Regolamento pesca provincia di Roma ed acque interne del Lazio

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FABRIZIO S…….
view post Posted on 27/5/2011, 12:21




Legge Regionale 7 dicembre 1990, n. 87
Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca
nelle acque interne del Lazio
• TITOLO I
Principi e disposizioni generali
• ARTICOLO 1 - (Finalità)
1. Con la presente legge, la Regione Lazio,
nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite
a norma dell'articolo 100 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, disciplina l'esercizio della
pesca nelle acque interne della regione
e delle attività ad essa connesse, secondo
i principi di tutela, conservazione ed incremento
del patrimonio ittico nonché di
protezione e di razionale gestione degli
ambienti acquatici al fine di garantire anche
lo sviluppo delle attività ittiche e di acquacoltura
e la valorizzazione dei relativi
prodotti.
2. La sfera di applicazione della presente
legge comprende le acque interne del Lazio,
come definite dal successivo articolo
7, primo comma.
• ARTICOLO 2 - (Pesca ed acquacoltura)
1. Ai fini e per gli effetti della presente legge
e della normativa regionale vigente in
materia, costituiscono prodotti della pesca
e dell'acquacoltura: i pesci, i crostacei, i
molluschi e gli altri organismi abitualmente
viventi nell'ambiente acquatico.
2. Per esercizio della pesca si intende ogni
forma di raccolta e di cattura di pesci,
crostacei e molluschi.
3. Per acquacoltura si intende ogni forma
di allevamento degli organismi viventi di
cui al precedente primo comma.
• ARTICOLO 3 - (Funzioni amministrative)
1. Le funzioni amministrative regionali in
materia di tutela ed incremento della pesca
nelle acque interne sono delegate alle
amministrazioni provinciali, a tempo indeterminato
in conformità con l'articolo 9, lettera
e) della legge regionale 13 maggio
1985, n. 68.
2. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio
delle funzioni loro delegate, devono
conformarsi alle norme della presente
legge ed alle direttive di carattere generale
che la Giunta regionale detterà alla luce
degli indirizzi emanati dal Consiglio regionale,
ai sensi dell'articolo 11 della legge
regionale 13 maggio 1985, n. 68.
3. Restano alla competenza regionale la
promozione della ricerca e della sperimentazione
nel settore, le concessioni a scopo
di pescicoltura di cui al terzo comma, dell'articolo
100, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la
programmazione degli interventi per la tutela
e l'incremento del patrimonio ittico e
per lo sviluppo delle attività connesse, in
conformità con le procedure definite con la
legge regionale 11 aprile 1986, n. 17,
nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento
e le funzioni attinenti ai rapporti
con le altre regioni, con lo Stato e con la
Comunità economica europea.
4. Lo stabilimento ittiogenico di Roma, trasferito
alla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo
111 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, costituisce
la struttura tecnico - scientifica di
supporto per la Regione nell'esercizio delle
funzioni di cui al precedente comma, in
particolare per quanto riguarda gli studi, la
ricerca e la sperimentazione nel settore
ittico e della tutela dell'ambiente in funzione
della vita dell'ittiofauna.
5. Le amministrazioni provinciali nell'esercizio
delle funzioni ad esse delegate, si
avvalgono della consulenza tecnico -
scientifica dello stabilimento ittiogenico di
Roma e, per l'ittiopatologia, dell'istituto zooprofilattico
sperimentale per il Lazio e la
Toscana.
6. In deroga a quanto disposto dalla lettera
g) dell'articolo 9 della legge regionale
13 maggio 1985, n. 68, con la presente
legge non viene indicato il contingente del
personale regionale da comandare presso
gli enti delegatari che dispongono già di
strutture operative per la trattazione della
materia, in virtù della situazione istituzionale
esistente all'emanazione del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
• ARTICOLO 4 - (Commissione consultiva
regionale per la pesca nelle acque
interne)
1. È istituita la commissione consultiva regionale
per la pesca nelle acque interne,
composta da:
1) l'assessore regionale all'agricoltura, foreste,
caccia e pesca o suo delegato, che
la presiede;
2) gli assessori provinciali al ramo o loro
delegati;
3) il dirigente del settore competente in
materia dell'assessorato regionale all'agricoltura,
foreste, caccia e pesca;
4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico
di Roma o suo delegato;
5) un rappresentante delle comunità montane,
designato dalla delegazione regionale
dell'U.N.I.C.E.M.;
6) il direttore dell'istituto zooprofilattico
sperimentale per il Lazio e la Toscana o
suo delegato;
7) un dirigente dell'Assessorato regionale
all'ambiente, o suo delegato (2);
8) il coordinatore regionale del Corpo forestale
dello Stato, o suo delegato;
9) tre rappresentanti regionali dei pescatori
di mestiere, designati dalle associazioni
regionali riconosciute dalle cooperative;
10) un rappresentante regionale degli allevatori
ittici designato dalle Organizzazioni
di categoria, maggiormente rappresentative
a livello regionale;
11) quattro rappresentanti regionali dei
pescatori dilettanti e sportivi, dei quali due
designati dalla F.I.P.S. (Federazione italiana
pesca sportiva) e due designati dalle
altre associazioni operanti a livello regionale;
12) un rappresentante designato dalle organizzazioni
agricole maggiormente rappresentative
a livello regionale;
13) un rappresentante designato dall'unione
regionale delle bonifiche;
14) un rappresentante designato dalla federazione
unitaria sindacale regionale;
15) un rappresentante designato dalle associazioni
protezionistiche e naturalistiche
operanti nella Regione;
16) un esperto di ittiologia dell'università di
Roma;
17) un esperto di acquacoltura dell'università
della Tuscia di Viterbo;
18) un rappresentante dell'E.R.S.A.L. (Ente
regionale di sviluppo agricolo per il Lazio).
2. La commissione consultiva regionale è
costituita entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge con
decreto del Presidente della Giunta regionale,
su proposta dell'assessore regionale
all'agricoltura, foreste caccia e pesca e
dura in carica cinque anni. I suoi componenti
possono essere riconfermati.
3. La commissione consultiva ha sede
presso l'assessorato all'agricoltura, foreste,
caccia e pesca; essa è convocata dal
Presidente in sessione ordinaria almeno
due volte l'anno per formulare pareri sull'attività
della Regione in materia di pesca.
4. Può essere altresì convocata qualora
ne facciano richiesta almeno un terzo dei
suoi componenti.
5. Le sedute della commissione sono valide
con l'intervento della metà più uno dei
membri ed in seconda convocazione con
l'intervento di un terzo più uno dei membri;
le deliberazioni sono adottate a maggioranza
assoluta dei voti espressi; in caso di
parità prevale il voto del presidente.
6. Svolge le funzioni di segretario della
commissione il dirigente dell'ufficio pesca
regionale.
7. Il segretario redige processo verbale
delle adunanze, ne cura la conservazione
ed adempie ad ogni compito affidatogli dal
presidente.
