle acque del lago il numero massimo consentito di bertovelli è di 20 unità. 6) Palamite o fila: il numero massimo di ami consentiti per ciascuna palamite è di n. 100. Il numero massimo di Palamiti che può essere installato nelle acque del lago è di n. 2 unita'. 7) Bilancella: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10. Dallo sbocco del canale Medio-Nera fino all'altezza delle tribune del Centro nautico (sponda sottostante il paese) è vietato esercitare la pesca professionale ad una distanza inferiore a metri 50 dalla riva nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno. È vietato esercitare la pesca professionale nel canale che immette in comunicazione le acque del Lago di Piediluco con quelle del fiume Velino. È vietato esercitare la pesca professionale allo sbocco del Canale Medio Nera per metri 200. La Provincia competente, ai soli fini della pesca all’anguilla, può prevedere una deroga a quanto disposto dal comma precedente. c. Bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga. 1) Rete verticale chiara (detta anche retella da posta o altana): la lunghezza massima consentita della rete è di metri 200 e l'altezza di metri 6; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 30. L'uso di questa rete è vietato ad una distanza inferiore a metri 70 dalla riva. La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle acque del lago non può essere superiore a metri 1800. 2) Martavellone o Cucullo: l'apertura massima consentita della bocca è di metri 1,50; la lunghezza massima consentita della mezzerina o longarina è di metri 50, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 8 la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13, l'altezza massima consentita della rete è di metri 5. Nel bacino idroelettrico di Corbara è consentita l'installazione di non più di 15 martavelloni o cuculli per la cattura dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro nel periodo intercorrente dal 1° settembre al 31 dicembre, e dal 1° gennaio al 30 marzo per la cattura soltanto del pesce gatto e del siluro. Dal fosso della Pasquarella fino al Fosso della Barca, è consentita l’installazione di non più di n. 8 martavelloni o cuculli nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre esclusivamente per la cattura dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro e, dal 1° gennaio ed il 30 marzo, esclusivamente per la cattura del pesce gatto e del siluro. 3) Bilancella: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10. 4) Palamite o fila: il numero massimo consentito di ami per ciascuna palamite è di n. 100. Il numero massimo di palamiti che può essere installato nelle acque del bacino idroelettrico di Corbara è di n. 2 unita'. d. Bacino idroelettrico di Alviano 1. Altana: la lunghezza massima consentita della rete è di metri 150 e l'altezza massima è di metri 2,00; la misura minima consentita delle maglie è di mm. 30. L'uso dell'altana è vietato ad una distanza inferiore a metri 30 dalla riva. La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano non può superare i metri 1000. 2. Martavellone o Cucullo: l'apertura massima della bocca è di metri 1,50; la lunghezza massima della mezzerina o longarina è di metri 50, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 8 la cui misura minima consentita del lato della maglie è di mm. 15; la misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13; l'altezza massima consentita della rete è di metri 2. Nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano è consentita l'installazione di non più di n. 15 martavelloni o cuculli per la cattura dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro nei periodi intercorrenti dal 1° settembre al 31 dicembre, e dal 1° gennaio al 31 maggio per la cattura soltanto del pesce gatto e del siluro. 3. Bertovello o Bertavello: l'apertura massima consentita della bocca è di cm. 80; la lunghezza minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15. La lunghezza massima consentita dell'attrezzo è di metri 1,50. 4. Bilancella: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm.10. 5. Palamite: il numero massimo consentito di ami per ciascuna palamite è di n. 40. Il numero massimo di palamiti che può essere installato nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano è di numero 2 unita'. Tabella 3 ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI PER ESERCITARE LA PESCA SPORTIVA Acque principali e acque secondarie di categoria B 1) Canna con o senza mulinello 2) Tirlindana Acque secondarie di categoria A 1) Canna con o senza mulinello 2) Tirlindana l'uso della tirlindana è consentito esclusivamente nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria. Tabella 4 Elenco delle acque in cui è consentita la pesca notturna dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro ai possessori di licenza di pesca sportiva. a) Provincia di Perugia Tutte le acque principali e secondarie di categoria B. b) Provincia di Terni Tutte le acque principali e secondarie di categoria B e fiume Velino dalla diga al ponte della ferrovia. Tabella 5 EPOCHE DI DIVIETO DI PESCA E LIMITI DI MISURA E DI CATTURA DEI PESCI Specie Epoche di