8. La commissione è convocata mediante
avviso inviato a ciascuno dei membri almeno
dieci giorni prima della data fissata
per l'adunanza. In caso di comprovata urLegge
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genza detto termine può essere ridotto a
tre giorni. L'avviso di convocazione deve
contenere gli argomenti iscritti all'ordine
del giorno.
9. La commissione consultiva regionale
esprime pareri in ordine ai provvedimenti
regionali in materia di pesca e di allevamento
ittico nelle acque interne, avanza
proposte e suggerimenti per i programmi
regionali di ripopolamento ittico, di programmi
produttivi, di studi ed indagini sulle
acque e sull'ittiofauna e sulla razionale
gestione dei corpi idrici ai fini della conservazione
delle specie acquatiche e del
potenziamento del patrimonio ittico, nonché
sulle modalità del coordinamento previsto
dall'articolo 9, lettera d), della legge
regionale 13 maggio 1985, n. 68, da parte
della Giunta regionale, delle attività svolte
dalle amministrazioni provinciali nell'ambito
delle deleghe ricevute.
10. La commissione, inoltre, propone direttive
di carattere generale sulle concessioni
di acquacoltura e piscicoltura nonché
per la difesa dell'integrità e della qualità
delle acque ai fini della conservazione del
patrimonio ittico.
(2) Punto così sostituito dall'art. 1, L.R. 2
maggio 1995, n. 16.
• ARTICOLO 5 - (Commissioni consultive
provinciali)
1. Presso ogni provincia viene istituita una
commissione consultiva provinciale per la
pesca nella acque interne della quale si
avvale l'amministrazione provinciale, nell'esercizio
delle funzioni amministrative
proprie o ad essa delegate in materia di
pesca, in sostituzione della commissione
provinciale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797,
modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1960, n. 1349.
2. La commissione consultiva provinciale
per la pesca nelle acque interne è nominata
con provvedimento del presidente
della giunta provinciale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge ed è composta da:
1) il presidente della giunta provinciale o
suo delegato che la presiede;
2) un esperto dell'ufficio pesca dell'amministrazione
provinciale;
3) il dirigente del settore decentrato provinciale
agricoltura, foreste, caccia e pesca
della Regione Lazio, o suo delegato
(3);
4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico
di Roma, o suo delegato (4);
5) un rappresentante della Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura;
6) tre rappresentanti dei pescatori di mestiere
operanti nella provincia designati
dalle associazioni regionali riconosciute
dalle cooperative;
7) due rappresentanti della federazione italiana
pesca sportiva (F.I.P.S.) e due
rappresentanti delle altre associazioni riconosciute
operanti a livello regionale;
8) il coordinatore provinciale del Corpo forestale
dello Stato, o suo delegato;
9) il dirigente del settore provinciale opere
e lavori pubblici della Regione Lazio, o
suo delegato (5);
10) un rappresentante designato dalla federazione
sindacale unitaria provinciale;
11) un rappresentante designato dalle
comunità montane;
12) un rappresentante dei produttori del
settore dell'acquacoltura, ove esistano.
3. Funge da segretario un funzionario provinciale
nominato dalla commissione nella
prima riunione su proposta del presidente
della giunta provinciale.
4. La commissione dura in carica cinque
anni ed i suoi componenti possono essere
riconfermati.
5. Per le modalità di convocazione, la validità
delle sedute e delle deliberazioni si
applicano le norme di cui al precedente articolo.
6. La commissione consultiva provinciale
formula suggerimenti e pareri su tutte le
iniziative dell'amministrazione provinciale
volte a incrementare e favorire la pesca, i
ripopolamenti la piscicoltura, l'acquacoltura,
la tutela dell'ittiofauna e la valorizzazione
degli ambienti naturali, esprime pareri
sui provvedimenti delle province riguardanti
le limitazioni e i divieti temporanei;
propone e coordina gli studi e le ricerche
sulla consistenza dell'ittiofauna nelle
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acque pubbliche e private, formula proposte
di programmi annuali e pluriennali di
intervento nel settore.
(3) Punto così sostituito dall'art. 2, L.R. 2
maggio 1995, n. 16.
(4) Punto così sostituito dall'art. 2, L.R. 2
maggio 1995, n. 16.
(5) Punto così sostituito dall'art. 2, L.R. 2
maggio 1995, n. 16.
• ARTICOLO 6 - (Programmi)
1. Sulla base degli indirizzi di carattere
generale emanati dal Consiglio regionale
in ossequio al dettato dell'articolo Il della
legge regionale 15 maggio 1985, n. 68 e
sulla base delle proposte ed i suggerimenti
della commissione consultiva regionale
di cui al precedente articolo 4, la Giunta
regionale predispone, in conformità con le
norme sulle procedure della programmazione
di cui alla legge regionale 11 aprile
1986, n. 17, di intesa con le amministrazioni
provinciali, programmi annuali e pluriennali
di intervento nel settore della pesca
e dell'acquacoltura, tenendo conto altres"
delle iniziative proposte da comunità
montane e comuni nonché da altri operatori
pubblici e privati.
2. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale,
tenendo conto delle proposte e
delle iniziative delle amministrazioni provinciali
predisporrà la carta ittica regionale
ed un piano di settore per la pesca e l'acquacoltura.
3. La carta ittica ha carattere vincolante
per quanto attiene alla scelta delle specie
da immettere nelle acque interne regionali
e per la localizzazione delle attività programmate
dalla Regione o attuate dagli
enti locali a norma della presente legge.
4. La Regione e le province, nell'esercizio
delle funzioni di propria competenza in
materia di pesca, possono avvalersi della
collaborazione di istituti ed enti pubblici e
privati che svolgono la propria attività nel
settore della pesca e dell'acquacoltura
prescelti con motivato provvedimento per
la particolare competenza in materia, sempreché
non sia possibile provvedere in via
prioritaria a mezzo dello stabilimento ittiogenico
e/o dell'istituto zooprofilattico sperimentale
per il Lazio e la Toscana.
• TITOLO II
Esercizio della pesca
• ARTICOLO 7 - (Classificazioni delle
acque)
1. Ai fini dell'applicazione della presente
legge è considerata pesca nelle acque interne
quella esercitata nelle acque fluviali
e lacuali pubbliche e private comunicanti
con quelle pubbliche del territorio della regione
Lazio, poste all'interno della linea
congiungente i punti foranei esterni delle
foci o degli altri sbocchi in mare.
2. Rientrano nelle acque interne gli stagni
e i bacini di acqua salsa o salmastra.
3. Agli effetti della pesca, le acque interne
della regione Lazio sono classificate in
acque principali, quelle che per la loro portata
e vastità e per le condizioni fisico -
chimiche e biologiche consentono l'esercizio
della pesca professionale; tutte le altre
acque sono classificate secondarie.
4. Le acque secondarie si dividono in categoria
«A», comprendente le acque prevalentemente
popolate da salmonidi ed in
categoria «B», comprendente le acque
prevalentemente popolate da ciprinidi.
5. Sono escluse dalla classificazione di cui
al precedente quarto comma, le acque
appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di
espansione, o comunque di bonifica, dove
l'esercizio della pesca, al fine di salvaguardare
la loro destinazione primaria, è
soggetto alle particolari norme di cui al
successivo Titolo IV.
6. Alla classificazione delle acque interne
provvede la Giunta regionale, su proposta
delle amministrazioni provinciali competenti
per territorio, sentita la commissione
consultiva regionale per la pesca nelle acque
interne.
7. La Regione provvede alla pubblicazione
di cartografie illustrative della classificazione
stessa ed alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione del relativo
provvedimento.
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• ARTICOLO 8 - (Classificazione della
pesca)
1. La pesca nelle acque pubbliche interne
e nelle acque private comunicanti con
quelle pubbliche si divide nelle seguenti
classi: pesca professionale o di mestiere e
pesca sportiva o dilettantistica.
2. La pesca professionale è quella che
viene esercitata quale attività di lavoro esclusiva
o prevalente a scopo di lucro da
pescatori di mestiere in forma singola e
associata.
3. La pesca sportiva o dilettantistica è
quella che viene esercitata da dilettanti nel
tempo libero, per diletto, senza scambio
dei prodotti catturati e senza lucro.
4. Per esercitare la pesca professionale o
sportiva è fatto obbligo di munirsi della relativa
licenza di pesca secondo quanto
stabilito al successivo articolo 9 ed essere
in regola con il versamento delle tasse sulle
concessioni regionali in conformità con
le vigenti norme in materia. Non sono tenuti
all'obbligo della licenza i minori di età
inferiore ai 14 anni che esercitano la pesca
con l'uso di una sola canna, con o
senza mulinello, purché accompagnati da
persona maggiorenne con licenza di pesca
che sarà ritenuta responsabile in solido
del comportamento del minore negli atti
di pesca (6).
5. I cittadini stranieri ed italiani residenti
all'estero possono esercitare la pesca nelle
acque interne della regione previo il solo
versamento dell'importo relativo alle
tasse di concessione regionale e alle soprattasse
previste dalle norme regionali.
Durante l'esercizio della pesca gli interessati
devono essere muniti dell'attestazione
del citato versamento nonché del passaporto
o altro documento valido per l'accertamento
della residenza all'estero. Il versamento
suindicato consente l'esercizio
della pesca per tre mesi.
6. Coloro i quali intendono esercitare la
pesca a scopo di studio, ricerca e sperimentazione
nelle acque interne della regione,
devono ottenere apposita autorizzazione
rilasciata dal Presidente della
Giunta regionale su proposta dell'assessorato
agricoltura foreste caccia e pesca,
previo parere tecnico dello stabilimento ittiogenico.
L'autorizzazione regionale è rilasciata a
persona nominativamente indicata e deve
precisare la motivazione, la durata, le acque
e le specie per le quali viene concessa
nonché le modalità di pesca. Tale autorizzazione
esonera dall'obbligo della licenza
di pesca, ed è esente dal pagamento
della tassa e soprattassa sulle concessioni
regionali.
7. Il personale del laboratorio centrale di
idrobiologia, dello stabilimento ittiogenico
di Roma, dell'istituto zooprofilattico sperimentale
per il Lazio e la Toscana dell'amministrazione
regionale e delle amministrazioni
provinciali addetto ai servizi di
pesca, nell'esercizio delle sue funzioni, è
esonerato dall'obbligo di cui ai commi precedenti,
purché munito di documento di
riconoscimento dell'amministrazione di
appartenenza.
8. Il personale degli enti di cui al precedente
settimo comma non è tenuto, nell'esercizio
delle proprie funzioni, a munirsi
della licenza di pesca, non è quindi dovuto,
in tal caso, il pagamento della tassa e
soprattassa sulle concessioni regionali.
9. Gli addetti agli impianti di acquacoltura
e ai laghetti artificiali di pesca sportiva, le
cui acque sono pubbliche o comunicanti
con quelle pubbliche, durante l'esercizio
delle loro attività nell'ambito degli impianti
e dei laghetti stessi non sono tenuti a munirsi
di licenza di pesca e sono esenti dal
pagamento della tassa e soprattassa sulle
concessioni regionali. I titolari degli impianti
acquacoltura e dei laghetti sportivi
debbono comunicare i nominativi degli
addetti, con apposito elenco all'amministrazione
provinciale competente per territorio
e all'ufficio pesca della Regione Lazio
che restituiranno una copia dell'elenco
stesso, debitamente vistato. Tali elenchi
dovranno essere esibiti in caso di controllo.
(6) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art.
3, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
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• ARTICOLO 9 - (Licenza di pesca)
1. Possono richiedere la licenza di pesca
di tipo «A» o di tipo «B» coloro che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età.
2. La licenza di pesca può essere richiesta
dai minori di anni 18 che abbiano compiuto
il quattordicesimo anno di età con l'assenso
di chi esercita la potestà dei genitori
o la tutela. In tal caso la licenza di tipo
«A» è concessa con la qualifica di apprendista
pescatore ed il titolare può esercitare
l'attività solo in collaborazione e sotto
la responsabilità di un pescatore professionista.
L'apprendistato dura fino al compimento
del diciottesimo anno di età.
3. Al rilascio della licenza di pesca provvede
l'amministrazione provinciale del
luogo di residenza del richiedente. La domanda
di rilascio della licenza di pesca,
indirizzata al presidente della giunta provinciale,
deve contenere l'indicazione del
nome e cognome, del luogo e data di nascita
e della residenza dell'interessato,
nonché del tipo di licenza richiesta. Nella
domanda l'interessato deve dichiarare espressamente
di non avere riportato condanne
per reati in materia di pesca e le
eventuali sanzioni amministrative subite
per violazioni in materia di pesca a seguito
delle quali l'amministrazione provinciale
può rilasciare la licenza con provvedimento
motivato (7).
4. La residenza può essere anche comprovata,
a norma dell'articolo 5 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, mediante esibizioni
all'ufficio competente di documenti anche
di identità personale, rilasciati ai sensi delle
norme vigenti della pubblica amministrazione
e contenenti l'attestazione del
dato suindicato.
5. Nella domanda di rilascio della licenza
di pesca di tipo «A» il richiedente deve inoltre
dichiarare che intende esercitare la
pesca come esclusiva o prevalente attività
lavorativa.
6. Alla domanda devono essere allegati:
a) due fotografie uguali e recenti, di cui
una autenticata dal sindaco o dal notaio o
da altro pubblico ufficiale;
b) certificato di residenza ovvero dichiarazione
sostitutiva prevista all'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15;
c) attestazione del versamento relativo alla
tassa e soprattassa di concessione regionale;
d) attestazione del versamento dell'importo
corrispondente al costo del libretto;
e) marca da bollo da applicare sulla licenza;
f) assenso dell'esercente la potestà dei
genitori o la tutela per i minori di anni 18;
g) per le licenze di tipo «A», copia della
domanda di iscrizione nell'elenco di cui alla
legge 13 marzo 1958, n. 250.