divieto di pesca Lunghezza minima pesci Limiti cattura giornalieri per i possessori di licenza di pesca sportiva Anguilla F.Tevere: dal 1 ottobre al 28 febbraio Lago Trasimeno, lago di Piediluco, lago di Alviano e lago di Corbara: dal 1° febbraio al 30 aprile cm. 40 n.5 Barbo dal 1 maggio al 30 giugno cm. 25 n. 10 Carpa dal 1° al 31 maggio cm. 40 n. 3 Coregone da un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all’alba dell’ultima domenica di febbraio cm. 30 n. 6 Cavedano dal 1 maggio al 30 giugno cm. 25 n. 10 Latterino dal 1° aprile al 30 settembre Luccio dal 1° gennaio al 15 marzo cm. 60 n. 1 Persico reale dal 15 marzo al 15 aprile cm. 16 n. 20 Persico reale nel lago di Piediluco dal 15 marzo al 30 aprile cm. 16 n. 20 Sandra o lucioperca dal 15 marzo al 30 aprile n. 15 Persico trota dal 15 aprile al 15 maggio cm 20 n.10 Tinca dal 15 maggio al 15 giugno cm. 25 n. 10 Trota fario da un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all’alba dell’ultima domenica di febbraio: durante tale periodo, nelle acque secondarie di categoria A è vietata la pesca a tutte le specie. Fino al 31 marzo la pesca è consentita solo da riva e senza entrare in acqua. cm 22 n. 5 Tabella 6 VALORI LIMITE DI QUALITA’ DELLE ACQUE PER L’ATTIVITA’ DI PESCA NEI LAGHETTI, CAVE E SPECCHI D’ACQUA Valore minimo Valore massimo Ossigeno disciolto (mg/l) ≥ 5 pH 6 9 Ammoniaca totale (mg/l N) 0,78 Nitriti (mg/l N) 0,54 Fosforo totale (mg/l P) 1 Coliformi totali /100ml 1.000 Coliformi fecali /100ml 300 Streptococchi fecali /100ml 300 Nel referto di esame batteriologico dovrà essere indicato il parere circa l’idoneità delle acque sotto l’aspetto igienico-sanitario. Note di Riferimento Nota all’art. 1 gli artt 28 e 38 della l.r. n.15 del 22 ottobre 2008 “Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacoltura”. Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 48 del 29 ottobre 2008 Così recitano: Art. 28 (Attività di pesca professionale) 1.La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni nel settore della pesca professionale. 2. L’esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da imprenditori ittici in possesso della licenza rilasciata dalla Provincia competente. 3. Le Province possono limitare l’esercizio della pesca professionale riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggono la maggior parte del proprio reddito dall’attività di pesca. 4. A far data dal 1° gennaio 2009 l’importo della tassa annuale regionale per il rilascio della licenza di pesca professionale è determinato in euro 32,00. 5. La Regione adotta norme regolamentari per la disciplina della pesca professionale. 6. Il regolamento prevede in particolare: a) l’indicazione degli attrezzi, le modalità e i tempi di pesca consentiti; b) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi prelevabili; c) la lunghezza minima delle specie prelevabili e commerciabili. 7. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, l’esercizio della pesca professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di pescatori associati in cooperative o consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei Comuni rivieraschi. La concessione individua l’estensione della riserva e ha durata non superiore a dieci anni. 8. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all’esercizio della pesca sportiva senza oneri aggiuntivi per il pescatore sportivo. Art. 38 (Regolamento di pesca sportiva) 1. La Regione adotta norme regolamentari per la pesca sportiva. 2. Il regolamento prevede in particolare: a) l’individuazione dei corpi idrici appartenenti alle acque principali ed a quelle secondarie di categoria A e B; b) l’indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca consentiti; c) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili; d) la lunghezza minima delle specie detenibili e commerciabili; e) le prescrizioni generali di comportamento nell’esercizio della pesca e le modalità d’uso dei tesserini di pesca di cui all’articolo 35; f) le caratteristiche del tesserino di pesca di cui all’articolo 35 e modalità per il suo rilascio; g) le modalità di svolgimento delle manifestazioni e delle gare di pesca di cui all’articolo 36; h) le modalità di svolgimento della pesca nei laghetti di pesca di cui all’articolo 37. Note all’art. 2 L’art 13 della l.r. n.15 del 22 ottobre 2008“Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacoltura”. Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 48 del 29 ottobre 2008 così recita: Art. 13 (Classificazione delle acque) 1.Ai fini della presente legge le acque della regione sono classificate in principali e secondarie. 2.Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca professionale. 3.Le restanti acque sono classificate secondarie. 4.Ai fini gestionali i corsi d’acqua sono classificati in acque secondarie di categoria A e B. 5.Le acque secondarie di categoria A comprendono i corsi d’acqua attribuiti dal dirigente del Servizio regionale competente alla zona superiore della trota ed alla zona inferiore della trota nonché i corsi d’acqua che le province intendono gestire con gli stessi principi. 