7. La licenza di pesca ha la validità su tutto
il territorio nazionale per sei anni, subordinatamente
al pagamento delle tasse
e soprattasse previste dalle vigenti norme
in materia di tassa sulle concessioni regionali.
8. La licenza di tipo «A», qualora il richiedente
non dimostri di essere già iscritto
negli elenchi di cui alla legge 13 marzo
1958, n. 250, viene rilasciata con il termine
di validità di sei mesi. L'interessato, entro
il termine, deve dare prova dell'avvenuta
iscrizione nei suindicati elenchi, ai fini
della conferma della validità della licenza
per sei anni dal momento del rilascio.
9. Le tasse e le soprattasse previste dalle
norme vigenti in materia di concessioni
regionali vanno corrisposte annualmente.
10. La tassa e la soprattassa annuale non
sono dovute qualora non si eserciti la pesca
nel corso di un intero anno di validità
della licenza (8).
11. Il pescatore è tenuto ad esibire, unitamente
alla licenza, le ricevute in conto
corrente postale di versamento della prescritta
tassa e soprattassa sulle concessioni
regionali.
12. In caso di cambiamento di residenza
l'interessato deve darne comunicazione
all'amministrazione provinciale, territorialmente
competente per la nuova residenza,
presentando il certificato di residenza,
unitamente ad una fotografia. La variazione
di residenza deve essere apportata a
cura dell'amministrazione provinciale sulla
licenza di pesca e comunicata all'amminiLegge
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strazione che ha rilasciato la licenza stessa.
13. L'amministrazione provinciale di nuova
residenza provvederà a riportare gli estremi
del pescatore nel registro di cui al
successivo articolo 10 ed a registrare sul
medesimo le eventuali sanzioni subite.
14. Il presidente della giunta provinciale
dispone, con atto motivato, sentita la
commissione provinciale consultiva per la
pesca nelle acque interne, la reiezione
delle domande di rilascio della licenza di
pesca, per la durata di un anno, nei confronti
di pescatori che abbiano riportato
sanzioni amministrative per tre volte, in
violazione alle norme in materia di pesca.
(7) L'ultimo periodo è stato così sostituito
dall'art. 5, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
(8) Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 2
maggio 1995, n. 16.
• ARTICOLO 10 - (Registri dei pescatori)
1. Presso le amministrazioni provinciali
sono tenuti appositi registri dei titolari di
licenza di pesca, distinti per i tipi di licenza.
2. Nei suddetti registri devono essere trascritti
gli estremi del verbale di contestazione
della violazione delle norme in materia
di pesca.
3. Delle violazioni deve essere fatta apposita
annotazione sulla licenza di pesca a
cura dell'amministrazione provinciale di
residenza del trasgressore.
4. Qualora il pescatore interessato non
presentasse entro il termine indicato dall'amministrazione
provinciale la licenza di
pesca per le relative annotazioni, la licenza
stessa può essere revocata. Della revoca
è fatta menzione nel registro di pesca
e data comunicazione all'interessato
ed agli organi di vigilanza in materia di pesca.
5. Il presidente della giunta provinciale,
entro quindici giorni dall'avvenuta annotazione
sui registri di cui al presente articolo
della terza infrazione punibile con sanzione
amministrativa commessa dallo stesso
pescatore, dispone, con proprio atto motivato,
sentita la commissione consultiva
provinciale per la pesca sulle acque interne,
la sospensione della licenza di pesca
rilasciata al trasgressore per un anno ed
ordina il ritiro del documento. A tal fine il
presidente della giunta provinciale invita il
trasgressore, a mezzo di lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno a consegnare
entro quindici giorni la licenza di
pesca all'amministrazione provinciale.
6. In caso di inadempienza può essere revocata
la licenza di pesca.
7. Della revoca effettuata ai sensi del
comma precedente è fatta menzione nel
relativo registro di pesca e data comunicazione
all'interessato ed agli organi di vigilanza
in materia di pesca.
8. Non può essere rilasciata nuova licenza
di pesca prima del decorso di un anno dal
momento della restituzione della licenza di
pesca revocata.
9. Per le infrazioni definitivamente accertate
ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso
di corrente elettrica e con sostanze atte
a stordire il pesce, oltre alle sanzioni amministrative
e al risarcimento del danno,
verrà disposto dal presidente della giunta
provinciale competente per territorio il ritiro
immediato della licenza di pesca e la preclusione
dall'esercizio della pesca per un
periodo di tempo da tre a cinque anni.
• ARTICOLO 11 - (Strumenti e mezzi di
pesca)
(giurisprudenza)
1. L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente
con gli attrezzi indicati nell'apposito
elenco che il Consiglio regionale,
approva con propria deliberazione entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge su parere della
commissione consultiva regionale di cui al
precedente articolo 4.
2. L'elenco deve contenere la descrizione
sommaria degli attrezzi con la relativa denominazione,
l'indicazione del periodo ed,
eventualmente, della località in cui possono
essere adoperati, le eventuali modalità
d'uso, precisando, per le reti consentite,
anche la misura minima delle maglie e le
lunghezze e le altezze massime autorizzate.
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3. La maglia delle reti si misura a rete bagnata
dividendo per dieci la distanza fra
undici nodi consecutivi.
4. Nell'elenco può essere indicato anche il
numero massimo dei singoli attrezzi consentiti
per ciascun pescatore nonché l'obbligo
relativo alla bollatura degli attrezzi
stessi; detta bollatura avverrà secondo le
modalità e le competenze fissate da ciascuna
provincia.
5. La lunghezza e l'altezza massima autorizzata
di ciascuna rete non possono essere
oltrepassate neppure con l'unione di
più reti o parti di esse.
6. Il presidente della provincia dispone,
quando se ne ravveda la necessità, opportune
indagini per accertare la rispondenza
degli attrezzi alle esigenze della
pesca tenendo in ogni caso conto della
necessità di garantire la riproduzione e la
conservazione delle specie ittiche.
7. È vietata la pesca subacquea, la pesca
con le mani e la pesca a strappo.
8. È vietato l'uso a scopo sportivo della bilancia
di dimensioni superiori a mt 1,50
per lato.
9. Gli attuali possessori di tali attrezzi non
conformi alle misure previste nel precedente
comma, dovranno iscriversi in un
elenco speciale ad esaurimento tenuto
dall'amministrazione provinciale competente
per territorio, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
10. L'uso del guadino è consentito esclusivamente
come mezzo ausiliario per la
raccolta del pesce catturato a coloro che
esercitano la pesca con la canna, con la
bilancia e con la tirlindana.
11. L'uso di esche naturali ed artificiali può
essere vietato o limitato, con provvedimento
del presidente della giunta provinciale
sentita preventivamente la competente
commissione consultiva.
12. Nelle acque secondarie di categoria A
è vietato utilizzare la larva di mosca carnaria,
o bigattino (9).
13. È fatto divieto di abbandonare esche,
o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli
specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.
14. È vietata la pesca con il sangue, usato
come esca, come pasturazione o come
additivo ad altri componenti (10).
(9) Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 2
maggio 1995, n. 16.
(10) Comma così sostituito dall'art. 6, L.R.
2 maggio 1995, n. 16.
• ARTICOLO 12 - (Periodo di divieto -
limiti alle dimensioni di pesce pescato)
1. Nelle acque pubbliche della regione e
nelle acque private collegate con quelle
pubbliche è vietata la pesca delle specie
sotto elencate aventi lunghezza inferiore a
quella indicata e per periodi di tempo a
fianco riportati (11):
SpecieMisura minima cmPeriodo di divietoStorione
(Arcipenser sturio)60.Trota comune
(Fario) (Salmo trutta trutta)20Dalle
19,00 della prima domenica di ottobre alle
ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio-
Trota iridea (Oncorynchus mykiss)20Dalle
19,00 della prima domenica di ottobre alle
ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio-
Trota pescata in lago25Dalle 19,00 della
prima domenica di ottobre alle ore 6,00
dell'ultima domenica di febbraioSalmerino
(Salvelinus fontinalis)20Dalle 19,00 della
prima domenica di ottobre alle ore 6,00
dell'ultima domenica di febbraioTemolo
(Thymallus thymallus)20Dal 1&Mac251;
febbraio al 31 marzoCoregone (Coregonus
lavaretus)30Dal 15 dicembre al 30
gennaioLuccio (Esox lucius)30Dal 15 febbraio
al 30 marzoTinca (Tinca tinca)20Dal
15 maggio al 30 giugnoCarpa (Cyprinus
carpio)25Dal 15 maggio al 30 giugnoCarpe
erbivore25 Anguilla (Anguilla anguilla)
25 Cefali e altre specie di Mugillidi (Mugil
spp.)15 Pesce persico (Perca fluviatilis)
18Dal 15 aprile al 30 maggioPersico
trota (Black bass) (Micropterus salmoides)
20 Spigola (Dicentrarchus labrax)25
Pesce Re (Odontesthes bonariensis)
20Dal 15 marzo al 15 luglioBarbo
(Barbus plebejus)18Dal 15 maggio al 30
giugnoBarbo canino (Barbus meridionalis)
16Dal 15 maggio al 30 giugnoCavedano
(Leuciscus cephalus)18Dal 15 maggio
al 30 giugno
Legge Regionale 7 dicembre 1990, n. 87
9
2. Le lunghezze minime totali si misurano
dall'apice del muso a bocca chiusa alla estremità
del lobo più lungo della pinna
caudale, oppure all'estremità della pinna
caudale quando questa non presenta i
due lobi (12).
3. Gli esemplari degli animali acquatici di
dimensioni inferiori a quelle sopraindicate,
eventualmente catturati, devono essere
rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo,
se del caso, al taglio della lenza.
4. Per le specie marine oggetto di pesca
catturate in acque interne e non menzionate
nell'elenco di cui al comma 1, valgono
le misure stabilite dalle disposizioni in
materia di pesca marittima (13).
5. Durante i periodi di divieto è altres"
proibito il commercio delle uova salvo
quanto disposto dal successivo articolo
13.
6. Con deliberazione della Giunta regionale,
sentita la commissione consultiva regionale
di cui al precedente articolo 4,
possono essere modificati od integrati le
misure minime e i periodi di divieto ogni
qualvolta ciò sia necessario alla tutela delle
specie acquatiche e dell'ambiente.
(11) La tabella che segue è stata così sostituita
dall'art. 7, L.R. 2 maggio 1995, n.
16.
(12) Comma così sostituito dall'art. 8, L.R.
2 maggio 1995, n. 16.
(13) Comma così sostituito dall'art. 7, L.R.
2 maggio 1995, n. 16.
• ARTICOLO 13 - (Pesca in epoca di divieto)
1. La pesca a scopo di fecondazione artificiale
è autorizzata, nei periodi di divieto,
dietro domanda di regolare permesso, dall'amministrazione
provinciale competente
per territorio. La verifica tecnica delle operazioni
può essere svolta sia dalle amministrazioni
provinciali, nei rispettivi territori,
sia dallo stabilimento ittiogenico (14).
2. Nella domanda di permesso devono
essere indicati:
a) l'impianto in cui verranno poste in incubazione
le uova fecondate e le relative caratteristiche
e potenzialità;
b) la specie ittica oggetto della fecondazione
artificiale;
c) il corso e lo specchio d'acqua ove si intende
esercitare la pesca e gli attrezzi usati
per la cattura dei riproduttori;
d) i nominativi delle persone addette all'operazione
di fecondazione artificiale.
3. Le persone di cui al punto d) del precedente
secondo comma devono essere iscritte
in un apposito elenco tenuto presso
l'amministrazione provinciale previa prova
teorica e pratica di capacità da espletare
alla presenza di una apposita commissione
tecnica composta da un rappresentante
dell'amministrazione provinciale stessa
e da un rappresentante dello stabilimento
ittiogenico.
4. L'amministrazione provinciale competente
per territorio detta le prescrizioni che
devono essere osservate perché l'esercizio
della facoltà concessa non sia rivolto
ad altro fine (15).
5. La mancata osservanza delle disposizioni
prescritte comporta sia la decadenza
dell'autorizzazione che il procedimento di
recupero, amministrativo o contenzioso, di
quanto preventivamente realizzato dalla
pesca illegittima.
6. Il permesso di cui al presente articolo
non è obbligatorio negli impianti di acquacoltura
e di bacini di pesca sportiva il cui
collegamento con le acque pubbliche, ai
fini della pesca, è impedito da grigliati o
altri manufatti.
7. Le amministrazioni provinciali emaneranno
disposizioni per il controllo del pesce
immesso al commercio e pescato in
epoca di divieto.
8. Nei periodi di divieto di pesca, ad eccezione
dei primi tre giorni, gli animali freschi
della qualità e della provenienza sopra indicata
non possono formare oggetto di
commercio, di trasporto o di smercio nei
pubblici esercizi salvo quanto disposto dai
commi successivi del presente articolo.
9. Nei periodi di divieto, per il commercio e
il trasporto dei prodotti della pesca derivanti
da acque private non collegate alle
pubbliche ai fini del passaggio della fauna
ittica, è necessaria una certificazione indicante
la provenienza dei prodotti stessi riLegge
Regionale 7 dicembre 1990, n. 87
10
lasciata alla ditta esercente le acque private.