6.I rimanenti corsi d’acqua sono classificati acque secondarie ci categoria B. 7.L’assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l’indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca sportiva in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui all’articolo 38. Note all’art. 5 L’art 9 della l.r. n.15 del 22 ottobre 2008“Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacoltura”. Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 48 del 29 ottobre 2008 così recita: Art. 9 (Programmazione provinciale) 1.Le province adottano, entro e non oltre il primo trimestre dell’anno di riferimento il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, di seguito programma triennale, in coerenza con la programmazione regionale. 2.Il programma triennale contiene almeno: a) gli interventi di recupero, di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio ittico anche attraverso azioni di riqualificazione ambientale; b) gli eventuali ripopolamenti e le azioni di potenziamento delle presenze ittiche; c) l’indicazione dei settori di corpi idrici destinati o da destinare a zone di frega, zone di protezione, zone di pesca regolamentata, i campi da gara, i luoghi dove proibire o limitare la pesca sportiva effettuata con imbarcazioni; d) la previsione degli oneri finanziari connessi all’attuazione del programma e delle risorse ivi comprese le risorse proprie; e) la disciplina per la cattura delle specie ittiche a scopo scientifico. 3.Il programma triennale è trasmesso dalle Province al Servizio regionale competente entro sessanta giorni dall’adozione e diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte della Regione. Note all’art. 6 Gli artt. 33 e 35 della l.r. n.15 del 22 ottobre 2008“Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacoltura”. Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 48 del 29 ottobre 2008 così recitano: Art. 33 (Licenza di pesca sportiva) 1. Le licenze di pesca sportiva di cui all’articolo 32 sono personali e sono costituite dalla ricevuta di versamento della tassa regionale. La ricevuta di versamento contiene i dati anagrafici del pescatore, il suo codice fiscale e la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documento di idenntità valido. 2. Non sono tenuti all’obbligo della licenza, oltre a coloro che sono esenti ai sensi della normativa vigente: a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli impianti stessi; b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici o di ripopolamento anche in deroga ai divieti vigenti; c) i minori di quattordici anni. Art. 35 (Tesserino di pesca) 1.La Giunta regionale, sentite le Province, ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, può prescrivere l’utilizzo di un tesserino per la pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno registrati obbligatoriamente i capi pescati. 2.La Provincia competente rilascia il tesserino previo versamento a titolo di contributo per le spese connesse al rilascio e alla gestione del tesserino stesso. Parte dei proventi derivanti dal rilascio del tesserino è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione ittica. 3.Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile, ha durata annuale e va riconsegnato alla Provincia competente entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce. 4.La Giunta regionale stabilisce le modalità per il rilascio, e il rinnovo del tesserino. Note all’art.13 Gli artt. 36 e 8 della l.r. n.15 del 22 ottobre 2008“Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacoltura”. Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 48 del 29 ottobre 2008 così recitano: Art. 36 (Campi di gara) 1. Le manifestazioni e le gare di pesca possono svolgersi esclusivamente: a) nei campi di gara istituiti dalla Provincia competente per territorio in tratti di corsi d’acqua assegnati alla zona del barbo o alla zona della carpa e della tinca, nonché nei laghi; b) nei laghetti di pesca di cui all’articolo 37. 2. Eventuali deroghe al comma 1, lettera a) possono essere concesse dalle Province in casi eccezionali ed opportunamente motivati nel programma triennale di cui all’articolo 9. 3. Lo svolgimento di gare o manifestazioni nei Provincia competente per territorio, previa istanza fatta pervenire almeno dieci giorni prima della data di svolgimento. 4. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati durante le gare, nonché della pulizia e del ripristino del sito e delle loro immediate adiacenze. 5. È vietata la reimmissione nel corso d’acqua ove si svolge la gara di pesca delle trote prelevate durante la gara di pesca di salmonidi nonché degli esemplari appartenenti alle specie alloctone indicate dalla Giunta regionale. 6. Coloro che non sono iscritti alla gara o manifestazione non possono esercitare la pesca da un’ora dopo il tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione sino al termine delle stesse; nei casi di immissione di materiale ittico destinato alla gara, il divieto parte dal momento dell’immissione che deve comunque avvenire entro quarantotto ore dall’inizio della gara o manifestazione. 7. Le Province possono autorizzare saltuariamente e comunque in maniera non continuativa, su richiesta delle associazioni piscatorie, lo svolgimento di allenamenti ed addestramenti all’esercizio della pesca sportiva. 