10. I divieti di commercio, trasporto e
smercio nei pubblici esercizi, non si applicano
ai pesci che siano stati oggetto di fecondazione
artificiale purché accompagnati
dal certificato di provenienza dell'incubatoio
al quale sono state conferite le
uova fecondate.
(14) Comma così sostituito dall'art. 9, L.R.
2 maggio 1995, n. 16.
(15) Comma così sostituito dall'art. 9, L.R.
2 maggio 1995, n. 16.
• ARTICOLO 14 - (Norme generali per
l'esercizio della pesca)
1. La pesca sportiva è vietata nelle ore
notturne e precisamente da un'ora dopo il
tramonto del sole ad un'ora prima dell'alba.
2. Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove,
comunque, è prevalente la presenza di
specie ittiche marine, la pesca sportiva è
consentita senza limitazioni di orano.
3. La Regione pubblica gli elenchi delle
acque ove si verificano tali condizioni.
4. La pesca dei salmonidi è limitata a non
più di sei esemplari a giornata per pescatore
sportivo.
5. La pesca dei lucci è limitata a non più di
cinque esemplari a giornata per pescatore
sportivo.
6. La pesca dei barbi, dei cavedani, delle
carpe e delle tinche è limitata a non più di
dieci esemplari per ciascuna specie a
giornata per pescatore sportivo.
7. Per le altre specie il quantitativo giornaliero
pescato non può superare cinque
chilogrammi per ciascun pescatore sportivo.
8. Nessuna limitazione di cattura è posta
per i pescatori professionisti, in ordine all'orario
e alle quantità.
9. Nelle acque pubbliche, il posto di pesca
spetta al primo occupante per tutto il tempo
in cui questi esercita la pesca.
10. Salvo motivi di pubblica sicurezza, di
pubblico interesse o di tutela di produzioni
agricole e dell'acquacoltura, è sempre
consentito l'accesso agli argini per l'esercizio
della pesca, seguendo i sentieri e
passi esistenti o camminando quando necessario
lungo i margini dei terreni coltivati,
comunque mai attraversando campi in
attualità di coltura.
11. I pescatori in esercizio di pesca con la
canna debbono stare ad una distanza di
rispetto di almeno dieci metri l'uno dall'altro,
salvo consenso del pescatore primo
occupante (16).
12. La distanza tra due apparecchi di pesca
collocati in un corso o bacino d'acqua
non deve essere inferiore al doppio della
lunghezza del più grande di essi. La stessa
distanza si applica in caso di bilance.
13. È vietato l'esercizio della pesca sportiva
effettuato con natanti trainati da motori.
Non sono tenuti al rispetto di tale divieto i
pescatori anziani di età superiore ai 65
anni ed i pescatori invalidi (17).
14. L'uso del motore è consentito esclusivamente
per recarsi sul posto di pesca ad
eccezione che per gli agenti di vigilanza
nell'esercizio delle loro funzioni.
15. È vietata la pesca con la dinamite o
con altre materie esplodenti e con l'uso
della corrente elettrica come mezzo diretto
ed indiretto di uccisione o di stordimento
dei pesci.
16. È vietato altresì gettare ed immettere
nelle acque sostanze atte ad intorbidire le
acque stesse ed a stordire od uccidere i
pesci e gli altri animali acquatici.
17. Sono inoltre vietati la raccolta ed il
commercio degli animali cos" storditi ed
uccisi.
18. È vietata, altresì, la detenzione nelle
vicinanze di acque pubbliche e delle acque
private comunicanti con quelle pubbliche
e sulle relative rive, delle sostanze di
cui al precedente sedicesimo comma.
19. La pesca con l'ausilio di energia elettrica
è consentita esclusivamente all'interno
di impianti di acquacoltura, o per scopi
scientifici ai sensi del precedente articolo
8.
20. È vietato collocare reti o apparecchi o
mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti,
canali ed altri corsi o bacini di acque interne
occupando più di metà dello specchio
acqueo esistente al momento della pesca.
La misura dello specchio acqueo va presa
a riva ad angolo retto.
Legge Regionale 7 dicembre 1990, n. 87
11
21. I corsi d'acqua di larghezza inferiore a
metri due dovranno essere lasciati liberi
per un tratto di larghezza non inferiore ad
un metro.
22. Tale divieto non si applica ai bacini in
cui si pratica l'allevamento del pesce.
23. È vietato esercitare la pesca prosciugando
i corsi ed i bacini di acqua, o divergendoli,
ovvero occupandoli con opere
stabili di qualsiasi natura, oppure sommovendo
il fondo delle acque, salvo che ciò
sia proprio di un tipo di pesca esercitato
con attrezzo consentito a norma del precedente
articolo 11. L'esercizio della pesca
è altresì vietato durante la cosiddetta
«asciutta» completa ò incompleta, anche
se essa è dovuta al prosciugamento di
bacini o corso d'acqua legalmente effettuato.
24. È vietato adoperare o comunque collocare
reti od altri attrezzi da pesca, escluse
la canna e la lenza a mano, ad una distanza
inferiore a quaranta metri, a monte
e a valle, da scale di monta per i pesci, da
griglie o simili, dalle macchine idrauliche,
dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dalle cascate
e da qualsiasi altro tipo di manufatto.
25. Durante il periodo di esercizio venatorio
gli attrezzi da pesca sommersi devono
essere posati ad una distanza di sicurezza
di almeno centocinquanta metri dagli appostamenti
fissi di caccia.
25-bis. La pesca del Pesce Re è limitata a
non più di otto esemplari a giornata per
pescatore sportivo (18).
(16) Comma così sostituito dall'art. 10,
L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
(17) Comma così sostituito dall'art. 10,
L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
(18) Comma aggiunto dall'art. 10, L.R. 2
maggio 1995, n. 16.
• TITOLO III
Gestione e tutela delle acque - novellame
- ripopolamenti ittici
• ARTICOLO 15 - (Gestione e tutela delle
acque)
1. L'amministrazione provinciale ogni
triennio, avvalendosi anche del personale
tecnico dello stabilimento ittiogenico, effettua
accertamenti sulle località di frega dei
pesci. Sulla base di detti accertamenti, il
presidente della giunta provinciale, sentita
la commissione consultiva provinciale per
la pesca nelle acque interne determina le
località di frega dei pesci, dandone comunicazione
all'ufficio competente al rilascio
delle autorizzazioni all'estrazione o rimozione
di ghiaia ed indicando le precauzioni
necessarie a salvaguardia della fauna ittica.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su
proposta della giunta provinciale, sentita
la commissione consultiva regionale per la
pesca nelle acque interne, può vietare o
limitare la pesca in bacini o corsi d'acqua
che siano stati destinati a sperimentazioni
ittiche.