8. Le norme regolamentari di cui all’articolo 38 disciplinano le modalità di cattura durante lo svolgimento delle gare di cui al comma 1. Art. 8 (Programmazione regionale) 1.La Giunta regionale, sentite la Commissioni di cui all’art. 7, adotta il piano per la pesca professionale e acquacoltura e il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico per la pesca sportiva e li sottopone all’approvazione del Consiglio regionale. 2.I piani di cui al comma1: a) hanno validità di sei anni e possono comunque essere aggiornati; b) analizzano la situazione in ambito regionale dei settori disciplinati dalla presente legge; c) definiscono gli indirizzi della programmazione e determinano gli obiettivi che si intendono per perseguire; d) definiscono le linee di indirizzo ed il coordinamento delle iniziative da adottare tenendo conto dell’esigenza di conciliare lo sfruttamento con al valorizzazione per ciò che concerne le specie ittiche a distribuzione regionale e i corpi d’acqua con bacino idrografico di sviluppo sovra provinciale. 3.Il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva in particolare: a) detta indirizzi per la conservazione, la valorizzazione ed il riequilibrio biologico delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici e per la pesca sportiva; b) definisce specifici programmi e progetti di iniziativa regionale con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica utili ai fini dell’efficacia delle scelte programmatorie; c) definisce i criteri per l’individuazione dell’elenco della fauna acquatica autoctona con l’indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela; d) definisce i criteri per l’individuazione dell’elenco della fauna alloctona con l’indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento , riduzione o eradicazione; e) definisce i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell’attività alieutica; f) individua i principi di gestione delle zone ittiche di cui all’art. 12; g) definisce i criteri per la istituzione delle zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 e gli indirizzi per l’esercizio della pesca sportiva; h) definisce i contenuti tecnico culturali dei corsi di cui all’art. 43; i) definisce i criteri di indirizzo per il programma provinciale di cui all’art. 9; l) ripartisce le risorse finanziarie tra le Province, definendone i criteri di riparto e le procedure di assegnazione. 4.Il piano per l’acquacoltura in particolare definisce i criteri per la disciplina dei requisiti degli impianti e degli obblighi degli imprenditori ittici di cui all’articolo 39, comma 9. 5.La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’art. 7, comma 1 adotta annualmente il programma per la pesca professionale e l’acquacoltura, che contiene almeno: a) la determinazione delle risorse finanziarie complessive da destinare all’attuazione dei programmi, ripartendole tra la pesca professionale e acquacoltura; b) la previsione delle tipologie degli interventi finanziabili tra quelli descritti negli articoli 30 e 40. Note all’art. 17 Gli artt. 46 e 47 della l.r. 15 del 22 ottobre 2008“Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacoltura”. Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 48 del 29 ottobre 2008 così recitano: Art. 46 (Sanzioni amministrative) 1.La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la licenza di cui all’articolo 28; b) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non è in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che comunque non la presenta entro quindici giorni. Il titolare di licenza valida che non è in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso; c) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette; d) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali; e) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi e prescrizioni relativamente all’esercizio della pesca a fini scientifici; f) da euro 10.000,00 a euro 60.000,00 per chi esercita l’attività di acquacoltura senza le autorizzazioni di cui all’articolo 39; g) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni di cui all’articolo 39; h) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca sportiva senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta, ovvero, pur essendone in possesso, non la presenta agli organi competenti entro dieci giorni; i) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata; l)da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva con attrezzi, esche o altri mezzi in difformità con le norme vigenti e con le disposizioni provinciali, anche in relazione alla classificazione delle acque; se la violazione è compiuta con attrezzi consentiti per la pesca professionale si applicano le sanzioni previste alla lettera a); m) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi pesca in acque in cui è previsto l’uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso; n) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto sotto misura pescato con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva; o) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni canna utilizzata oltre al numero consentito; p) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5; q) da euro50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto, pescato al di sopra del numero consentito con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva; r) da euro 100,00 a euro 900,00 per ogni esemplare detenuto vivo o morto, pescato in zone protette o in epoca di divieto con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva; s) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca; t) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi immette pesci, anfibi e crostacei nelle acque regionali senza l’autorizzazione di cui all’articolo 21; u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 22, per chi a valle di una derivazione o attingi mento di qualsivoglia natura, non rispetta le disposizioni in merito alla portata minima vitale di cui all’articolo 26 comma 2, per chi viola i divieti previsti dall’articolo 15, comma 3, lettere c) e d); v) da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni in materia di interventi in ambito fluviale di cui all’articolo 23, comma 1; w) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi non ottempera alle prescrizioni di cui all’articolo 26, comma 1; x) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi effettua attingi menti idrici senza licenza annuale; z) da euro150,00 a euro 900,00 per ogni natante utilizzato in violazione alle disposizioni previste per gli sport fluviali; aa) da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti o uso di sostanze nocive, fermo restando quanto previsto all’articolo 49; bb) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 5; cc) da euro 150,00 a euro 900,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 45, comma 1, letteraq); dd) da euro 20,00 a euro 200,00 per chi non riconsegna il tesserino di pesca di cui all’articolo 35; ee) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 42, comma 3, ff) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia. 2. L’entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e della eventuale reiterazione della violazione. 3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Provincia competente per territorio cui spetta la determinazione e l’irrogazione della somma, nel rispetto della normativa vigente. Tali proventi sono utilizzati per l’esercizio delle funzioni di gestione ittica e per la tutela e il ripristino dell’ecosistema acquatico e rivierasco nonché per interventi di contenimento di specie ittiche infestanti. Art. 47 (Sanzioni amministrative accessorie) 1.Per violazioni delle prescrizioni della presente legge si applicano, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 46, le seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) la confisca del pescato o della produzione ittica per le violazioni di cui all’articolo 45. Qualora il pescato o la produzione ittica sia rappresentato da animali vivi appartenenti alle specie autoctone individuate dalla Giunta regionale va immediatamente reimmesso nel corpo idrico se vivo; b) la confisca degli attrezzi utilizzati o detenuti per commettere la violazione di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), c), h), e L); c) l’obbligo di ripristino a carico del trasgressore, entro un termine prestabilito, delle zone in cui siano stati costruiti opere o impianti di acquacoltura non autorizzati, per le violazioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettere f) e g); d) l’esclusione degli aiuti di cui agli articoli 30 e 40 per una annualità per le violazioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettere c) e g).
ATTREZZI CONSENTITI E MODALITÀ DI PESCA Nelle acque secondarie di categoria “A” a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di una canna con o senza mulinello armata con un solo amo con l'uso di esche naturali e non più di tre ami o due ancorette con l'uso di esche artificiali. Nelle acque principali e in quelle secondarie di categoria “B” a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di tre canne contemporaneamente, con o senza mulinello, ognuna armata con non più di due ami con l'uso di esche naturali e non più di cinque ami con l'uso di esche artificiali. E’ consentito l’uso della Tirlindana. Ad ogni pescatore è consentito occupare uno spazio complessivo a terra non superiore a quindici metri. Nei casi in cui è previsto il rilascio del pesce, qualora si tratti di esemplari che abbiano ingoiato l’esca e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di recidere immediatamente la lenza. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato. Nelle acque secondarie di categoria “A” sono vietati: • la pesca con uso del pescetto vivo o morto • l’uso e la detenzione di uova di salmonidi, di larve di mosca carnaria e le pasture in qualsiasi forma • l’accesso al posto di pesca fino ad un’ora prima dell’alba ORARIO DI PESCA In tutte le acque principali e secondarie ai possessori di licenza di pesca sportiva è consentita la pesca dall'alba ad un'ora dopo il tramonto. Nelle acque prinicipali e secondarie della categoria “ B” la pesca all'anguilla ed al pesce gatto è consentita fino alle ore ventiquattro, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna. PESCA ALLA CARPA SENZA LIMITI DI ORARIO Nelle seguenti zone è consentita la pesca alla carpa senza limiti di orario, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna: FIUME TEVERE • Comune di Umbertide - tratto che va dalla chiusa della centralina idroelettrica di Umbertide a risalire fino al ponte della ferrovia Essendo questo tratto anche un campo gara, rimane in vigore il Regolamento sui campi gara pesca agonistica approvato con Delibera di C.P. n. 9 del 12.02.2002 durante la pesca notturna alla carpa. • Comune di Perugia - tratto che va dalla centralina elettrica di Ponte S. Giovanni a risalire per Km 2,5 circa • Comune di Perugia - zona di Bosco - tratto che va dalla chiusa di Villa Pitignano a risalire per km. 2 circa fino al ponte della ferrovia Comune di Todi – loc. Montemolino – tratto che va dalla centralina idroelettrica a risalire per km. 5 circa Essendo questo tratto anche un campo gara, rimane in vigore il Regolamento sui campi gara pesca agonistica approvato con Delibera di C.P. n. 9 del 12.02.2002 durante la pesca notturna alla carpa. LAGO TRASIMENO • Comune di Magione - zona di Monte del Lago - tratto che va dall’Istituto di Idrobiologia per km. 1,5 circa fino al campeggio. In tale tratto è fatto divieto di installazione e utilizzo di attrezzi per la pesca professionale a meno di 200 metri dalla riva. DIGA DI AREZZO • Comune di Spoleto – tutto il lago
AVVISO Si comunica che in data odierna il Dirigente del Servizio Gestione Faunistica e Protezione Ambientale della Provincia di Perugia, con atto n. 1320, ha disposto: - LA CHIUSURA DELLA PESCA AL LUCCIO (Esox lucius) SU TUTTE LE ACQUE DEL TERRITORIO PROVINCIALE, CONSENTENDO LA PESCA SPORTIVA CON OBBLIGO DI RILASCIO IMMEDIATO ED UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE ESCHE ARTIFICIALI CON AMO O ANCORETTA SINGOLA PRIVI DI ARDIGLIONE; - IL DIVIETO DELL’USO, SU TUTTE LE ACQUE DEL TERRITORIO PROVINCIALE, DI PESCE VIVO O MORTO COME ESCA, FATTA ECCEZIONE NEL LAGO TRASIMENO PER L’INNESCO DELLE FILE (ATTREZZO DA PESCA PROFESSIONALE) E SUL FIUME TEVERE, DALLA CONFLUENZA CON IL FIUME NESTORE NEL COMUNE DI MARSCIANO A SCENDERE FINO AL CONFINE TERRITORIALE PROVINCIALE . IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA E’ INCARICATO DI FAR RISPETTARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AVVISO.
ZONE DI FREGA (Delibera di G.P. n. 31 del n 14.02.2011) La pesca vietata dall’alba del 15 aprile ad un’ora dopo il tramonto del 15 giugno FIUME CHIASCIO Comune di Bastia Umbra: - tratto che va dalla “chiusa di Bastiola” a valle per 200 m circa - tratto che va dalla “chiusa del Ponte di S.Lucia” a valle per 200 m circa - tratto che va dalla “chiusa del Ponte di Ferro” a valle per 200 m circa Comune di Torgiano:tratto che va dalla chiusa “Molino di sotto” a valle per 200 m circa FIUME SOARA Comune di Città di Castello: tratto che va dalla chiusa “Della ferrovia” fino alla confluenza con il fiume Tevere FIUME TOPINO Comune di Cannara: tratto in corrispondenza della confluenza con il torrente Abis a valle per circa 1 km fino allo sbocco del fosso Repace TORRENTE MARROGGIA Comune di Spoleto: tratto che sul torrente va dalla foce nel Lago di Arezzo a risalire per 300 m e nel lago per 60 m su entrambi i lati della stessa FIUME TIMIA Comune di Cannara: tratto che va dalla cascata denominata “Arcatura” a valle per circa 300 m fino al passo dei “Carri” Comune di Bevagna: tratto che va dal ponte delle tavole a risalire per 100 m circa fino alla briglia dell’ Enel FIUME TEVERE Comune di Città di Castello: tratto in corrispondenza della confluenza con il Torrente Cerfone, 100 m a monte, 300 m a valle e 50 m a risalire il torrente stesso Comune di Umbertide: - tratto in corrispondenza della confluenza con il torrente Niccone, 50 m a monte, 50 m a valle e 500 m a risalire il torrente stesso - tratto in corrispondenza della confluenza con il Torrente Carpina, 50 m a monte , 50 m a valle e 50 m a risalire il torrente stesso - tratto in corrispondenza della confluenza con il Torrente Assino, 150 m a monte, 150 m a valle e 300 m a risalire il torrente stesso Comune di Perugia: - tratto in corrispondenza della confluenza con il torrente Ventia, 50 m monte, 50 metri a valle e 500 m a risalire il torrente stesso - tratto che va dalla chiusa “della Rivolta” in Villa Pitignano a valle per 200 m circa - tratto che va 40 m a valle dello scarico della centralina sita in località Ponte San Giovanni fino al ponte della E45 Comune di Todi: tratto che va dallo sbarramento idroelettrico in loc. Montemolino a valle per 500 m circa