3. Il presidente della giunta provinciale,
sentita la commissione consultiva provinciale
per la pesca nelle acque interne:
a) può vietare l'esercizio della pesca per
determinati periodi di tempo, per determinate
località e per determinate specie, ai
fini della tutela e dell'incremento del patrimonio
ittico;
b) può istituire e zone di pesca controllata
o sperimentale. Su tali zone, che non potranno
superare il 25 per cento delle acque
pubbliche presenti nel territorio provinciale,
può essere autorizzato l'esercizio
della pesca in deroga alle norme vigenti;
c) può stabilire restrizioni di luogo e di
tempo a tutela della pescosità;
d) può, previ accertamenti tecnici effettuati
con la collaborazione dello stabilimento ittiogenico,
ridurre la distanza stabilita al
ventiquattresimo comma del precedente
articolo 14 in considerazione delle speciali
contingenze dei luoghi, purché il manufatto
non determini un effettivo ostacolo alla
risalita del pesce.
4. La Regione, di fronte ad accertate esigenze
tecniche di interesse generale,
connessa con la tutela del patrimonio ittico
vivente nelle acque interne del Lazio,
provvede a vietare la pesca di una o più
Legge Regionale 7 dicembre 1990, n. 87
12
specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento
alla pesca delle specie stesse, limitazioni
di tempo, di luoghi, di quantità, di
misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi
da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni,
ovvero a prescrivere modifiche alle
caratteristiche degli attrezzi stessi. Qualora
l'equilibrio biologico risulti invece turbato
dal popolamento eccessivo di una o
più specie ittiche, la Regione provvede ad
emanare norme volte alla limitazione della
presenza di dette specie.
5. I provvedimenti previsti dal presente articolo
sono assunti sentite le province territorialmente
interessate, o su proposta di
queste.
6. I divieti stabiliti ai sensi del presente articolo
debbono essere chiaramente indicati
con apposita segnaletica, da installarsi
nei luoghi idonei e visibili a cura dell'amministrazione
provinciale interessata.
• ARTICOLO 16 - (Pesca del pesce novello)
1. La Regione Lazio, a tutela della montata
naturale delle specie euraline dal mare,
dove possibile e per garantire la razionale
raccolta del novellame per ripopolamento
delle acque interne e per allevamento, favorisce,
di intesa con il Ministero della marina
mercantile, ai sensi del decreto ministeriale
lo dicembre 1981, la istituzione di
zone di rispetto esterne alle foci dei fiumi o
canali in genere.
2. Promuove con le regioni le cui coste
confinano con quelle laziali intese per uniformare
la tutela del novellame e 1e norme
che ne regolano la cattura.
3. Si considera novello il pesce avente
lunghezza inferiore a cm 7, estesa a cm
12 per Mugil spp. e Sparus aurata e al disotto
della misura di cui all'articolo 12 per i
ragani di anguilla.
4. La pesca del pesce novello è consentita
esclusivamente allo stato vivo. Il pesce
novello pescato deve essere destinato ai
ripopolamenti delle acque interne ed agli
allevamenti.
5. Presso le amministrazioni provinciali interessate
è istituito un apposito registro
nel quale, dietro richiesta degli interessati,
sono iscritti coloro che intendono esercitare
la pesca del pesce novello allo stato vivo.
6. Nella domanda di iscrizione devono essere
indicati:
a) la denominazione della ditta che richiede
l'iscrizione;
b) le attrezzature di cui la ditta stessa dispone
per la cattura, la conservazione ed
il trasporto del pesce allo stato vivo.
7. L'iscrizione al registro di cui al precedente
sesto comma è disposta con decreto
del presidente della giunta provinciale,
sentita la commissione consultiva provinciale
per la pesca nelle acque interne,
previo accertamento congiunto dell'amministrazione
provinciale competente e dello
stabilimento ittiogenico che l'interessato
sia in possesso delle attrezzature idonee
per tale tipo di pesca, per il mantenimento
o il trasporto allo stato vivo del pesce pescato.
Alla ditta richiedente è rilasciata l'attestazione
dell'avvenuta iscrizione.
8. La pesca del pesce novello è subordinata
al rilascio di autorizzazione da parte
del presidente della giunta provinciale
competente per territorio a coloro che sono
iscritti nel registro previsto dalla presente
legge.
9. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione
di cui al precedente ottavo comma,
indirizzata al presidente della giunta provinciale,
debbono essere indicati gli estremi
della iscrizione nel registro previsto
nel quinto comma del presente articolo, il
corso o specchio d'acqua in cui si intende
effettuare la pesca, il tipo di attrezzatura e
le modalità della pesca, le specie di pesce
novello che si intendono catturare, le località
di deposito, i nominativi dei soggetti incaricati
dell'esercizio della pesca.
10. I soggetti incaricati dell'esercizio della
pesca debbono essere in possesso della
licenza di tipo «A».
11. Ogni variazione in ordine ai soggetti
indicati nel precedente decimo comma
deve essere tempestivamente comunicata
al presidente della giunta provinciale.
12. Nell'autorizzazione devono essere
precisati:
a) il periodo di validità (non superiore a
mesi sei);
Legge Regionale 7 dicembre 1990, n. 87
13
b) i nominativi delle persone incaricate
dell'esercizio della pesca del pesce novello;
c) i luoghi di pesca e di deposito;
d) i tipi di attrezzi da usarsi per la pesca;
e) le modalità di trasporto e i dati relativi
agli automezzi adibiti al trasporto stesso;
f) le registrazioni obbligatorie relative al
pesce pescato, all'utilizzazione ed al trasporto
dello stesso.
13. Per le esigenze del ripopolamento delle
acque interne regionali sono altres"
previsti condizioni ed oneri conformemente
alle disposizioni emanate dalla Giunta
regionale, sentita la commissione consultiva
regionale per la pesca nelle acque interne.
14. È istituito presso l'ufficio pesca della
Regione Lazio un archivio per la raccolta
delle autorizzazioni all'esercizio della pesca
del novellame annualmente rilasciate
dalle amministrazioni provinciali competenti
per territorio.
• ARTICOLO 17 - (Commercio e trasporto
del novellame raccolto in natura)
1. Di ciascuna compravendita di novellame
dovrà essere redatto in duplice copia,
su moduli forniti dall'amministrazione provinciale,
un verbale composto di due parti,
di cui una compilata a cura del titolare della
prescritta autorizzazione provinciale e
l'altra a cura dell'acquirente, concernenti la
prima l'atto di vendita e la seconda l'atto di
utilizzo del novellame da parte dell'acquirente
stesso. La prima parte dovrà essere
inviata dal titolare dell'autorizzazione, entro
dieci giorni dall'operazione di vendita,
all'amministrazione provinciale, la seconda
parte dovrà essere inviata dall'acquirente
alla stessa amministrazione provinciale
entro trenta giorni dell'acquisto. In
caso di utilizzazione diretta del novellame
da parte del titolare dell'autorizzazione per
propri impianti di piscicoltura, il verbale
nelle sue due parti, verrà redatto ed inviato
all'amministrazione provinciale a cura
del titolare stesso.