ZONE DI PROTEZIONE E TUTELA TEMPORANEA (Del. di G.P. n. 32 del14.02.2011) ZONE DI PROTEZIONE (nelle quali la pesca è vietata) FIUME CHIASCIO Comune di Valfabbrica: tratto che va dalla diga a scendere per 500 m circa FOSSO DI PONTUGLIA Comune di Scheggino: tratto che va dalla confluenza con il Fiume Nera a risalire per Km 2 circa TORRENTE MINIMA Comune di Città di Castello: tratto che va dal confine con la provincia di Arezzo a scendere per Km 1,5 circa fino al ponte nei pressi del Castello di Petrelle FOSSO VETORNO Comune di Fossato di Vico: tratto che va dalla sorgenti a scendere per Km 1,5 fino allo sbarramento in corrispondenza della SS Flaminia n. 3 FOSSO DI BAGNI Comune di Nocera Umbra: tratto che va dalla diga di Acciano a scendere per Km 1,5 circa FIUME TOPINO Comune di Nocera Umbra: tratto che va da località Ponte Mascionchie a risalire fino a loc. Casa Saioni per Km 2 circa FIUME RIO FERGIA Comune di Nocera Umbra: tratto che va dalle sorgenti a scendere fino alla SS Flaminia per Km 2 circa FIUME CLITUNNO Comune di Trevi: - tratto che va dalla curva a monte del paese di Casco dell’Acqua fino allo sbarramento a valle per Km 0,7 circa FIUME SENTINO Comune di Scheggia: tratto che va dalla diga del Corno a scendere fino ad Isola Fossara per Km 2,5 circa TORRENTE RIO (RIO DI CAPODACQUA) Comune di Foligno: tratto che va dall’acquedotto a scendere fino al termine dell’area protezione civile per Km 1 circa FIUME MENOTRE Comune di Sellano: tratto che va da località Favoella a scendere per Km 3 circa fino a loc. Molini Comune di Foligno: - tratto che va da località ponte di Asolano a scendere per Km 1 circa fino alla loc. Ponte Croce di Serrone - tratto che va dalla presa idroelettrica in località Serrone a scendere per 300 m circa FIUME TEVERE Comune di Perugia: - canale artificiale di adduzione della vecchia centralina idroelettrica sita in loc. Ponte Felcino - tratto che va da 40 m a monte della nuova chiusa sita in località Ponte S.Giovanni a 40 m a valle dello scarico della centralina, per 400 m circa Comuni di San Giustino e Città di Castello: tratto che va dal confine con la provincia di Arezzo a scendere per Km 2 circa fino alla loc. Valle Ranucci FIUME SORDO Comune di Norcia: - tratto che va dalle sorgenti a scendere fino a Molino Lanzi - tratto che va dall’uscita della galleria per Norcia a risalire fino al casotto ANAS per Km 1,5 circa FIUME CORNO Comune di Cascia: tratto che va dal cimitero di Roccaporena a scendere per Km 1 circa fino alla loc. “Il Molinaccio” Comune di Norcia: tratto che va dalla confluenza con il fiume Sordo in località Serravalle a risalire per Km 1 circa FIUME NERA Comune di Scheggino: tratto che va dalla località sorgenti di Valcasana per Km 0,8 circa fino alla confluenza con il fiume Nera Comune di S. Anatolia di Narco: tratto che va dal ponte di Castel S.Felice a valle per 700 m circa Comune di Vallo di Nera: tratto che va da 500 m a monte del Ponte di Piedipaterno a risalire per 500 m circa FIUMARELLA DELLA PIA Comune di S. Anatolia di Narco: intero corso FIUMARELLA DEL MULINO Comune di Scheggino: intero corso FOSSO DI PONTUGLIA Comune di Scheggino: tratto che va dalla confluenza con il Fiume Nera a risalire per Km 2 circa FIUME VIGI Comune di Cerreto di Spoleto: tratto che va dal cimitero di Borgo Cerreto fino alla confluenza con il Fiume Nera per Km 0,7 circa Comune di Sellano: tratto che va dallo sbarramento dell’Assone a scendere per Km 1 circa fino alla immissione nel lago di Sellano FOSSO DELLA GORGA Comune di Scheggia: tratto che va dalla confluenza con il fiume Sentino a risalire per 400 m circa fino al confine di provincia FOSSO ARTINO Comune di Scheggia: tratto che va dalla confluenza con il fiume Sentino in loc. Isola Fossara a risalire per Km 3 circa fino a località Badia di Sitria RIO VACCARA Comune di Gualdo Tadino: tratto che va dalle sorgenti a scendere per Km 1,5 circa fino all’attraversamento SS Flaminia n.3 FOSSO SAN LAZZARO Comune di Gualdo Tadino: tratto che va dalle sorgenti a scendere per Km 1 circa fino alla confluenza con il Rio Rumore FOSSO DELLE ROTE Comune di Sellano: intero tratto del fiume (3 Km circa) LAGO TRASIMENO Comune di Magione: zona emissario – canale che porta all’emissario in loc. San Savino e zona prospiciente ad esso PALUDE DI COLFIORITO Comune di Foligno: tutto lo specchio d’acqua, tranne che la zona denominata “Il Fagiolaro” ZONE DI TUTELA TEMPORANEA (nelle quali la pesca è vietata dall’alba dell’ ultima domenica di febbraio al tramonto del 31 marzo di marzo di ogni anno) Comune di Norcia - Chiusa di Biselli – tratto che va da 40 m a valle della chiusa (opera di derivazione della troticoltura) fino allo scarico per Km 1,2 circa; ZONE DI DIVIETO DI PESCA FIUME CHIASCIO Comune di Torgiano: tratto che va 40 m a valle della chiusa Molino di Sotto FIUME TEVERE Comune di Perugia: tratto che va 40 m a valle della chiusa Villa Pitignano Comune di Montecastello di Vibio: tratto che va 40 m a valle della chiusa di Montemolino Comune di Umbertide: tratto che va dalla chiusa di Umbertide a valle per 40 m FIUME CORNO Comune di Cerreto di Spoleto: - tratto che va da 40 m a valle della chiusa di Balza Tagliata o di Mussolini - tratto che va da 40 m a valle della chiusa Volpetti - tratto che va da 40 m a valle della chiusa Nortosce Comune di Norcia: tratto che va da 40 m a monte della chiusa (opera di derivazione della troticoltura) a 40 m a valle della chiusa Biselli FIUME NERA Comune di Cerreto di Spoleto: -tratto che va 40 m a valle della chiusa Bagni di Triponzo -tratto che va 40 metri a valle e 40 m a monte della chiusa Borgo Cerreto Comune di Preci:tratto che va 40 m a valle della chiusa Pontechiusita FIUME VIGI Comune di Cerreto di Spoleto: tratto che va da 40 m a valle dello sbocco canale ENEL – loc. Ponte Sargano Comune di Sellano: tratto che va 40 m a valle della diga di Sellano
CAMPI GARA (Del. di G.P. n. 30 del 14-02-2011) FIUME TOPINO CAPODACQUA (Comune di Valtopina) - tratto che va dalla strada ferroviaria Pieve Fanonica-Capodacqua a risalire per Km 2 circa fino allo stabilimento VESCIA (Comune di Foligno) – tratto che va dalla cascata Pietrella a scendere per Km 1,5 circa FOLIGNO – tratto che va dal ponte della ferrovia a scendere fino alla cascata di Cave CANNARA - tratto che va dallo sbarramento mobile a risalire per Km 1,8 circa fino alla confluenza con il Timia. In questo campo gara sono in vigore le seguenti prescrizioni: - obbligo di rilascio del pescato non solo a fine gara, ma anche durante le prove e comunque al termine di qualsiasi attività di pesca anche non agonistica (anche nel caso -- di semplice cambiamento di posto) - utilizzo di cestini con almeno 5 anelli per mantenere in vita il pesce catturato TORRENTE CALDOGNOLA NOCERA UMBRA – tratto che va dalla confluenza con il fiume Topino a risalire per Km 0,8 circa FIUME TIMIA CANNARA - tratto che va dalla confluenza con il fiume Topino a risalire per Km 0,8 circa fino alla diga Arcatura. In questo campo gara sono in vigore le seguenti prescrizioni: - obbligo di rilascio del pescato non solo a fine gara, ma anche durante le prove e comunque al termine di qualsiasi attività di pesca anche non agonistica (anche nel caso di semplice cambiamento di posto) - utilizzo di cestini con almeno 5 anelli per mantenere in vita il pesce catturato FIUME ATTONE BEVAGNA – tratto che va dalla passerella in Loc. Pesciarella a valle fino al Ponte di Torre del Colle per Km 0,6 circa FIUME CHIASCIO GUALDO TADINO - tratto che va dalla confluenza con il torrente Sciola a scendere per Km 1,7 circa fino a valle della terza briglia di Corraduccio VALFABBRICA - 1° tratto che va dalla chiusa della Barcaccia a risalire per km 1 circa fino all’inizio della zona di protezione; 2° tratto che va dalla confluenza con il fosso Camerieri per circa 200 m a scendere fino alla confluenza con il torrente Rio COSTANO - tratto che va da loc. Villaggio Brodolini a scendere per Km 0,8; PETRIGNANO D’ASSISI (Comune di Assisi) – tratto che va dal ponte di Petrignano a risalire per Km 1 circa fino loc. curva del Cimitero BASTIA UMBRA - tratto che va dal Ponte di S.Lucia a monte fino al ponte della ferrovia e tratto che va dal ponte di Bastiola a monte per Km 1 In questi campi gara sono in vigore le seguenti prescrizioni: - obbligo di rilascio del pescato non solo a fine gara, ma anche durante le prove e comunque al termine di qualsiasi attività di pesca anche non agonistica (anche nel caso di semplice cambiamento di posto) - utilizzo di cestini con almeno 5 anelli per mantenere in vita il pesce catturato FIUME SAMBRO PASSAGGIO DI BETTONA – tratto che va da loc. Ponte della Molinella a risalire per Km 0,7 circa FIUME CLITUNNO CASCO DELL’ACQUA (Comune di Trevi) - tratto in cat. A che va dal Ponte di Borgo Trevi a scendere per Km 4,5 circa fino a loc. Casco dell’Acqua CASE VECCHIE (Comune di Trevi) - tratto in cat. B che va da loc. Casco dell’Acqua a scendere per Km 2,5 circa fino a loc. Case Vecchie BEVAGNA - tratto che va dall’Accolta (lavatoio di Bevagna) a risalire per Km 1 circa FIUME TEVERONE BEVAGNA - tratto che va dal Ponte S. Agostino a risalire per Km 1,5 circa fino alla fornace In questo campo gara sono in vigore le seguenti prescrizioni: - obbligo di rilascio del pescato non solo a fine gara, ma anche durante le prove e comunque al termine di qualsiasi attività di pesca anche non agonistica (anche nel caso di semplice cambiamento di posto) - utilizzo di cestini con almeno 5 anelli per mantenere in vita il pesce catturato FIUME TEVERE CITTA’ DI CASTELLO - tratto che va dal Ponte della E45 loc. Teverina a scendere per Km 4 circa fino al depuratore di Città di Castello, loc. Canonica UMBERTIDE - tratto che va dal Ponte della E45 in loc. Montecastelli a scendere fino a 400 m a valle del ponte di Umbertine PERUGIA - Ponte Valleceppi - tratto che va dal ponte a monte per km 1,5 fino alla vecchia diga di Pretola TODI - Loc. Montemolino - tratto che va dalla centralina elettrica a monte per km 5 In questi campi gara sono in vigore le seguenti prescrizioni: - obbligo di rilascio del pescato non solo a fine gara, ma anche durante le prove e comunque al termine di qualsiasi attività di pesca anche non agonistica (anche nel caso di semplice cambiamento di posto) - utilizzo di cestini con almeno 5 anelli per mantenere in vita il pesce catturato - divieto di rilascio di specie infestanti alloctone quali pesce gatto, carassio ed altre di cui si dovesse segnalare la comparsa e la diffusione LAGO TRASIMENO PASSIGNANO S.TR. - tratto che va dal pontile dell’A.P.M. fino all’ingresso della darsena del Club Velico TUORO S.TR. - tratto che va dall’inizio del canale di bonifica fino al lato sinistro della darsena CASTIGLIONE DEL LAGO - tratto che va dal depuratore fino alla scogliera prima dell’inizio della spiaggia
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