2. Il novellame, durante il trasporto, deve
essere accompagnato da una bolletta da
cui risulti la provenienza, la qualità, il
quantitativo e la destinazione. Il trasporto
deve essere effettuato con recipienti muniti
di impianto di erogazione di ossigeno o
aria.
• ARTICOLO 18 - (Deroghe all'esercizio
della pesca)
1. Il personale del laboratorio centrale di
idrobiologia applicata alla pesca, dello
stabilimento ittiogenico di Roma, dell'istituto
zooprofilattico sperimentale per il Lazio
e la Toscana, dell'amministrazione regionale
e delle amministrazioni provinciali
addetto ai servizi di pesca, non è soggetto
ai divieti previsti dalla presente legge durante
l'esercizio delle proprie funzioni purché
munito di documento di riconoscimento
dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il Presidente della Giunta regionale,
sentita la commissione consultiva per la
pesca nelle acque interne, può consentire
deroghe alle norme vigenti in materia di
disciplina della pesca per l'esercizio di operazioni
scientifiche o esperimenti di pesca,
su conforme parere della giunta provinciale
competente per territorio.
3. L'esercizio della pesca nei periodi di divieti
stabiliti nel precedente articolo 12 può
essere autorizzato per scopi di studio o di
piscicoltura solo agli istituti specializzati in
materia.
• ARTICOLO 19 - (Ripopolamenti ittici)
1. Nell'ambito dei programmi annuali e
pluriennali di intervento nel settore, entro il
mese di maggio di ciascun anno le amministrazioni
provinciali, tenuto conto delle
proposte e dei suggerimenti della commissione
consultiva provinciale per la pesca
in acque interne propongono all'assessorato
regionale agricoltura, foreste,
caccia e pesca i programmi di ripopolamento
ittico per l'anno successivo. Sulla
base delle proposte provinciali l'assessorato
regionale agricoltura, foreste, caccia e
pesca, predispone, sentita la commissione
consultiva regionale, il programma regionale
di ripopolamento ittico che la Giunta
regionale approva con propria deliberazione,
previo parere della competente
commissione consiliare permanente nelle
more della istituzione della commissione
Legge Regionale 7 dicembre 1990, n. 87
14
consultiva regionale per la pesca nelle acque
interne.
2. Le associazioni e le organizzazioni dei
pescatori possono effettuare opere di ripopolamento
nell'ambito del programma
approvato previa autorizzazione del presidente
delle giunta provinciale competente.
3. Di ciascuna semina è data tempestiva
comunicazione all'assessorato regionale
agricoltura, foreste, caccia e pesca.
4. Alle operazioni di ripopolamento deve
presenziare personale tecnico incaricato
dell'amministrazione provinciale competente
per territorio.
5. L'immissione di una nuova specie ittica
o di altro animale acquatico nelle acque
pubbliche e nelle acque private comunicanti
con le pubbliche ai fini del passaggio
del pesce deve essere espressamente autorizzata
dal Presidente della Giunta regionale,
sentita la commissione consultiva
regionale e su parere tecnico dello stabilimento
ittiogenico.
6. Le eventuali autorizzazioni saranno corredate
di indicazioni relative ai periodi di
pesca e misure minime consentite.
7. Le province possono istituire zone di ripopolamento
ittico in cui sarà fatto divieto
di qualsiasi attività di pesca per un periodo
non inferiore ad un anno e non superiore
a tre. Tali zone, delimitate a mezzo tabellazione
posta a cura della provincia, devono
essere in numero ed estensione sufficienti
a garantire l'incremento dell'indice
di pescosità.
• ARTICOLO 20 - (Strutture idonee alla
risalita del pesce lungo i corsi d'acqua)
1. I progetti delle opere di interesse pubblico
o privato che prevedano l'occupazione
totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti,
devono prevedere la costruzione di
strutture idonee a consentire la risalita del
pesce, ove sia necessario per il mantenimento
dell'equilibrio biologico delle specie
ittiche presenti.
• ARTICOLO 21 - (Concessione di derivazioni
di acque pubbliche. Norme e tutela
della fauna ittica)
1. Le bocche di presa delle derivazioni di
acque pubbliche debbono essere munite
di doppie griglie fisse aventi, tra barra e
barra, una luce di mm 20, allo scopo di
impedire il passaggio di pesce.
2. Fanno eccezione le griglie poste nei
punti di presa delle derivazioni dell'E.
N.E.L. e dei consorzi di irrigazione e
bonifica.
3. Gli Organi che nel quadro delle competenze
regionali rilasciano le concessioni di
derivazioni d'acqua provvedono, ad integrazione
delle prescrizioni di cui al precedente
primo comma, ad emanare norme
disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso
l'eventuale onere dell'immissione
annuale di specie ittiche a spese del concessionario.
4. Copia delle concessioni e dei disciplinari
viene trasmessa dagli uffici competenti
alle province.
5. Il presidente della provincia territorialmente
competente, accertata la mancata
osservanza da parte del concessionario
delle norme per la tutela della fauna ittica,
richiede agli uffici che hanno rilasciato la
concessione, la revoca della stessa e
l'immediata sospensione della derivazione.
• TITOLO IV
Esercizio della pesca nelle acque di bonifica
• ARTICOLO 22 - (Generalità)
1. L'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti la pesca nelle acque di bonifica
è delegato alle province.
2. Nel rispetto delle norme del presente
titolo l'esercizio della pesca nelle acque di
bonifica è consentito ai pescatori in possesso
di licenza di tipo «B» ed è gratuito.
• ARTICOLO 23 - (Elenchi delle acque
di bonifica non aperte alla pesca)
1. Entro e non oltre novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti aventi in gestione le acque
appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di
espansione, o comunque di bonifica, d'intesa
con l'ente locale delegato, definiscono
gli elenchi delle acque dei canali e bacini
ricadenti nelle rispettive giurisdizioni
Legge Regionale 7 dicembre 1990, n. 87
15
idrauliche, dove l'esercizio della pesca
può arrecare danno agli impianti e pertanto
contrasta con la destinazione primaria
delle strutture di bonifica.
2. L'esercizio della pesca nelle acque di
bonifica ricadenti negli elenchi di cui al
precedente comma è vietato. In tali acque
può essere cat
turato il materiale ittico esistente, d'intesa
con
gli enti di bonifica competenti, per scopi di
ripopolamento od ittiogenici, nell'ambito
dei programmi di ripopolamento ittico di
cui al precedente articolo 19.
• ARTICOLO 24 - (Acque di bonifica riservate
alla pesca professionale)
1. Nei comuni territorialmente interessati
alle acque di bonifica, a favore dei pescatori
di professione iscritti negli elenchi di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, può
essere riservata parte delle acque non
comprese negli elenchi di cui agli articoli
23, secondo comma e 26, sesto comma,
della presente legge tenuto conto delle caratteristiche
di portata e di pescosità naturale
 
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